La causa di giustificazione dell'esercizio del diritto

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A mente dell'art. 51 del cp l'esercizio di un diritto esclude la punibilità.
 
Si tratta di una causa di giustificazione fondata sul principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico e sulla logica dell'interesse prevalente.
 
Con riferimento alla posizione soggettiva che fonda la scriminante in esame, a fronte di una prima tesi che ravvisa la causa di giustificazione solo in presenza di un diritto soggettivo perfetto, vi è una tesi estensiva per la quale, in via generale, il legittimo esercizio di potere, a prescindere dalla consistenza della relativa posizione soggettiva, può integrare la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cp 1° comma.
 
Vi è, in ogni caso, uniformità di vedute nell'escludere che interessi difusi ed interessi semplici siano idonei a scriminare non essendo suscettibili di un'autonoma forma d'esercizio da parte del titolare.
 
Sotto il profilo della fonte del diritto, essa può essere la Costituzione, la legge ordinaria, il regolamento amministrativo, il contratto e, ma non vi è uniformità di vedute sul punto, la legge reguionale.
 
La causa di giustificazione dell'esercizio del diritto incontra limiti interni e limiti esterni, nel senso che, per esplicare i propri effetti scriminanti, da una parte, il fatto di reato deve essere manifestazione cogruente dell'esercizio del diritto e la condotta posta in essere non dove costituirne un abuso e, dall'altra, non devono sussistere, nell'ambito dell'ordinamento, posizioni soggettive di rango superiore di fronte alle quali il diritto oggetto della causa di giustificazione debba recedere. In tal senso i limiti esterni vanno ricercati tra le norme di rango superiore o uguale a quella che fonda il diritto oggetto della causa di giustificazione.
In via generale può, in ogni caso, sottolinearsi che, nel contrasto tra norme costituzionali e norme incriminatrici, prevalgono sempre le prime.
I casi più frequenti nella prassi applicativa sono quelli: 
 
dell'esercizio del diritto di cronaca ;
 
dell'esercizio del diritto di critica ;
 
dell'esercizio del diritto di sciopero ;
 
dell'esercizio dello ius corrigendi ,
 
dell'uso cc.dd. offendicula .

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