Sostituzione di persona

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Delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.)

Falsificazione monete

Alterazione monete

Delitti di contraffazione

Falso in atto pubblico

Falsita' in scrittura privata

Usurpazione di titoli o di onori

Art. 494 Sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a se' o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita' a cui la legge attribuisce effetti giuridici, e' punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

 

Istituti processuali:


Procedibilità: UFFICIO

Competenze:
TRIBUNALE monocratico

Arresto: 
NON CONSENTITO

Fermo:  NON CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere:
NON CONSENTITO

Altre misure cautelari personali: 
NON CONSENTITI

 

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