Pubblico Ufficiale

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Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314-360 c.p.)

Peculato

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Malversazione a danno dello Stato

Concussione

Corruzione atti ufficio


Corruzione in atti giudiziari


Istigazione alla corruzione

Abuso d'ufficio

Rifiuto di atti di ufficio. Omissione

Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale

Resistenza a un pubblico ufficiale

Delitti d'oltraggio

Millantato credito

Usurpazione di funzioni pubbliche

Abusivo esercizio di una professione

Violazione di sigilli

Turbata liberta' degli incanti

Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture

Frode nelle pubbliche forniture

Incaricato pubblico servizio

Esercente servizio pubblica necessita'

Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (1). (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente modificato dall'art. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181.

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