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 La pena è la principale conseguenza giuridica del reato; ampio è il dibattito in ordine alle funzioni che la medesima è chiamata ad assolvere anche in relazione alle diverse concezioni desumibili dal codice Rocco e dalla Carta Costituzionale (cfr. l'art. 27).

Secondo la più risalente delle concezioni della pena, essa ha funzione di retribuzione del reo per il reato commesso.  La retribuzione può essere intesa come retribuzione morale o come retribuzione giuridica e, cioè, come ripristino dell'autorità della legge violata.
Secondo altra impostazione, invece, la pena avrebbe funzione generalpreventiva nel senso che essa, rappresentando una minaccia per tutti, dissuaderebbe la collettività dalla delinquenza. Corollari della concezione generalpreventiva della pena sono che la stessa sia inflitta con prontezza ed in guisa indefettibile e che essa sia parametrata all'allarme sociale dettato dalla specifica attività criminale commessa. In tale prospettiva, un nodo critico della concezione della pena in senso generalpreventivo è quello che essa si presterebbe ad una commisurazione della pena medesima non calibrata sulla colpevolezza del delinquente che potrebbe, in talune situazioni, fungere da capro espiatorio.
Secondo ulteriore teoria, invece, la pena assolverebbe ad una funzione specialpreventiva, sarebbe, cioè, diretta all'autore del reato ed avrebbe lo scopo di impedire che tale soggetto commetta altri reati. In tale chiave, secondo una prima impostazione, la specialprevenzione potrebbe concretarsi nella neutralizzazione del delinquente (anche con strumenti disumani come la pena di morte o metodi ipnotici), secondo altra tesi la special prevenzione dovrebbe concretarsi nell'emenda morale del reo. Secondo la più moderna dottrina ed in armonia con una concezione laica dello Stato, invece, la funzione specialpreventiva della pena va intesa nel senso della risocializzazione del condannato che, a prescindere dalle intime convinzioni morali, deve adattare il proprio stile di vita alle regole della civile convivenza.
Tra la concezione della pena in senso retributivo e quella della pena in senso specialpreventivo sussiste una certa divaricazione sotto il profilo delle presupposte concezioni dell'uomo. Secondo la concezione retributiva della pena, infatti, l'uomo è dotato di libero arbitrio e, perciò, suscettibile di subire pene per il proprio comportamento colpevole al medesimo addebitabile a titolo esclusivo. Secondo la concezione specialpreventiva della pena, invece, l'uomo, nel suo agire, sarebbe determinato da moti incontrollabili e sarebbero proprio tali moti incontrollabili a dover essere neutralizzati attraverso la tecnica della specialprevenzione.
Di queste diverse concezioni teoriche in ordine alla funzione della pena risente il nostro Codice Penale che ha adottato la soluzione del c.d. doppio binario. Ed infatti i soggetti imputabili o semimputabili possono vedersi applicate congiuntamente pene, per la retribuzione del fatto commesso e misure di sicurezza, per la neutralizzazione della loro pericolosità sociale. La dottrina ha osservato che proprio la diversa concezione dell'uomo sottesa alle concezioni retributiva e specialpreventiva della pena rendono il sistema del doppio binario contraddittorio in quanto si considera, contemporaneamente, l'uomo come capace di determinare la propria condotta e, quindi, suscettibile di pena e come governato da forze incontrollabili e, come tale, soggetto a misure di sicurezza.
La Costituzione ha accolto la concezione specialpreventiva della pena che, a mente dell'art. 27 cost, deve tendere alla rieducazione del condannato e non deve consistere in comportamenti contrari al senso di umanità.
Peraltro, il 1° comma dell'art. 27 Cost che stabilisce la personalità della responsabilità penale impone che la pena non ecceda il coefficiente di colpevolezza del singolo che non può rispondere per fatti di altri. Il primo comma della Costituzione, se risulta compatibile con la concezione specialpreventiva e con la concezione retributiva della pena, mal s'attaglia con la concezione della stessa in senso generalpreventivo in quanto, come già visto, tale concezione potrebbe rendere necessarie punizioni esemplari anche eccedenti il grado della colpevolezza individuale.
Tra gli ulteriori parametri indicati dalla Costituzione vi è quello del rispeto della dignità del condannato sotteso al divieto di trattamenti disumani e, in guisa puntuale, il divieto della pena di morte se non nei asi contempalti dalle leggi militari di guerra.
Ampio dibatito si è, poi, sviluppato in relazione all'ulteriore parametro indicato dall'art. 27 Cost che è quello della finalità rieducativa. Secondo quanto disposto dall'art. 27 3° comma della Cost, la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Secondo la dottrina l'uso del verbo tendere starebbe a significare che la finalità rieducativa deve essere contemperata con il principio della colpevolezza per il fatto commesso. La pena cioè, deve tendere alla risocializzazione del condannato ma non può mai eccedere il coefficiente di colpevolezza specifico legato al fatto di reato commesso. Con riferimento alle misure di sicurezza, la sola previsione della Carta è quella dell'art. 25 Cost a mente del quale anche queste devono essere previste per Legge.
                                                                                                                 
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