locus delicti

Il locus delicti viene individuato sulla base dei criteri del secondo comma dell'art. 6 cp a mente del quale il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione. Ai fini dell'individuazione del locus delicti, dunque, il Legislatore italiano ha fatto uso della c.d. teoria dell'ubiquità secondo la quale è sufficiente un qualsivoglia collegamento tra il fatto di reato ed il territorio dello stato per il dispiegarsi degli effetti della relativa legge penale. Il problema maggiore nell'accertare il locus delicti è quello di verificare l'unità minima dell'azione o dell'omissione che debbono verificarsi nel territorio dello Stato per predicarsi l'applicazione della relativa legislazione. Con riferimento ai reati d'azione, si è precisato non essere necessario, almeno con riferimento ai reati a forma vincolata, che, nel territorio nazionale, si verifichino fatti idonei ed univoci integranti il tentativo punibile, essendo sufficiente il verificarsi di una qualsivoglia componente della condotta.
Nei reati di azioe a forma libera, invece, la soluzione non può essere trovata a livello teorico ed astratto ma dovrà ricercarsi nella valutazione del singolo fatto di reato nella sua dimensione concreta.
Per i reati permanenti ed abituali si ritiene che il locus delicti sia, a mente dell'art. 6 cp, l'Italia ove ivi s sia realizzato almento uno degli episodi contemplati dal reato abituale o una parte della condotta permanente.
In caso di concorso di persone, prevale l'opinione che ravvisa il locus delicti in Italia ove una qualsivoglia condotta di partecipazione, da parte di uno dei concorrenti si sia verificata in Italia.
Particolari problematche in ordine al locus delicti si pongono naturalmente con riferimento ai reati commessi sulla rete. Una particolare questione che è giunta all'attenzione della Suprema Corte è quella della diffamazione a mezzo internet; nell'occasione la Corte, sul rilievo che la diffamazione è un reato di evento ha ritenuto l'applicabilità della legge penale italiana a dispetto dell'apertura del sito in un diverso territorio nazionale (in termini, si veda Cass Pen 4741 del 17 novembre 2000).

Art 6  cp
Reati commessi nel territorio dello Stato.
Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

RICHIEDI CONSULENZA