Iscrizioni d'ufficio i presupposti e l'onere della prova

 

L'iscrizione agli enti previdenziali dei liberi professionisti è legata, di norma, al concorso di due presupposti che sono l'iscrizione all'Albo professionale e l'esercizio della professione. Ricorrendo i presupposti di legge, insorge l'obbligo di iscrizione a carico del professionista che deve presentare specifica domanda all'ente previdenziale.
In difetto di presentazione dell'istanza di iscrizione, salva l'applicazione di specifiche sanzioni, viene generalmente prevista la possibilità di disporre l'iscrizione d'ufficio da parte dell'ente previdenziale interessato.
Non tutti gli enti previdenziali libero professionali hanno, però, concretamente esercitato la facoltà di disporre iscrizioni d'ufficio, essendo doverosa una preliminare attenta verifica sulla ricorrenza dei presupposti di legge, anche in considerazione delle gravi conseguenze sul piano finanziario per il professionista che si vede sovente recapitare richieste d'arretrati contributivi e sanzioni particolarmente onerose.
Tuttavia, accade sovente che gli enti previdenziali libero professionali dispongano l'iscrizione d'ufficio esclusivamente sulla base di dati formali come l'apertura della partita Iva e l'iscrizione all'Albo professionale, senza controllare accuratamente ed in concreto se, al dato formale, s'affianchi l'esercizio in concreto della professione alla cui tutela previdenziale tali enti sono preposti.
A fronte dell'inevitabile contenzioso che la prassi dell'iscrizione d'ufficio ha determinato e tuttora determina, il presente contributo è inteso a fare luce sugli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in termini di riparto dell'onere della prova ed in tema d'interpretazione della nozione d'attività professionale rilevante ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione all'ente di previdenza.
Tale ricostruzione prende spunto dall'ordinamento previdenziale dell'Inarcassa in quanto la richiamata giurisprudenza si è formata in controversie che hanno riguardato tale ente ed in quanto l'Inarcassa ha, per l'appunto, disposto numerose iscrizioni d'ufficio che hanno originato un cospicuo contenzioso ma è agevolmente estensibile ad altri ordinamenti previdenziali libero professionali che, parimenti, prevedano la facoltà dell'iscrizione d'ufficio e l'esercizio professionale quale presupposto dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione.
Passando all'esame delle norme di riferimento nell'ambito del sistema previdenziale dell'Inarcassa, l’art. 7 dello Statuto prevede che: “l’iscrizione ad INARCASSA è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata” e, analogamente, l’art. 21 della L. n. 6/1981 prevede che: “L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità”.
Nell’interpretare le richiamate disposizioni di legge la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare come l’attività professionale, il cui svolgimento determina l’insorgenza dell’obbligo di iscrizione all’ente di previdenza, sia esclusivamente quella riservata e, cioè, quella di cui agli artt. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, a mente dei quali: “sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo…le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative” (si veda in tal senso Cass. Civ. Sez. Lav. n. 3468/2005).
Secondo la Suprema Corte concorrono argomenti di natura letterale e sistematica ad escludere che l’obbligo di iscrizione a Inarcassa sia estensibile ad ingegneri che non esercitino l’attività professionale riservata.
Sul piano letterale, Cass. Civ. n. 3468/2005 ha sottolineato come il primo comma dell’art. 21 della L. n. 6/1981, nel porre l’obbligo di iscrizione alla Cassa per tutti gli ingegneri e architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, ha inteso indicare, con l’articolo determinativo, esattamente la professione di ingegnere e architetto e non qualsiasi libera professione, per il che avrebbe usato l’articolo indeterminativo.
Cass. Civ. n. 3468/2005 ha, inoltre, osservato come lo stesso comma 5 dell’art. 21 della L. n. 6/81, nell’escludere la possibilità di iscrizione alla Cassa per gli ingegneri e per gli architetti che siano iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, offra una chiara conferma della distinzione, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di iscrizione, tra le attività di ingegneri e architetti e qualsiasi altra professione.
Ma, in generale, ha osservato la Suprema Corte, è l’intera Legge 3 gennaio 1981, n. 6 che: “come recita il suo stesso Titolo (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) ha per oggetto esclusivamente la previdenza di coloro che esercitano tali libere professioni”(così, testualmente, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 3468/2005).
La Suprema Corte ha, peraltro, più volte chiarito come non assuma alcun rilievo, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza, la circostanza che le conoscenze ingegneristiche, al pari di ogni altra forma di sapere, possano influire sull’attività in concreto svolta dall’ingegnere stesso (in tal senso si veda la già menzionata Cass. Civ. Sez. Lav. n. 3468/2005 nonché già Cass. Civ. Sez. Lav. n. 11154/2004 contra, tuttavia, si veda Cass. Civ. Sez. Lav. n. 20670/2004 secondo cui : “il parametro dell’assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l’attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ed in tal modo la base culturale su cui l’attività stessa si svolge” ).
Peraltro, già la Corte Cost., con la sentenza n. 402 del 12 novembre 1991, aveva chiarito, con riferimento all’assoggettabilità a contributo integrativo del volume d’affari I.V.A. degli avvocati, che tale volume d’affari era da intendersi riferito esclusivamente all’esercizio professionale: “e questo non può che essere costituito dall’attività forense, dovendosi escludere senz’altro…quelle altre attività che, pur non essendo incompatibili, non hanno nulla in comune con l’esercizio della professione legale”.
Sotto il diverso ma connesso profilo del riparto dell'onus probandi, poi, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 11154/2004 ha, peraltro, ulteriormente precisato che grava proprio sull’Inarcassa l’onere di provare l’oggettiva riconducibilità all’esercizio della professione di ingegnere di quelle attività per le quali pretende l’assoggettamento a contribuzione e la sussistenza di un obbligo di iscrizione.
A ben vedere il principio espresso da Cass n. 11154/04 appare una diretta espressione del generale criterio di riparto civilistico di cui all'art. 2697 c.c. in quanto la facoltà, riconosciuta agli enti previdenziali libero professionali, di disporre iscrizioni d'ufficio riposa sulla ricorrenza di presupposti di legge di cui, ove tali enti intendano concretamente esercitare la suddetta facoltà, dovranno fornire prova in sede giudiziale.
Le richiamate pronunce hanno, dunque, abbracciato una nozione sostanzialistica dell'esercizio professionale a mente della quale soltanto il concreto esercizio della professione può determinare l'insorgenza del diritto - obbligo di iscrizione all'ente di previdenza.
Tale linea interpretativa sostanzialistica è stata, peraltro, seguita dalla Suprema Corte anche in fattispecie opposta nella quale l'Inarcassa, argomentando dall'iscrizione del professionista a diverso ente di previdenza (si trattava, nella specie di Cassa Geometri), riteneva di escludere il diritto all'iscrizione del professionista stesso sulla scorta del comma 5 dell’art. 21 della L. n. 6 del 1981 che prevede l’esclusione dall’iscrizione alla Cassa degli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.
In tale fattispecie, la Suprema Corte ha chiarito che solo l'iscrizione a diverso ente di previdenza cui s'accompagni il concreto esercizio di diversa attività lavorativa può escludere il diritto all'iscrizione a Inarcassa e non già il mero fatto dell'iscrizione a diverso ente previdenziale (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1389/2006).

 

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