La revoca del consenso agli atti di disposizione della libertà personale

Argomenti correlati su diritto penale
 
 
 
 
Sul web
 
 
sul consenso informato nell'ambito dell'attività medica
 
 
sulla revoca del consenso e sul diritto di lasciarsi morire
 
La problematica della revoca del consenso, con riferimento alla causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto, si è posta in giurisprudenza, tra l'altro, in relazione alla limitazione consentita della libertà personale nell'ambito delle comunità di recupero.
 
In tale ipotesi, posto che il tossicodipendente presta, di norma, al momento dell'ingresso in comunità, il proprio consenso ad eventuali limitazioni della propria libertà personale, i problemi sono stati, in primo luogo, quello di individuare i limiti entro i quali fosse disponibile il diritto alla libertà personale e, in secondo luogo, l'ammissibilità di una revoca del consenso e la sua incidenza suul'efficacia scriminante del consenso.
 
Giurisprudenza e dottrina concordano sul fatto che, entro limiti circoscritti, sia possibile disporre della libertà personale, cosicchè il consenso alla sua limitazione ha effetto scriminante con riferimento al reato di sequestro di persona.
 
Tuttavia, onde possedere tale efficacia scriminante, il suddetto consenso non deve avere ad oggetto limitazioni della libertà personali tali da compromettere la dignità umana dell'individuo, sia sotto il profilo temporale, nel senso che la limitazione può ammettersi solo entro il limite di tempo strettamente necessario alla cura, sia sotto il profilo dei mezzi coercitivi.
 
Entro tali limiti può anche ammettersi che il tossicodipendente abdichi ex ante al proprio potere di revoca del consenso.
 
La giurisprudenza ha, peraltro, anche ritenuto che l'eventuale superamento degli indicati limiti non comporti, di per sè, l'antigiuridicità del fatto atteso che potrebbe invocarsi l'esimente dello stato di necessità.
 
Secondo parte della dottrina, invece, la revoca del consenso, anche durante il trattamento, sarebbe idonea a privare di efficacia scriminante il consenso inizialmente prestato, con la conseguenza che si riespanderebbe la punibilità del fatto tipico di reato inizialmente scriminato.
 
Secondo altra parte della dottrina, invece, la revoca del consenso durante il trattamento terapeutico non produrrebbe effetti in quanto atto posto in essere in situazione di crisi d'astinenza e, quindi, da soggetto incapace di intendere e di volere.
 
Sotto altro profilo, si è, peraltro, osservato che, anche a voler ritenere valida la revoca del consenso in corso di trattamento di disintossicazione, soccorrerebbero, per l'esclusione dell'antigiuridicità del fatto, le cause di giustificazione dell'esercizio dei diritti o dell'adempimento dei doveri sorti dal contratto terapeutico.
 
Per escludere la validità della revoca del consenso, si è anche avanzata l'ipotesi che il soggetto, all'ingresso in comunità, e con il proprio consenso, autolimiti la propria facoltà di revocare il consenso medesimo; secondo tale tesi, cioè, il consenso sarebbe stato prestato, dal tossicodipendente, ora per allora.
 
RICHIEDI CONSULENZA