Vilipendio delle tombe

Link correlati

Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti (artt.402-413 c.p.)

Vilipendio della religione dello Stato

Violazione di sepolcro

Vilipendio di cadavere

Art. 408 Vilipendio delle tombe

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

RICHIEDI CONSULENZA