Cass Civ Sez Lav n 16047 2004

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. Guglielmo                 SCIARELLI                 Presidente
Dott. Bruno                     BATTIMIELLO              Consigliere
Dott. Antonio                   LAMORGESE                 Cons. Rel.
Dott. Giancarlo                 D'AGOSTINO               Consigliere
Dott. Giovanni                  AMOROSO                  Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
N.B., elettivamente domiciliata in  Roma,  in  via  Nicotera  n.  29, presso  gli  avv.ti  Gaspare  Salerno  Giorgio  Allocca,    che    la rappresentano e difendono, giusta procura per  atto  notaio  D'Alonzo rep. n. 150506/01;

ricorrenti –

contro

INARCASSA - Cassa  Nazionale  di  Previdenza  e  Assistenza  per  gli Ingegneri  ed  Architetti  Liberi  Professionisti,  in  persona   del presidente dott. Arch. P.M. elettivamente domiciliata  in  Roma,  via Bocca  di  Leone  n.  78,  presso  l'avv.  Massimo  Luciani,  che  la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5936  depositata  il  13 febbraio 2001 (R.G. n. 45580/96).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del  29 gennaio 2004 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. LUCIANI MASSIMO;
Udito il P.M., in persona del Sostituto  Procuratore  Generale  Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del  primo  motivo di ricorso, assorbiti gli altri.                                    

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 13 febbraio 2001, ha rigettato l'appello proposto da N.B. nei confronti della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, avverso la decisione con la quale il Pretore della stessa città aveva disatteso la domanda di pensione di reversibilità a lei spettante dopo la morte del coniuge, ing. G.G., deceduto il 22 settembre 1988, e, nell'assunto della ricorrente, iscritto alla predetta Cassa dal 1959.
Il giudice del gravame, evidenziato che il G.G. era stato iscritto al suindicato ente di previdenza con decorrenza dal 1° gennaio 1968, quando aveva oltre sessanta anni di età, e ritenuta la fattispecie in esame regolata dalla legge 3 gennaio 1981 n. 6, disciplina modificativa della precedente in materia, ha escluso il diritto della appellante, poiché l'iscrizione del coniuge non si presentava con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno - requisito richiesto dall'art. 7, comma quarto, della citata legge - da cui, a norma del successivo art. 25, sesto comma, non si poteva prescindere proprio per la iscrizione non continuativa alla Cassa dalla data in funzione della stessa. Infatti, il G.G. non aveva provveduto a riscattare, malgrado fosse stato a tanto autorizzato, il periodo dal novembre 1957 al dicembre 1960.
Di questa sentenza la soccombente ha richiesto la cassazione con ricorso articolato con due motivi.
La intimata, ora denominata Inarcassa - Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, ha resistito con controricorso ed ha poi depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, specificate, nel corso della esposizione delle ragioni addotte a sostegno della censura, negli artt. 7 legge 3 gennaio 1981 n. 6, 10 legge 11 novembre 1971 n. 1046, 13 d.P.R. 20 maggio 1975 n. 301. Deduce che erroneamente il giudice del merito ha rigettato la domanda, poiché rientrando la fattispecie nella disciplina transitoria dettata dall'art. 25, comma sesto, legge n. del 1981 non è richiesto, ai fini della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, il requisito della iscrizione alla Cassa antecedentemente al compimento del quarantesimo anno di età. Irrilevante è poi l'omesso adempimento delle modalità di riscatto del periodo indicato, poiché tale circostanza negativa non esclude l'applicazione della disciplina transitoria. Il G.G. era stato iscritto obbligatoriamente alla Cassa ex art. 1 d.P.R. n. 521 del 1961, come risultava dalla lettera in data 3 gennaio 1977 del servizio prestazioni della resistente, e quindi la sussistenza del diritto deve essere verificata alla luce della normativa previgente alle modifiche apportate dalla legge n. 6 del 1981.
La censura non può essere accolta. La ricorrente si è riportata ad alcune delle leggi che in materia di previdenza degli ingegneri e architetti si sono succedute, via via modificandone la iniziale disciplina, denunciando la violazione sia di quella in vigore al momento in cui si era verificato il decesso del coniuge, sia delle precedenti.
Ma la normativa da applicare è quella in vigore al momento in cui si è compiutamente realizzata la fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione richiesta, come già ha avuto occasione di rilevare questa Corte (v. sentenza 12 dicembre 1991 n. 13424) in altra controversia per prestazioni previdenziali in cui era parte la Cassa nazionale di previdenza degli ingegneri e architetti. Si è infatti ritenuto (v. in motivazione la pronuncia ora citata) "che l'iscrizione negli elenchi o il pagamento dei contributi o il possesso della tessera assicurativa non danno automaticamente diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali, occorrendo al riguardo la maturazione di un rapporto contributivo valido ed efficace in quanto sviluppatosi in costanza dei suoi presupposti legali soggettivi ed oggettivi. A tal fine debbono quindi verificarsi gli eventi contemplati dalla legge in materia come condizionanti l'erogazione. La legge regolatrice, trattandosi di un rapporto continuativo esposto a tutte le variazioni legislative, è quella vigente al tempo dei fatti costitutivi del diritto e non quella in vigore all'inizio del rapporto stesso, prima della verificazione di tali fatti, che possono essere diversi da quelli previsti all'instaurazione del rapporto, esiste a favore dell'assicurato solo una situazione di aspettativa".
Quindi, nell'ipotesi di pensione ai superstiti di soggetto assicurato, il quale non fosse già titolare di pensione di vecchiaia o di inabilità, il diritto resta subordinato ai requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa applicabile. E non può farsi riferimento, come sembra voler fare la ricorrente nel richiamare i requisiti di contribuzione previsti prima dall'art. 13 d.P.R. 31 marzo 1961 n. 521, e poi dall'art. 13 d.P.R. 20 maggio 1975 n. 301 (Regolamento di esecuzione della legge 11 novembre 1976 n. 1046, che aveva apportato modifiche alla legge 4 marzo 1958 n. 179, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti), alla teoria del diritto quesito, poiché qui nessun diritto era stato acquisito al patrimonio della ricorrente in epoca anteriore all'entrata in vigore della citata legge del 1981.
Del resto, questa normativa sopravvenuta, di cui pure si lamenta la violazione, ha previsto disposizioni transitorie per i trattamenti pensionistici che fossero maturati dopo l'entrata in vigore della legge, con ciò risolvendo i problemi di diritto intertemporale derivanti dall'applicazione della nuova disciplina. Problemi la cui sussistenza, osserva peraltro il Collegio, sarebbe in ogni caso da escludere nella fattispecie in esame, poiché l'avvicendamento delle leggi richiamate dalla ricorrente non ha apportato modifiche quanto alla determinazione dell'anzianità contributiva necessaria per l'erogazione della pensione di reversibilità conseguente al decesso di iscritto ultrasessantenne.
Infatti l'art. 13, terzo comma, del d.P.R. 30 maggio 1975 n. 301, a cui si riporta la ricorrente, nella formulazione risultante dopo la modifica apportata dall'art. 4 d.P.R. 9 gennaio 1978 n. 55, recita: "I superstiti di coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il cinquantesimo anno di età hanno diritto alla pensione prevista dal primo comma (ndr. quella che sarebbe spettata all'iscritto, se colpito da invalidità totale) solo se l'iscritto, al verificarsi dell'evento, aveva maturato cinque anni di anzianità contributiva, ovvero due anni, qualora la morte sia conseguente ad infortunio; detti limiti sono elevati rispettivamente a dieci ed a cinque anni per i superstiti di coloro che si iscrivono o reiscrivono alla cassa dopo il sessantesimo anno di età".
L'art. 7, quarto comma, della legge 3 gennaio 1981 n. 6 stabilisce che la pensione di reversibilità ed indirette "spetta, nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa", specificando, poi, al quinto comma, "le pensioni di reversibilità ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se la iscrizione era cessata al momento del sinistro".
Il successivo art. 25 delle legge n. 6 del 1981, norma transitoria per le posizioni assicurative pregresse, dispone al comma sesto, "per coloro che siano iscritti continuativamente alla cassa dalla data di entrata della cassa stessa si prescinde dalla condizione dell'antecedenza dell'iscrizione al compimento del quarantesimo anno di età, cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), ed all'articolo 7, quarto comma"; al settimo comma, "gli iscritti alla cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge conservano il diritto: 1) alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni; 2) alla pensione di inabilità ed indiretta con l'anzianità minima di: a) due anni se iscritti prima del cinquantesimo anno di età; b) cinque anni, ovvero due anni ove l'evento sia conseguente a infortunio, se iscritti dopo il cinquantesimo anno di età ma primo del sessantesimo anno di età".
Orbene, secondo l'accertamento compiuto dal giudice del merito il G.G. si era iscritto alla Cassa dal 1° gennaio 1968, quando aveva già superato i sessanta anni di età, essendo nato il 17 novembre 1907, e la statuizione concernente la iscrizione alla Cassa non risulta specificamente contestata dalla ricorrente. È pur vero che la ricorrente, richiamando l'art. 1 del d.P.R. 31 marzo 1961 n. 521 (Regolamento di attuazione della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti), ha sostenuto la obbligatorietà della iscrizione del coniuge alla Cassa dal 1961, epoca in cui questa entrò in funzione, ma ciò non può valere come censura della diversa decorrenza della iscrizione ritenuta dal Tribunale, diretta ad affermare la continuità del rapporto contributivo dal 1961. Si deve infatti rilevare che a norma dell'art. 1 sia dei citati d.P.R. 1961 e 1975, l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza era obbligatoria per tutti gli ingegneri ed architetti iscritti nei rispettivi albi professionali nei cui confronti non sussistesse, per legge, divieto di esercitare la libera professione e che non fossero iscritti a forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, e che poi con la legge del 1981 l'obbligo di iscrizione era connesso all'esercizio continuativo della professione (art. 21, comma 1°), ferma l'esclusione dall'iscrizione per gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata. Di modo che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa non sempre equivale alla sua effettività, sussistendo talune ipotesi che invece la escludono, e dovendosi inoltre osservare che la prevista restituzione dei contributi a norma dell'art. 20 della legge citata n. 6 del 1981, per il caso in cui il professionista che cessi dall'iscrizione alla Cassa senza avere maturato l'anzianità contributiva per il diritto alla pensione, fa venire meno con il rimborso dei contributi il rapporto assicurativo, ancorché l'iscrizione fosse obbligatoria.
Inconferenti sono dunque le violazioni delle disposizioni precedenti alla legge n. 6 del 1981 cui la ricorrente ha fatto riferimento, mentre per quella concernente quest'ultima normativa non sussiste il vizio di diritto denunciato, in quanto correttamente la sentenza impugnata, da un lato, ha escluso che ai fini della invocata pensione di reversibilità possa applicarsi la riduzione dell'anzianità contributiva prevista dall'art. 25, per la ipotesi di iscrizione continuativa del professionista alla Cassa da data anteriore alla sua entrata in funzione, qui non ricorrente essendosi l'ing. G.G. iscritto nel 1968 e non avendo neppure provveduto a riscattare gli anni dal novembre 1957 al dicembre 1960, e, dall'altro lato, ha ritenuto che debba farsi riferimento alla condizione dell'antecedenza della iscrizione prima del quarantesimo anno, nella specie insussistente essendosi il G.G. iscritto alla Cassa quando già aveva superato il sessantesimo anno di età.
Infine, malgrado la parte abbia fatto alcun cenno in proposito, occorre verificare l'applicabilità della legge 11 ottobre 1990 n. 290, in quanto disciplina successiva del rapporto, che, quale quello derivante dalla pensione di reversibilità, non può considerarsi esaurito con la morte dell'assicurato, svolgendosi anzi dopo tale evento, ed era in atto alla data di entrata in vigore della nuova legge più favorevole, almeno sotto il profilo del requisito dell'anzianità contributiva chiesta per l'attribuzione del trattamento pensionistico (cfr. Cass. 28 marzo 2002 n. 4559 e Cass. 29 agosto 1995 n. 9133, entrambe con riguardo a pensione di reversibilità a carico della Cassa nazionale di previdenza ingegneri e architetti). Infatti, l'art. 5 di tale normativa, nel sostituire le disposizioni dell'art. 7 della legge n. 6 del 1981, ai fini della liquidazione della pensione di reversibilità, ha ridotto l'anzianità contributiva a cinque anni ("la pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma primo, ai coniugi e ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo abbia maturato al momento del decesso almeno cinque anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione alla cassa"). Tuttavia il diritto rivendicato dalla ricorrente non può essere riconosciuto, non essendo stato dimostrato, e neppure specificato nel corso del giudizio, quale l'effettivo periodo di contribuzione del defunto coniuge della ricorrente presso la Cassa di previdenza della categoria. Contrasta con l'assunto della ricorrente, la quale si riferisce all'obbligatorietà dell'iscrizione dal 1961, anno in cui entrò in funzione la Cassa di previdenza, il diverso accertamento contenuto nella sentenza impugnata, ove l'iscrizione del G.G. è riportata al 1° gennaio 1968, senza che la statuizione sia congruamente impugnata, e non risulta provato che i periodi di contribuzione siano superiori ai cinque anni.
Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione e critica la sentenza impugnata per non avere accertato compiutamente i fatti di causa, omettendo di esaminare i documenti relativi alla posizione contributiva del G.G. in possesso della Cassa e di cui avrebbe dovuto ordinare a quest'ultima la esibizione.
La censura è inammissibile. Come è noto l'ordine di esibizione di documenti alla parte, ex art. 210 cod. proc. civ., costituisce oggetto di un potere discrezionale del giudice di merito, e si è ritenuto (cfr. Cass. 20 agosto 2003 n. 12211) censurabile in sede di legittimità l'omesso esercizio di detto potere, qualora il giudice non abbia motivato sulla relativa istanza proposta dalla parte, che si sia trovata nell'impossibilità di provare altrimenti il suo assunto e che abbia offerto elementi presuntivi a conforto del medesimo. Ipotesi queste che nella specie non sono sussistenti, non avendo la ricorrente fatto cenno nel ricorso né alla proposizione di alcuna istanza nel precedente giudizio né alla allegazione di elementi presuntivi per la dimostrazione della posizione contributiva del coniuge.
Per il resto la doglianza è generica e l'omesso accertamento dei fatti di causa neppure è riconducibile sotto il profilo dell'omesso e immotivato esercizio da parte del giudice dei suoi poteri istruttori di ufficio (ex art. 421 cod. proc. civ.), che, anche questa attività discrezionale del giudice, non risulta essere stata sollecitata dalla parte.
Il ricorso va dunque rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., la ricorrente resta esonerata dal pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2004.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 AGO. 2004.

 

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