L'imputabilità penale

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L'imputabilità è una condizione personale del reo e costituisce, a prescindere dalle diverse interpretazioni dottrinali esistenti sul suo rapporto con la colpevolezza, il presupposto per l'applicazione all'autore del fatto della pena.
 
L'imputabilità del reo sussiste allorchè, al momento della commissionne del fatto, possieda:
 
la capacità di intendere e, cioè, di rendersi conto della realtà e delle sue azioni;
 
la capcità di volere e, cioè, la capacità di autodeterminarsi sulla base di dati presupposti percettivi.
 
Non esiste, peraltro, perfetta coincidenza tra la capacità naturale e l'imputabilità in quanto quest'ultima sussiste anche ove l'incapacità naturale sia stata volontariamente o colposamente determinata dall'autore del fatto.
 
Diverse sono le teorie che hanno tentato di individuare il fondamento dell'imputabilità nell'ambito del sistema penale.
 
Secondo la teoria del libero arbitrio, considerando la natura retributiva della pena, il soggetto incapace di intendere la realtà e di autonomi processi volitivi, a cagione di determinate situazioni personali non sarebbe assoggettabile a pena in quanto non rimproverabile.
 
Secondo la teoria dell'intimidazione, l'imputabilità sarebbe presupposto per l'applicazione della pena in quanto, in difetto di capacità di intendere e volere, il soggetto non subirebbe la coazione psicologica della pena che si rivelerebbe, pertanto, del tutto inefficace.
 
Secondo la teoria positiva, invece, la distinzione tra imputabili e non imputabili non avrebbe senso in quanto tutto il sistema sanzionatorio penale sarebbe incentrato non sulla responsabilità individuale ma sulla responsabilità sociale, sicchè, di fornte a fatti che mettano in pericolo o ledano interessi che la società ritiene meritevoli di tutela, la società stessa reagisce, a seconda delle condizioni personali del reo, con misure di "sicurezza" in senso ampio di diversa natura (pene per i soggetti dotati di capacità di intendere e di volere, misure di sicurezza per i soggetti che ne siano privi).
 
In ogni caso, le cause che escludono l'imputabilità possono distinguersi in:
cause fisiologiche (l'età);
cause patologiche (infermità);
cause di natura tossica (intossicazione di alcool o stupefacenti).
 
Si discute, in dottrina, se possano essere individuate ulteriori cause determinanti la non imputabilità, in applicazione di procedimento analogico. In contrario si rileva che, con il meccanismo dell'interpretazione estensiva della norma, le cause individuate dal codice penale sembrerebbero essere idonee a ricomprendere qualsivoglia fatto incidente sulla capacità di intendere e di volere (tant'è che i casi menzionati a sostegno dell'applicazione del procedimento analogico sono di scuola e non tratti della realtà). In senso favorevole, si osserva che le norme in tema di imputabilità sono di favore e che, perciò, non sussistono ragioni per negare l'applicabilità del procedimento analogico.
 
Secondo la giurisprudenza, in ogni caso, onde dichiarare il proscioglimento dell'imputato in quanto non imputabile, è necessario verificare che sussistano i presupposti materiali e di colpevolezza del reato.
 
Al riguardo, occorre brevemente accennare alla problematica inerente i rapporti tra imputabilità e colpevolezza in quanto, secondo la dottrina dominante e la giurisprudenza, la colpevolezza, come rappresentazione e volontà del fatto, sarebbe configurabile anche in soggetto non imputabile.
Secondo la teoria normativa della colpevolezza, invece, l'imputabilità è presupposto della colpevolezza sicchè ai soggetti non imputabili non potrebbe essere mosso un rimprovero per la condotta tenuta. Ne consegue che, secondo tale impostazione, la colpevolezza non sarebbe configurabile in assenza di imputabilità e che la colpevolezza stessa rappresenterebbe un elemento del reato solo con riferimento alle azioni dei soggetti imputabili.

La minore età

La minore età è una causa che esclude o diminuisce l'imputabilità.

I soggetti minori degli anni quattordici sono non imputabili; con riferimento ai soggetti maggiori di quattordici anni ma inferiori di diciotto, invece, la valutazione va effettuta da parte del giudice caso per caso sulla base della capacità percettiva, volitiva e affettiva del minore nonchè sulla base dell'attitudine a percepire il disvalore etico sociale della condotta posta in essere.
 
Naturalemente, al fine di svolgere la relativa indagine, un ruolo predominante sarà quello rivestito dalle caratteristiche dell'azione.
 
I minori di quattordici anni saranno sempre prosciolti con la possibilità, in caso d'acclarata pericolosità sociale, di applicare la misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario o della libertà vigilata; i maggiori di quattordici anni e minori di diciotto, ove ritenuti imputabili, potranno essere processati con l'applicazione di una pena diminuita. Si discute in dottrina e giurisprudenza in merito al dies a quo a partire dal quale considerare decorrente lo status di soggetto imputabile. In particolare, non vi è uniformità di vedute in relazione al giorno di compimento del quattordicesimo anno o del diciottesimo anno d'età, se, cioè, tali giorni vadano interpretati come rientranti nell'arco temporale precedente o successivo. La prevalente dottrina e giurisprudenza, sulla base del principio della non computabilità del dies a quo, ritengono che tali giorni debbano rientrare nell'arco temporale precedente.

L'infermità di mente

Ulteriore causa incidente sull'imputabilità è l'eventuale incapacità di intendere e di volere cagionata da un'infermità. Tra le caratteristiche della malattia determinante lo stato di incapacità di intendere e di volere, deve sottolinearsi come essa possa essere anche di natura fisica e come non occorra necessariamente che si tratti di infermità duratura purchè sia idonea ad incidere sulla capacità di intendere e di volere del soggetto al momento della commissione del fatto.
 
La giurisprudenza ha, più volte, avuto modo di occuparsi delle diverse nevrosi psicologiche come possibili cause induttive di stati di inimputabilità; l'orientamento consolidato della Suprema Corte era nel senso di escludere che le psicopatie o le nevrosi di natura ansioso depressiva fossero idonee ad escludere la capacità di intendere e volere, essendo, al riguardo, necessario che l'alterazione dei processi volitivi e percettivi varcasse la soglia della psicosi, traducendosi in una vera e propria forma di malattia e non in una mera nota del carattere, sia pure accentuata da determinati accadimenti.
 
Con la sentenza n. 9163 del 2005, invece, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno avuto modo di precisare come anche i disturbi della personalità, pur non sempre inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità, purchè siano di consistenza e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere ed a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa.
 
Con riferimento a quest'ultimo profilo, occorre, infatti, sottolineare che, tra gli ulteriori presupposti del proscioglimento per non imputabilità, vi è quello che sussista un nesso di causalità tra la tipologia di infermità, la situazione d'incapacità che ne deriva ed il tipo di reato commesso (si pensi, ad esempio, alle monomanie, come quella persecutoria e ad un omicidio perpetrato a dannid i persona del tutto diversa e slegata dal ritenuto persecutore).
 
L'incapacità di intendere e di volere, secondo quanto previsto dal codice, può assumere diversi gradi di intensità; ove sia esclusa, l'autore del fatto sarà prosciolto e gli potrà essere applicata una misura di sicurezza che, di regola, è quella del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario; ove sia diminuita, l'autore del fatto sarà punito con pena diminuita con la possibilità d'applicazione, al termine della pena, di una misura di sicurezza che potrà essere quella dell'assegnazione ad una casa di cura e custodia.
 
Mette conto rilevare che la giurisprudenza ritiene configurabile l'elemento psicologico anche con riferimento al soggetto seminfermo di mente con la conseguenza che la ricorrenza e la verifica di tale presupposto sarà condizione indispensabile per l'affermazione della sua responsabilità penale.
 
Si discute in dottrina sui rapporti tra la minore età nel periodo compreso tra i quattordici e i diciotto anni e la seminfermità di mente. Secondo una parte della dottrina, infatti, la situazione d'infermità che determinerebbe su un maggiorenne l'applicazione di una pena diminuita ai sensi dell'art. 89 cp, su un minorenne determinerebbe automaticamente l'inimputabilità.
 
La giurisprudenza e altra parte della dottrina, invece, ritengono che il grado dell'infermità ed il grado della conseguente incapacità di intendere e volere vadano valutati nello stesso modo nei confornti di soggetti maggiori d'età e di soggetti infraquattordicenni e minori degli anni diciotto.
 
Diverso il discorso, verificabile, tuttavia, con accertamento caso per caso,  ove il particolare tipo di infermità abbia inciso sulla maturazione psicologica del minore in quanto, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 98 cp, il Giudice potrà valutare l'inimputabilità del minore stesso.

Stati emotivi e passionali.

All'art. 90 del cp, viene escluso che gli stati emotivi e passionali possano incidere sull'imputabilità. La differenza tra le due condizioni menzionate dalla norma è che, mentre i primi hanno natura transitoria e si connotano come perturbamenti improvvisi della mente, i secondi hanno carattere durevole e radici più profonde. Secondo la dottrina l'esclusione aprioristica della loro possibilità di incidere sull'imputabilità non si giustificherebbe in quanto, in talune ipotesi, gli stati emotivi e passionali, ove innestati su personalità deboli, sarebbero idonei ad escludere la capacità di intendere e di volere.
 
La giurisprudenza, invece, prende in considerazione tali stati, con riferimento alla valutazione dell'imputabilità, come possibile indice di un'infermità e di stati patologici preesistenti del soggetto.
  

Titolo IV: DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
Capo I: DELLA IMPUTABILITA'


Art. 85 Capacita' d'intendere e di volere
Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
E' imputabile chi ha la capacita' di intendere e di volere.

Art. 86 Determinazione in altri dello stato d'incapacita', allo scopo di far commettere un reato
Se taluno mette altri nello stato d'incapacita' d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacita'.

Art. 87 Stato preordinato d'incapacita' d'intendere e di volere
La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si e' messo in stato d'incapacita' d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

Art. 88 Vizio totale di mente
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da escludere la capacita' di intendere o di volere.

Art. 89 Vizio parziale di mente
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita' d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena e' diminuita.

Art. 90 Stati emotivi o passionali
Gli stati emotivi o passionali non escludono ne' diminuiscono l'imputabilita'.

Art. 91 Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacita' d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.
Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita' di intendere o di volere, la pena e' diminuita.

Art. 92 Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata
L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude ne' diminuisce l'imputabilita'.
Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena e' aumentata.

Art. 93 Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto e' stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

Art. 94 Ubriachezza abituale
Quando il reato e' commesso in stato di ubriachezza, e questa e' abituale, la pena e' aumentata.
Agli effetti della legge penale, e' considerato ubriaco abituale chi e' dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.
L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato e' commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi e' dedito all'uso di tali sostanze.

Art. 95 Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti
Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

Art. 96 Sordomutismo
Non e' imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermita' la capacita' d'intendere o di volere.
Se la capacita' d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena e' diminuita.

Art. 97 Minore degli anni quattordici
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

Art. 98 Minore degli anni diciotto
E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita.
Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena piu' grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori o dell'autorita' maritale.

Risorse sul web
 
Uno studio approfondito sull’imputabilità e sulla minore età come causa d’esclusione dell’imputabilità di Laura Basilio. Approfondimenti sui rapporti tra imputabilità e colpevolezza.

Sull’orientamento delle SSUU in merito al concetto di infermità su cui si basa la non imputabilità: psicosi, psicopatie e nevrosi

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