omesso versamento ritenute previdenziali

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, previsto e punito dal comma 1 bis dell'art. 2 del DL n 463 del 12 settembre 1983, presuppone la sola coscienza e volontà di omettere il versamento delle ritenute una volta effettuato il pagamento, anche solo parziale, della retribuzione ai dipendenti.
 
Si tratta di un reato istantaneo che si realizza alla scadenza del termine per il versamento delle ritenute stesse (il 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi omessi).
 
Il DL cit. prevede la causa di non punibilità integrata dal versamento dei contributi dovuti entro il termine di tre mesi dal ricevimento della contestazione da parte dell'INPS; in difetto della contestazione il termine di tre mesi può decorrere dalla notifica del decreto penale di condanna a condizione che esso contenga i requisiti che la giurisprudenza ha ritenuto essenziali anche per la validità della contestazione da parte dell'INPS.
 
Il decreto penale, così come la contestazione dell'Istituto devono necessariamente indicare l'importo delle somme corrispondenti alle contribuzioni omesse, i periodi cui tali omissioni si riferiscono; nel caso della contestazione stragiudiziale deve essere inserito l'invito a pagarle e la messa in mora del datore di lavoro e con l'avvertimento che il mancato pagamento delle specifiche somme ivi indicate comporta la punibilità per il reato.
 
Qui di seguito abbiamo raccolto la giurisprudenza di cassazione più recente in merito al reato in questione
 
omesso versamento ritenute previdenziali causa di non punibilità si verifica anche in caso di versamento nel corso del giudizio
Cassazione penale  sez. un. 24 novembre 2011 n. 1855



Nei procedimenti per il reato di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali all'Inps, il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell'avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all'imputato, contiene gli elementi essenziali del predetto avviso. Consegue da quanto rilevato che deve essere ritenuto tempestivo, ai fini del verificarsi della causa di non punibilità, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall'imputato nel corso del giudizio, allorché risulti che lo stesso non ha ricevuto dall'ente previdenziale la contestazione o la notifica dell'accertamento delle violazioni o non sia stato raggiunto nel corso del procedimento penale da un atto che contenga gli elementi essenziali dell'avviso di accertamento.

omesso versamento ritenute previdenziali: è reato istantaneo
Cassazione penale  sez. III 19 luglio 2011 n. 30566


Il reato di cui all'art. 2 comma 1 bis d.l. n. 463 del 1983, convertito in l. n. 638 del 1983, avente ad oggetto il mancato pagamento da parte del datore di lavoro dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ha natura di reato omissivo istantaneo, con conseguente applicabilità dell'indulto.

omesso versamento ritenute previdenziali: l'accertamento deve essere documentale
Cassazione penale  sez. III 19 luglio 2011 n. 30566


La prova dell'avvenuta comunicazione dell'accertamento dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 d.l.12 settembre 1983, n. 463, conv., con modd., in l. 11 novembre 1983, n. 638) deve avere carattere documentale, non potendo fondarsi esclusivamente su una deposizione testimoniale. (In motivazione la Corte ha precisato che la prova documentale è costituita dal verbale di accertamento attestante l'immediata contestazione dell'addebito al trasgressore presente o dalla successiva comunicazione, che non deve assumere i requisiti formali della notificazione).

omesso versamento ritenute previdenziali: non si richiede il dolo specifico
Cassazione penale  sez. III 15 luglio 2011 n. 35895


Il reato di omesso o intempestivo versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638, non richiede il dolo specifico, esaurendosi con la coscienza e volontà della omissione o della tardività del versamento delle ritenute; pertanto, è sufficiente il dolo generico e questo non viene meno e non è comunque intaccato nè dalla tardività del versamento.

omesso versamento ritenute previdenziali: il termine di tre mesi per il versamento decorre dalla data della noticiazione del decreto penale di condanna
Cassazione penale  sez. III 14 giugno 2011 n. 29616

Il termine di tre mesi, entro cui il datore di lavoro può provvedere all'omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, beneficiando della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1 bis d.l.12 settembre 1983 n. 463 (conv. con modificazioni in l. 11 novembre 1983 n. 638), può decorrere, in mancanza della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni da parte dell'ente previdenziale, dalla data della notifica del decreto di citazione a giudizio. (In motivazione la Corte ha precisato che è da tale momento che l'agente è pacificamente edotto delle riscontrate omissioni e della possibilità di adempiere all'obbligo violato, così evitando la sanzione penale).

omesso versamento ritenute previdenziali: la criticità della situazione non scusa
Cassazione penale  sez. III 19 gennaio 2011 n. 13100


Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art 2 d.l.12 settembre 1983, n. 433, conv. con modd. in l. 11 novembre 1983, n. 638) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti.

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ha natura di reato istantaneo e si realizza il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi non versati
Cassazione penale  sez. III 14 dicembre 2010 n. 615


Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ha natura di reato omissivo istantaneo, per il quale il momento consumativo coincide con la scadenza del termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento ed attualmente fissato, dall'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lg. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi.

omesso versamento delle ritenute previdenziali, perchè il reato risulti integrato è necessaria la prova dell'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori
Cassazione penale  sez. III 04 marzo 2010 n. 14839


L'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, a fronte di un'imputazione di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, può essere provata sia mediante il ricorso a prove documentali (nella specie, i cosiddetti modelli DM/10 trasmessi dal datore di lavoro all'Inps) e testimoniali, sia mediante il ricorso alla prova indiziaria.

omesso versamento delle ritenute previdenziali: il reato non è escluso dal successivo stato di insolvenza dell'imprenditore
Cassazione penale  sez. III 25 settembre 2007 n. 38269



Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modifiche in l. 11 novembre 1983, n. 638), è configurabile anche nel caso in cui si accerti l'esistenza del successivo stato di insolvenza dell'imprenditore, in quanto è onere di quest'ultimo ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all'obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull'integrale pagamento delle retribuzioni medesime.

omesso versamento ritenute previdenziali: il reato si configura anche in caso di versamento di semplici acconti
Cassazione penale  sez. III 15 giugno 2007 n. 35880


Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modd. in L. 11 novembre 1983, n. 638) si configura non soltanto nel caso dell'integrale pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori dipendenti ma anche nel caso della corresponsione di acconti, anche se modesti, sulle retribuzioni medesime, in quanto ciò comporta il mancato versamento, quantomeno in percentuale, dei contributi sui predetti acconti.


omesso versamento ritenute previdenziali: la messa in mora non può essere generica
Cassazione penale  sez. III 15 dicembre 2005 n. 6982


L'art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. dalla l. 11 novembre 1983 n. 638, dispone che il datore di lavoro, che abbia omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni del lavoratore dipendente, non è punibile se provvede al loro pagamento «entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione». A tal fine, per l'apprezzamento del rispetto di tale termine, la «notifica» dell'accertamento, per essere valida, non può essere generica e limitarsi alla sola indicazione del periodo durante il quale non sarebbero state versate le contribuzioni, ma deve necessariamente indicare l'importo delle somme corrispondenti alle contribuzioni omesse con invito a pagarle e messa in mora del datore di lavoro e con l'avvertimento che il mancato pagamento delle specifiche somme ivi indicate comporta la punibilità per il reato.


DL n 463 del 12 settembre 1983
Art. 2.

1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro (1).
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (2).
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1- bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate (3).
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso (3).
2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in misura inferiore, è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272.
[3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.] (4)
4. Le sanzioni amministrative previste per violazione delle norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
5. Entro il 30 novembre 1983 i datori di lavoro che abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti al periodo successivo al 1° febbraio 1983 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. La regolarizzazione è effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti (5).
6. Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a nove, delle quali la prima entro il 30 novembre 1983, con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall'art. 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al comma che precede. La regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati è effettuata in unica soluzione entro il 30 giugno 1984 secondo le modalità stabilite dall'ente impositore (5).
6-bis. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria in data successiva al 1° febbraio 1983 sono ammesse a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti con gli effetti di cui al secondo periodo del comma quinto, a condizione che provvedano al versamento dei contributi afferenti al periodo successivo alla data suindicata entro il 30 novembre 1983 (6).
6-ter. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria possono usufruire dei benefici di cui al comma quinto anche se non sono in regola con i versamenti dei contributi previsti nello stesso comma, alla condizione che sia stata autorizzata dal CIPI la continuazione dell'esercizio dell'impresa e che esse, od il gruppo di cui fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del Tesoro di cui all'art. 2- bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1979, n. 95, in misura non superiore al 20 per cento degli importi dei contratti di finanziamento autorizzati dal CIPI ed abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni per una percentuale non superiore al 30 per cento del personale in forza (6).
7. Per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria (7).
7-bis. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive integrazioni, in attesa della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, il termine per la regolarizzazione dell'intera partita debitoria è differito al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per cento delle somme che sono erogate a qualsiasi titolo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed entro i limiti della relativa esposizione (8).
8. Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è differito al 30 novembre 1983 il termine utile per la presentazione della richiesta di cui al primo comma dell'art. 14 della legge 10 maggio 1982, n. 251 (9).
9. La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ed all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, nonchè i provvedimenti adottati a norma del sesto comma dell'art. 28 del predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, compresa la regolazione dei premi relativa all'anno 1982, e per i quali non sia stato già effettuato il pagamento, con la esclusione delle spese di giudizio e degli aggi esattoriali. La regolarizzazione estingue, altresì, le obbligazioni per le sanzioni amministrative di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge 10 maggio 1982, n. 251, realtive ad inadempienze commesse entro il 30 aprile 1983.
10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di regolarità fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria valgono le disposizioni di cui al presente articolo (10).
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche in fase di contenzioso previdenziale e, nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non ancora versate.
12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui al presente articolo il datore di lavoro che ometta di effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il 31 luglio 1984 (9)
13. Gli enti previdenziali e assistenziali impositori determinano le modalità per i versamenti (9).
14. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai liberi professionisti iscritti negli appositi alibi o elenchi professionali, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983. I relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984. Per coloro che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni si applicano purchè la denuncia entro il 30 novembre 1983 e la relativa regolarizzazione avvenga comunque entro sessanta giorni dall'iscrizione stessa (11) .
15. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all'Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali, nonchè di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La denuncia, redatta su modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata entro il 30 giugno 1984 (12).
16. Al datore di lavoro che non provveda, entro il termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi provveda fornendo dati infedeli o incompleti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e successive modificazioni ed integrazioni.
17. I termini per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, sono fissati al 30 giugno di ciascun anno e, per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di ciascun anno. Alle stesse date sono fissati i termini per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta. Per l'anno 1983 il termine del 30 giugno è differito al 30 novembre 1983 (13).
18. Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato o presentino, entro il 30 novembre 1983, le denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni previste dal citato art. 4. Alle predette amministrazioni non si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino entro il 31 ottobre 1983, le denunce contributive relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto (14).
19. I termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono sospesi per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e di matricola (15).
20. Dalla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1978, n. 843, al 31 dicembre 1983, in deroga all'art. 23 della stessa legge, e successive modificazioni e integrazioni, i soprappremi di rateazione di cui al secondo comma dell'art. 28 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, restano invariati nelle misure ivi previste (15).
21. Le variazioni di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, che intervengano a partire dal 1° gennaio 1984, sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi, con le modalità di cui all'art. 27 dell'ordinamento delle stesse casse approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive modificazioni.
22. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1983, nei riguardi degli iscritti negli elenchi dei contributi della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'eventuale recupero contributivo con le modalità previste dal comma primo dell'art. 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1° gennaio 1970.
23. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, il recupero contributivo, qualora riguardi emolumenti ammessi a far parte della retribuzione annua contributiva, si effettua, relativamente alla quota a carico dell'ente datore di lavoro, in 24 semestralità, al saggio del sei per cento annuo.

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