Le pensioni di Inarcassa la pensione di vecchiaia requisiti e modalità di calcolo

La pensione di vecchiaia in favore di ingegneri e architetti - così come era...

 

Deve preliminarmente ricordarsi che il sistema previdenziale di Inarcassa è stato completamente ridisegnato dalla riforma del 2012. Il presente articolo è conservato solo in chiave di ricostruzione storica dell'evoluzione normativa collocandosi nel periodo temporale ante 2010

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(art. 2 della L. n. 6/1981, artt. 25 e 40 dello Statuto).

La pensione di vecchiaia, presso Inarcassa, si matura al compimento del 65° anno di età ed a condizione che si possano vantare 30 anni di contributi.
In caso di iscrizione a Inarcassa da data anteriore al 29/1/81, unitamente al requisito anagrafico, è sufficiente il requisito di 20 anni di contribuzione.
La decorrenza della pensione di vecchiaia Inarcassa è fissata a partire dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti, a prescindere dalla data della presentazione della domanda. E’ possibile, però, su istanza dell’interessato differire la decorrenza della pensione di vecchiaia. La domanda può essere presentata a partire da sei mesi precedenti alla maturazione dei requisisti.
Il calcolo della pensione di vecchiaia e d’anzianità avviene secondo il metodo reddituale applicando, alla media dei redditi rivalutati dichiarati negli anni anteriori al pensionamento, aliquote decrescenti per scaglioni di reddito per ogni anno di iscrizione e contribuzione. La media reddituale è utile al pensionamento sino al raggiungimento di un determinato limite e, cioè, il limite entro il quale, alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, viene pagata la contribuzione con l’applicazione della prima aliquota (nel 2007 pari 79.500,00 Euro).
Per quanto riguarda il numero di redditi da inserire in base pensionabile, per il 2007 si tratta dei migliori 18 sugli ultimi 23, per il 2008 dei migliori 19 sugli ultimi 24, per il 2010, a regime, dei migliori 20 sugli ultimi 25.
La pensione di vecchiaia non può essere inferiore ad un limite pari a otto volte il contributo minimo vigente nell’anno di decorrenza del trattamento.
Deve, altresì, richiamarsi l'art.40 dello Statuto che ha introdotto un ulteriore trattamento pensionistico, con calcolo contributivo, per quanti, al compimento del 65° anno, possano vantare un'anzianità contributiva maggiore di cinque anni ma inferiore a trenta. Per il calcolo di tale trattamento la base contributiva sarà pari al 100% del contributo soggettivo versato entro la prima fascia.
Successivamente al pensionamento di vecchiaia è possibile continuare l'esercizio della professione, con il conseguente obbligo di versare i contributi, maturando, dopo ogni cinque anni, il diritto a percepire prestazioni supplementari da calcolarsi con il metodo contributivo disciplinato da apposito regolamento.

 

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