La prescrizione del reato dopo la ex Cirielli

Argomenti correlati su diritto penale
 
 
 
 
 
 

 

La prescrizione del reato: concetti generali

 
La disciplina della prescrizione è contenuta nell'art. 157 cp così come riscritto dalla L. n. 251 del 5 dicembre 2005 (c.d. legge ex Cirielli) che è intervenuta, in materia, sotto molteplici profili.
In primo luogo, essa ha reso la disciplina della prescrizione più aderente al disvalore penale delle singole fattispecie, nel senso che, per ciascuna di esse, è, oggi, previsto uno specifico termine di prescrizione che coincide, in linea di massima, con il massimo della cornice edittale.
La previgente disciplina della prescrizione del reato, invece, prevedeva fasce prescrizionali distinte in relazione a fasce di pena applicabili (ad esempio, sussisteva un termine di prescrizione base unico in relazione a tutti i reati per i quali dovesse essere applicata una pena da 5 a 10 anni).
Con la Legge ex Cirielli, il termine di prescrizione del reato base è, come detto, quello stabilito, nel massimo, dalla cornice edittale relativa alla fattispecie penale. Inoltre, la nuova disciplina della prescrizione del reato di cui all'art. 157 cp prevede che le circostanze aggravanti ed attenuanti comuni non incidano sul termine di prescrizione (in precedenza, invece, in caso di aggravanti si doveva aver riguardo all'aumento massimo di pena per esse previsto e, in caso di attenuanti, alla diminuzione minima di pena).
Una parziale deroga all'irrilevanza delle circostanze ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del reato, si ha con riferimento alle aggravanti autonome o ad effetto speciale. In tali casi, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del reato, si ha riguardo all'incremento massimo di pena per esse previsto.
La nuova disciplina della prescrizione ha privato di rilievo, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del reato, l'operazione di bilanciamento di cui all'art. 69 cp da parte del giudice in caso di concorso eterogeneo di circostanze.
In ogni caso, sono previsti termini prescrizionali minimi:
1) 6 anni in caso di delitto;
2) quattro anni in caso di contravvenzione;
3) 3 anni nel caso si tratti di reato attribuito alla cognizione del Giudice di Pace.

termini di prescrizione raddoppiati

Per alcuni reati particolarmente gravi, il termine di prescrizione viene raddoppiato rispetto al termine che risulterebbe sulla base dell'applicazione delle regole comuni. Si tratta dei reati previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale. Tra i menzionati reati sono ricompresi, senza apparente logica, figure delittuose colpose come quella di cui all'art. 589 cp, commi 2 e 3 (omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme relative alla circolazione stradale) e quella di cui all'art. 449 cp sanzionante i delitti colposi di danno, (tra i quali l'incendio colposo che finisce, per tale via, per avere un termine di prescrizione più lungo rispetto alal corrispondente fattispecie dolosa).

La rinuncia alla prescrizione del reato

L'art. 157 cp, con ciò consacrando un principio già affermato dalal Corte Costituzionale, prevede che la prescrizione possa essere oggetto di rinuncia al fine di conseguire una pronuncia di assoluzione nel merito. Ai fini della valida rinuncia alla prescrizione è, tuttavia, necessario che la stessa sia interamente decorsa.

L'ergastolo e la prescrizione del reato

L'art. 157 cp, all'ultimo comma, stabilisce l'imprescrittibilità del reato dell'ergastolo, anche laddove tale pena sia la conseguenza dell'applicazione di circostanze aggravanti. La logica dell'esclusione dei reati puniti con l'ergastolo dal novero di quelli estinguibili per effetto della prescrizione origina dal particolare allarme sociale associato a tali fattispecie criminose.
 
Il dies a quo della prescrizione del reato
 
Il dies a quo del decorso della prescrizione del reato è diverso a seconda delal tipologia e della struttura del reato medesimo. Per i reati consumati il termine prescrizionale decorre dal giorno della consumazione, per i reati permanenti dal giorno della cessazione della permanenza, per i reati abituali dal giorno della cessazione dell'abitualità, per i reati tentati dal giorno della cessazione dell'attività penalmente illecita concretante il tentativo punibile.
Con riferimento ai reati avvinti dal vincolo della continuazione, invece, il termine della prescrizione del reato decorre, per ciascun reato, dal momento della sua concreta realizzazione. La previgente disciplina prevedeva, invece, che, per tutti i reati avvinti dalla continuazione, il termine prescrizionale decorresse dal momento della cessazione della continuazione.

La sospensione della prescrizione del reato

La prescrizione del reato è sospesa per effetto di una serie di eventi ed evenienze procedimentali. Per effetto della sospensione il termine prescrizionale subisce una provvisoria interruzione per ricominciare a decorrere al termine della situazione contemplata dalla norma. Costituiscono causa di sospensione della prescrizione, a mente del richiamato art. 159 cp:

1) ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge;
2) l'autorizzazione a procedere;
3) il deferimento della questione ad altro giudizio;
4) la sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore.

L'interruzione della prescrizione del reato

Per effetto dell'interruzione della prescrizione del reato, invece, il termine prescrizionale subisce una interruzione definitiva e lo stesso inizia nuovamente a decorrere dal principio. Sono cause interruttive della prescrizione del reato, a mente dell'art. 160 cp:
1) la sentenza di condanna o il decreto di condanna.
2) l'ordinanza che applica le misure cautelari personali, quella di convalida del fermo o dell'arresto;
3) l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice;
4) l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio;
5) il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione;
6) la richiesta di rinvio a giudizio;
7) il decreto di fissazione della udienza preliminare;
8) l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
9) il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
10 la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo;
11) il decreto che dispone il giudizio immediato;
12) il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio
In ogni caso, il termine di prescrizione non potrà eccedere, in caso di pluralità di eventi interruttivi o sospensivi, un termine da calcolarsi sulla base del termine base della prescrizione maggiorato di una durata variabile a seconda del tipo d'autore.
In particolare, a mente dell'art. 161 cp, il termine complessivo di prescrizione non potrà mai eccedere la durata di cui all'art. 157 cp maggiorata di un quarto per i soggetti incensurati o recidivi semplici, la durata di cui all'art. 157 cp maggiorata della metà per i recidivi aggravati, per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza e la durata di cui all'art. 157 cp maggiorata dei due terzi per i recidivi reiterati di cui all'art. 99 cp, quarto comma.

La disciplina transitoria della prescrizione del reato

Come abbiamo ampiamente esposto, la disciplina della prescrizione codicistica ha subito una profonda modificazione ad opera della Legge ex Cirielli. Per effetto dell'entrata in vigore della suddetta legge, dunque, taluni termini di prescrizione hanno subito un aumento ed altri sono diminuiti (la maggior parte).
Per il principio costituzionale dell'irretroattività della norma penale sfavorevole di cui all'art. 25 Cost, ove le nuove disposizioni abbiano l'effetto di produrre un incremento dei termini prescrizionali, esse potranno trovare applicazione solo con riferimento a fatti che si siano realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge.
Con riferimento al principio di rango legislativo secondo il quale la disposizione più favorevole trova applicazione anche con riferimento ai fatti antecedenti, la Consulta ha chiarito come si tratti di un principio non costituzionalizzato e quindi come esso possa, con riferimento a specifiche esigenze, essere derogato dal legislatore ordinario a condizione che tale deroga non trasmodi in un regolamento irrazionale e come tale violativo del principio di cui all'art. 3 Cost.
Nella specie, la Corte Costituzionale, partendo dalla premessa che la prescrizione incide sull'esistenza stessa del fatto di reato, ha tratto la conseguenza che l'incremento dei termini prescrizionali costituisce lex mitior e, come tale, a mente dell'art. 2 del cp, dovrebbe trovare applicazione anche con riferimento ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della Legge che ha disposto tale incremento.
Ed invece, in senso parzialmente derogatorio del principio di cui all'art. 2 cp, l'art. 10, comma 3 della L. n. 251 del 2005 ha previsto che, ove i termini di prescrizione risultino più brevi, essi si applicheranno anche ai processi ed ai procedimenti pendenti salvo che si tratti di procedimenti pendenti in grado di appello o in Cassazione e salvo che, in primo grado, vi sia stata già la dichiarazione di apertura del dibattimento.
E, tuttavia, ha argomentato la Corte, stante il rango di legge ordinaria, della fonte che ha posto tale principio (l'art. 2 cp), la suddetta deroga è costituzionalmente legittima ove sia rispettato il canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. E proprio, sotto questo, profilo la Consulta ha censurato l'art. 10 comma 3° sopra citato nella parte in cui ha condizionato l'applicabilità della nuova disciplina più mite della prescrizione in primo grado all'apertura del dibattimento ritenendo illogica la scelta di condizionare tale applicabilità ad un fatto processuale sostanzialmente arbitrario come quello dell'apertura del dibattimento. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 393 del 23 novembre 2006 ha, dunque, dichiarato l'illegittimità dell'art. 10 comma 3 della Legge ex Cirielli limitatamente alle parole: "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento nonchè".


ART. 157 CP
Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.
[I]. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
[II]. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
[III]. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
[IV]. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
[V]. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
[VI]. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
[VII]. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
[VIII]. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

ART 159 CP
Sospensione del corso della prescrizione.

[I]. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
[II]. Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
[III]. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

ART 160 CP
Interruzione del corso della prescrizione
[I]. Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [4422, 533, 605 c.p.p.] o dal decreto di condanna [460 c.p.p.].
[II]. Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali [292 c.p.p.] e quella di convalida del fermo o dell'arresto [3914 c.p.p.], l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice [64, 65, 294, 3742, 388, 3913, 4212, 4223 c.p.p.], l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio [375 c.p.p.], il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione [4093, 4103 c.p.p.], la richiesta di rinvio a giudizio [416, 417 c.p.p.], il decreto di fissazione della udienza preliminare [418 c.p.p.], l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato [4401-2 c.p.p.], il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena [4473 c.p.p.], la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo [4501, 4 c.p.p.], il decreto che dispone il giudizio immediato [4195-6, 455, 456, 4641 c.p.p.], il decreto che dispone il giudizio [4241, 429 c.p.p.] e il decreto di citazione a giudizio [601 c.p.p.].
[III]. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

ART 161 CP

Effetti della sospensione e della interruzione.
[I]. La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
[II]. Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.
 
Risorse sul web
 
 
RICHIEDI CONSULENZA