la riabilitazione e la non menzione nel casellario giudiziale

 
La riabilitazione e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale - profili generali
 
La riabilitazione e la non menzione della condanna penale nel casellario giudiziale su richiesta dei privati, rappresentano due distinti istituti che rispondono all'analoga funzione di neutralizzare alcuni degli effetti delle condanne penali.
In particolare, la riabilitazione, a mente dell'art. 178 cp, estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna mentre, con l'ordine di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta dei privati, evita gli effetti deteriori che la condanna medesima produce sotto il profilo sociale e lavorativo ed agevola la risocializzazione del condannato.
Sia la riabilitazione che la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale sono vincolate alla ricorrenza di determinati presupposti legali.

la riabilitazione (artt. 178 e 179 cp)
 
Per ciò che riguarda la riabilitazione, la competenza alla concessione del beneficio è del Tribunale di Sorveglianza e le condizioni alle quali è concessa sono:
l'aver tenuto, successivamente all'esecuzione della pena, all'estinzione del reato o alla sospensione condizionale della pena, una buona condotta (la Suprema Corte ha, al riguardo, precisato non esser sufficiente la condizione della mancata commissione di fatti di reato, essendo, invece, necessario tenere una condotta  complessivamente improntata al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati);
l'aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato;
il decorso di un determinato lasso di tempo successivo all'esecuzione della pena, o l'estinzione della stessa o l'avvenuta sua sospensione condizionale. In caso di soggetti incensurati o recidivi semplici il tempo necessario per conseguire la riabilitazione è di tre anni, per i soggetti cui sia stata applicata la recidiva aggravata o reiterata, il tempo necessario per la riabilitazione è di otto anni; per i delinquenti abituali o professionali o per tendenza, il tempo necessario per conseguire la riabilitazione è di dieci anni.
Sotto il profilo del dies a quo del termine necessario per conseguire la riabilitazione, esso coincide con il momento dell'estinzione del reato, ovvero con l'avvenuta esecuzione della pena ovvero, in caso di sospensione condizionale, con il momento della sospensione stessa (salvo il caso in cui la sospensione condizionale sia avvenuta per un solo anno nel qual caso il dies a quo si colloca alla scadenza dell'anno).
La riabilitazione può, peraltro, essere oggetto di revoca qualora il beneficiario, nei sette anni dalla sua concessione, commetta un delitto non colposo per il quale debba essergli applicata una pena detentiva non inferiore a due anni

la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art 175 cp)
La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è ordinata dal giudice della cognizione esaminati i parametri valutativi dell'art. 133 cp a condizione che:
1) si tratti della prima condanna (la Consulta, con sentenza n. 155 del 1984 ha, peraltro, esteso tale prima condizione sino a ricomprendere il caso in cui, successivamente al primo ordine di non menzione, il beneficiario riporti un'ulteriore condanna a pena che cumulata con quella precedentemente inflitta non superi il limite di cui al successivo punto 2).
2) per effetto della predetta condanna debba essere inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovevro una pena pecuniaria che, ragguagliata ai sensi di legge, non ecceda i due anni ovvero, in caso di concorso tra pena detentiva e pena pecuniaria, la pena detentiva non ecceda, di per sè, i due anni, nonchè, per effetto della maggiorazione della pena pecuniaria ragguagliata, i trenta mesi.

L'ordine di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito su richiesta dei privati è, peraltro, oggetto di revoca ove, successivamente, il beneficiario commetta un delitto (la legge non prevede, al riguardo, un termine per la commissione di tale ulteriore delitto, sicchè deve ritenersi che la revoca possa essere ordinata sine die).

 
Articolo  175
Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
[I]. Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a 516 euro, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza [5333 c.p.p.] che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.
[II]. La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
[III]. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

ARTICOLO 178
Riabilitazione.

[I]. La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

Articolo  179

Condizioni per la riabilitazione.
[I]. La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
[II]. Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.
[III]. Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
[IV]. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
[V]. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.
[VI]. La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

Articolo  180
Revoca della sentenza di riabilitazione.
[I]. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od un'altra pena più grave.

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