Le actiones liberae in causa

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L'art. 87 del codice penale individua la categoria delle cc.dd. actiones liberae in causa stabilendo che, ove il soggetto si sia posto in condizioni di incapacità al fine di commettere un delitto o di precostituirsi una scusa, il medesimo dovrà risponderne, non trovando applicazione, in tal caso la disposizione della prima parte dell'art. 85 cp.
 
Le actiones liberae in causa, si definiscono tali in quanto l'agente si pone volontariamente e liberamente in una condizione di incapacità di intendere e di volere al fine specifico di commettere un delitto o di precostituirsi una scusa sicchè l'elemento psicologico del reato andrà verificato con riferimento al momento in cui il soggetto si sia posto nel preordinato stato di incapacità e non nel successivo momento della realizzazione del fatto.
 
Specifici esempi di actiones liberae in causa sono presenti, negli articoli successivi del codice penale, con riferimento alle situazioni di ubriachezza e di assunzione di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 92 e 93 cp.
 
Si è posta in dottrina la questione del titolo d'attribuzione della responsabilità penale per le actiones liberae in causa.
 
A fronte di una teoria che, verificando l'elemento soggettivo al momento della condotta concretamente offensiva, ritiene potersi individuare, nella specie, forme di responsabilità oggettiva o di colpa, la prevalente dottrina e la giurisprudenza ritengono che il titolo d'imputazione della responsabilità penale sia quello del dolo, con esclusione del dolo indiretto. Secondo tale dottrina, peraltro, il dolo andrà verificato nel momento in cui l'agente si ponga nel preordinato stato di incapacità.
 
Naturalmente, onde affermare la responsabilità dolosa dell'agente, occorrerà la congruità, anche sotto il profilo causale, tra la condotta e il risultato offensivo prodotti e quelli ideati.
 
Sarà, peraltro, sempre possibile che l'agente che si sia posto in preordinato stato di incapacità al fine di commettere un determinato reato debba rispondere a titoli diversi di eventuali ulteriori reati eventualmente commessi (a titolo di preterintenzione o di colpa, ad esempio)
 
Con riferimento alle actiones liberae in causa, un particolare profilo riguarda l'applicazione delle esimenti ; in generale,  a fini espositivi, è opportuno distinguere tra quelle esimenti conosciute dall'agente che si sia posto in condizioni d'incapacità per realizzare il fatto materiale di reato scriminato e quelle esimenti, ignote all'autore del fatto di reato e che, tuttavia, sussistano nel momento in cui la condotta sia stata realizzata. Ciò premesso, è necessario sottolineare come le cause di giustificazione, onde produrre il loro effetto esimente, possono manifestarsi durante tutto l'iter criminis.

Ulteriore profilo dibattuto in ordine alle actiones liberae in causa, è quello concernente l'ammissibilità del tentativo ed i limiti della sua configurabilità. In particolare, ammessa la possibilità che, successivamente all'autoinduzione dello stato preordinato d'incapacità, vengano posti in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad offendere e che possa essere pertanto realizzato un reato tentato anzichè consumato, si discute se già l'essersi posti in stato preordinato di incapacità, configuri tentativo punibile.
 
Da un esame sistematico della normativa ed in considerazione del principio di materialità, quale desumibile dagli artt. 115 cp e 49 cp che stabiliscono la non punibilità ma solo l'assoggettabiilità a misure di sicurezza dei soggetti che abbiano istigato a delinquere se l'istigazione non sia stata accolta e che abbiano realizzato un reato impossibile per inidoneità dell'azione o per inesistenza dell'oggetto, la dottrina è incline ad escludere che l'essersi posto in condizione d'incapacità al fine di commettere un reato o per precostituirsi una scusa configuri, di per sè, tentativo punibile. Neppure, d'altra parte, nelle indicate casistiche, è applicabile una misura di sicurezza in considerazione del principio di legalità e dell'illegittimità di un procedimento analogico in malam partem.


Art. 87 - Stato preordinato d'incapacità d'intendere e di volere
La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

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