pensioni inarcassa dopo il regolamento generale del 2012

Artt. 16 – 29  del regolamento generale di previdenza 2012 con le modifiche approvate dai Ministeri vigilanti il 17.7.2015

Il regolamento generale di previdenza di Inarcassa in materia di trattamenti pensionistici dopo le modifiche approvate il 17 luglio 2015, commento agli artt. 16 - 29 e valutazione sulla conformità alla legge dell'attuale assetto regolamentare 

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Commento all’art. 16 – le prestazioni previdenziali

 

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di previdenza di Inarcassa, pensione di anzianità e pensione di vecchiaia sono state, a decorrere dal 2013, sostituite, in linea generale, da un unico trattamento pensionistico denominato pensione di vecchiaia anticipata. Tale pensione, salvo quanto si dirà nel commento alla relativa norma regolamentare, matura al compimento dell’età pensionabile (66 anni a regime) e del requisito contributivo minimo di 30 anni di contribuzione o, in alternativa, al compimento del 70° anno di età. Il trattamento pensionistico in questione ha anche sostituito, a regime, la pensione contributiva prevista, in precedenza, a favore di quanti, al compimento dell’età pensionabile, non avessero ancora maturato il requisito contributivo di accesso ai trattamenti ordinari di vecchiaia o anzianità.  Rimangono le pensioni di inabilità e invalidità e quelle ai superstiti (reversibilità e indiretta).

 

Art. 16 – Tipologia delle prestazioni previdenziali

16.1 - In attuazione dell’art. 3 dello Statuto, INARCASSA eroga le seguenti prestazioni

previdenziali:

a) pensione di vecchiaia;

b) pensione di vecchiaia unificata;

c) pensione di anzianità;

d) pensione di inabilità ed invalidità;

e) pensione ai superstiti, di reversibilità o indirette;

f) pensione contributiva.

16.2 - I trattamenti erogati a seguito dell’esercizio della facoltà della totalizzazione sono disciplinati, anche per quanto concerne la decorrenza, dal d. lgs. n. 42 del 2006 e s.m.i..

Art. 17 – Pensione di vecchiaia

17.1 – A decorrere dal 1° gennaio 2013 la pensione di cui al presente articolo è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all’art.20.

17.2 - La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

Per i trattamenti maturati a decorrere dall’anno 2010 l’importo della pensione è composto dalle seguenti quote:

a) quota determinata con il sistema di calcolo retributivo, per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF eguali o superiori, per il 2009, a seimila euro ovvero a volumi d’affari dichiarati ai fini IVA eguali o superiori, per il 2009, a diecimila euro;

b) quota determinata con il sistema di calcolo contributivo per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e volumi d’affari dichiarati ai fini IVA inferiori a quelli indicati nella precedente lettera a). Gli anni per i quali si usufruisce di contribuzione agevolata sono esclusi dal calcolo contributivo.

17.3 - La quota di pensione di cui alla precedente lettera a) è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, alle percentuali, previste dalla normativa ratione temporis vigente e riportate nella tabella G, applicate alla media dei più elevati redditi annuali professionali rivalutati a norma dell’art. 33 del presente Regolamento.

Dal 1° gennaio 2010 per il calcolo della media reddituale si prendono in considerazione i più elevati venti redditi professionali dichiarati dall’iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque Con le modifiche ed integrazioni approvate dai Ministeri Vigilanti al 17 luglio 2015.

anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, e si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all’articolo 4 primo comma, lettera a).

Il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della quota di pensione è aumentato dal 2011 di un anno ogni anno, fino a raggiungere nel 2012 i migliori ventidue degli ultimi ventisette redditi professionali rivalutati dichiarati dall’iscritto.

17.4 - Ai fini del computo della media reddituale utile per il calcolo della quota retributiva sono presi a riferimento esclusivamente i redditi fino all’anno 2012, anche se il numero è inferiore a quello indicato nel comma precedente. Nel caso in cui il numero di redditi professionali dichiarati sia inferiore a quello indicato nel comma precedente, la media reddituale è computata escludendo un reddito ogni cinque anni di anzianità maturata fino ad un massimo di quattro.

17.5 - La quota b) di cui al comma 2 del presente articolo è calcolata secondo le modalità previste negli artt. 19 e 26.

17.6 – Per le pensioni di inabilità, invalidità e indirette maturate fino al 31 dicembre 2012 il calcolo del trattamento viene effettuato esclusivamente con il sistema retributivo di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo.

17.7 – Su richiesta dell’interessato la decorrenza della pensione è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

Art. 18 – Pensione di anzianità

18.1 – A decorrere dal 1° gennaio 2013, con le sole eccezioni previste nel presente articolo, la pensione di anzianità è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all’art. 20.

18.2 – La pensione di anzianità continua ad essere garantita a coloro che, avendo almeno 58 anni di età e 35 anni di iscrizione e contribuzione, entro il 31 dicembre 2012 raggiungano la seguente quota:

- a partire dal 1° gennaio 2011, una quota pari a 97 (novantasette) sommando età e periodo di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, entro il 31 dicembre 2013, e la cancellazione dall’Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori deve avvenire entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la sua decadenza. Alle domande di pensione in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza “2012”, per le quali non sia ancora intervenuta la liquidazione del trattamento, il termine di sei mesi per la cancellazione dall’Albo professionale decorre dal 1° gennaio 2013.

18.3 – La pensione di anzianità continua ad essere garantita anche a coloro che hanno maturato alla data del 5 marzo 2010 almeno cinquantacinque anni di età ed una contribuzione ad INARCASSA uguale o superiore a trent’anni. Gli stessi acquisiscono il diritto alla pensione di anzianità al compimento del 58° anno di età e con almeno trentacinque anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, entro il 31 dicembre 2013 oppure entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti, e la cancellazione dall’Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori deve avvenire entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la sua decadenza. Alle domande di pensione in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza “2012”, per le quali non sia ancora intervenuta la liquidazione del trattamento, il termine di sei mesi per la cancellazione dall’Albo professionale decorre dal 1° gennaio 2013.

18.4 - La pensione è calcolata con le stesse modalità previste all’art. 20 per la pensione di vecchiaia unificata. Per coloro che alla data di decorrenza della pensione hanno un’età inferiore a sessantacinque anni, l’importo del trattamento pensionistico così determinato è ridotto con l’applicazione dei coefficienti indicati nella tabella L. Tale decurtazione non si applica ai soggetti indicati nel comma 3.

18.5 - La decorrenza della pensione di anzianità è determinata secondo il sistema previsto dal comma 8 dell’art. 59 della legge n. 449/1997 per i lavoratori autonomi.

18.6 – La corresponsione della pensione di anzianità è incompatibile con l’iscrizione all’Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, ed è subordinata alla cancellazione dallo stesso, che deve avvenire entro il termine previsto nei precedenti commi 2 e 3.

18.7 - Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l’incompatibilità.

Art. 19 – Pensione contributiva

19.1 – A decorrere dal 1° gennaio 2013, con le sole eccezioni previste nel presente articolo, la pensione contributiva è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all’art. 20.

19.2 - La pensione contributiva spetta a coloro che, in possesso di almeno cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età - salvo l’incremento del requisito dell’età pensionabile di cui all’art. 20, comma 1 - senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità, o di vecchiaia unificata e non fruiscano della pensione di inabilità o di invalidità.

19.3 - A pena di decadenza dal diritto i requisiti di cui al comma precedente devono essere maturati entro il 31 dicembre 2017, e la relativa domanda di pensione presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti.

19.4 - La pensione contributiva decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

19.5 – Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2012 la pensione contributiva è calcolata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di pensionamento di cui alla tabella allegata al Regolamento per il calcolo della prestazione supplementare reversibile.

Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2013 la pensione contributiva è calcolata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’anno di nascita e all’età di pensionamento di cui all’allegata tabella H(48) e successive modifiche.

Per tener conto delle frazioni di anno di età al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione è proporzionalmente adeguato in ragione del numero dei mesi interi ricadenti nella frazione di anno.

19.6 – Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi di cui al comma 7 rivalutati, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 8 del presente articolo.

19.7 – I contributi utili alla determinazione del montante contributivo individuale sono dati dalla somma:

a) della contribuzione soggettiva versata in misura piena fino all’anno di riferimento 2001;

b) del 95% della contribuzione soggettiva versata entro il massimale contributivo, per gli anni

di riferimento 2002 e 2003;

c) del 100% della contribuzione soggettiva versata entro il massimale contributivo, per gli anni dal 2004 fino al 2012, al netto della quota destinata all’assistenza di cui all’art. 4 comma 1;

d) della contribuzione corrisposta, per gli anni successivi al 2012, specificata nell’art. 26;

e) della contribuzione trasferita e versata a titolo di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 45/1990;

f) della contribuzione versata a titolo di riscatto.

19.8 – Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo individuale è pari :

- al 5% composto annuo fino all’anno 2001;

- alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, per gli anni successivi al 2001 e fino al 31 dicembre 2012.

Dal 1° gennaio 2013 la capitalizzazione del montante contributivo individuale avviene secondo le modalità previste nell’art. 26.

19.9 – La pensione contributiva di cui al presente articolo non da diritto all’adeguamento alla pensione minima di cui all’art. 28.

Art. 20 – Pensione di vecchiaia unificata

20.1 - Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell’età anagrafica di almeno settanta anni.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come da allegata tabella I, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come indicato nella stessa tabella I.

Al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria dei sessantasei anni, ai requisiti anagrafici di cui al presente articolo trovano applicazione gli adeguamenti automatici alla speranza di vita, purché l’adeguamento comporti un aumento di almeno un trimestre o multipli di esso.

20.2 - La pensione di vecchiaia unificata è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in unico trattamento unitario:

1) la prima riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012, determinata secondo le modalità di cui all’art. 17;

2) la seconda, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, determinata secondo quanto previsto dall’art. 26.

Nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1, anche la quota relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 2013 sarà calcolata con le modalità di cui all’art. 26 del presente Regolamento.

A coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2013 e la cui media reddituale pensionabile ante 2013, rivalutata, sia inferiore al valore della pensione minima di cui alla tabella O dell’anno di pensionamento, la quota di pensione riferita alle anzianità fino al 31 dicembre 2012 è determinata secondo il metodo contributivo di cui all’art. 19, se più favorevole rispetto al metodo retributivo.

20.3 – E’ facoltà dell’iscritto di richiedere, anticipatamente rispetto all’età pensionabile ordinaria, l’erogazione della pensione di vecchiaia unificata al compimento del sessantatreesimo anno di età, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva minima.

Per coloro che anticipano la fruizione della stessa pensione rispetto all’età pensionabile ordinaria di cui al comma 1, la quota retributiva della stessa pensione è decurtata in base alle percentuali indicate nella tabella M.

20.4 - La pensione di vecchiaia unificata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 21 – Pensione di inabilità

21.1 - La pensione di inabilità spetta all’iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni: a) la capacità dell’iscritto all’esercizio della professione sia esclusa, a causa di una infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti all’iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l’iscritto abbia maturato almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall’anzianità minima quando l’inabilità è causata da infortunio;

c) l’iscritto non sia titolare di un trattamento previdenziale concernente l’inabilità erogato da un altro ente previdenziale.

La pensione di inabilità non spetta a coloro che all’atto della domanda abbiano raggiunto l’età pensionabile ordinaria e maturato i requisiti della pensione di vecchiaia unificata.

21.2 - Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali inabilitanti preesistano al rapporto assicurativo, purché sia dimostrato un successivo aggravamento o siano dimostrate sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la perdita totale della capacità professionale.

21.3 - Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni previste negli artt. 20 e 28.

21.4 - Gli anni di anzianità contributiva ai quali va commisurata la pensione in quota retributiva sono aumentati di 10, sino ad un massimo complessivo di 35, salvo che l’iscritto disponga di redditi imponibili o esenti da imposte, diversi da quelli professionali, in misura complessivamente superiore al valore indicato nella tabella N, determinato in base alla media dei redditi relativi al triennio precedente la domanda di pensione di inabilità. L’anzianità contributiva aggiuntiva è riconosciuta per un periodo non superiore a quello che intercorre tra l’età alla domanda di pensione e l’età pensionabile ordinaria prevista dalla Tabella I.

Alle pensioni liquidate con il sistema esclusivamente contributivo il beneficio è riconosciuto, alle stesse condizioni sopra indicate, accreditando 10 anni di contribuzione figurativa, sino ad un massimo complessivo di 35, nella misura corrispondente alla media dei contributi dovuti, utili a pensione, nel triennio precedente la domanda di pensione.

All’iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non si applicano, in ogni caso, i benefici previsti dal presente comma.

21.5 - La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dall’Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

21.6 - INARCASSA può accertare periodicamente la permanenza delle condizioni di cui al comma 1; l’erogazione della pensione è revocata qualora le stesse non permangano ed è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla citata revisione.

21.7 - La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 22 – Pensione di invalidità

22.1 - La pensione di invalidità spetta all’iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità all’esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione, a meno di un terzo;

b) abbia maturato almeno tre anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall’anzianità minima quando l’invalidità è causata da infortunio;

c) l’iscritto non sia titolare di un trattamento di invalidità o inabilità erogato da un altro ente previdenziale.

La pensione di invalidità non spetta a coloro che all’atto della domanda abbiano raggiunto l’età pensionabile ordinaria e maturato i requisiti della pensione di vecchiaia unificata.

22.2 - Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all’esercizio della professione.

22.3 - La misura della pensione è pari al 70% della corrispondente pensione di inabilità. Nella stessa percentuale spetta anche l’eventuale pensione minima di cui all’art. 28.

22.4 - La pensione di invalidità è sospesa qualora il reddito professionale del pensionato sia superiore a due volte l’ammontare della pensione di invalidità erogata, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato accertato il superamento del limite reddituale. La prima verifica reddituale viene effettuata con riferimento al reddito del primo anno successivo alla decorrenza della pensione. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa è ripristinata dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il professionista dimostri il rispetto del suddetto limite.

22.5 - INARCASSA può accertare periodicamente la permanenza delle condizioni di cui al comma 1; l’erogazione della pensione è revocata qualora le stesse non permangano ed è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla citata revisione.

22.6 - Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia unificata anticipata o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime in sostituzione della pensione di invalidità.

I trattamenti di invalidità sono trasformati d’ufficio in pensione di vecchiaia unificata ordinaria alla maturazione dei requisiti previsti dalla Tabella I, salvo che il trattamento in godimento da parte dell’iscritto sia di miglior favore.

22.7 - La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 23 – Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità

23.1 - Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità sono stabilite con apposito Regolamento deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati.

23.2 - In caso di infortunio le pensioni di inabilità e invalidità sono concesse a prescindere da qualsiasi risarcimento corrisposto da assicurazioni.

Art. 24 - Pensione di reversibilità ed indiretta

24.1 - Le pensioni di vecchiaia, vecchiaia unificata, anzianità, inabilità, invalidità, la prestazione supplementare e la pensione contributiva sono reversibili:

a) al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile;

b) ai figli, legittimi o equiparati, minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

24.2 - Ai figli minori sono equiparati i figli maggiorenni studenti, non oltre il compimento del ventunesimo anno di età nell’ipotesi di corsi di studio di scuola media superiore, ovvero, nell’ipotesi di corsi di studio universitari e post universitari, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età. Il figlio maggiorenne inabile a proficuo lavoro ha diritto alla quota di pensione a condizione che l’insorgenza dell’inabilità sia antecedente il decesso del pensionato o dell’assicurato.

24.3 - La misura della pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo:

- 60% al coniuge;

- 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge. In caso di due o più figli viene

ripartito tra loro il 40% in parti uguali.

La quota totale erogata ai superstiti non può superare il massimo complessivo del 100% della pensione diretta.

In mancanza del coniuge avente diritto, o alla sua morte, la pensione ai superstiti spetta ai figli nella seguente misura:

- in caso di un solo figlio, 60% della pensione diretta;

- in caso di due figli, 80% della pensione diretta, ripartito in parti uguali;

- in caso di tre o più figli, 100% della pensione diretta, ripartito in parti uguali.

Se nel nucleo familiare superstite sono presenti figli con grave disabilità accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la pensione è erogata nella misura del 100% di quella spettante al de cuius. In tal caso la maggiorazione della quota di pensione, rispetto a quella ordinaria, è attribuita ai soli figli disabili.

24.4 - La pensione indiretta spetta ai soggetti di cui al comma 1 e nella misura indicata nel comma 3 del presente articolo nel caso in cui l'iscritto defunto, senza diritto a pensione, abbia maturato al momento del decesso almeno due anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione ad INARCASSA. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'evento è causato da infortunio.

24.5 - La pensione indiretta è calcolata con le modalità previste negli artt. 20 e 28.

24.6 – In caso di decesso del titolare della pensione di invalidità che ha continuato l’esercizio della professione, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilità calcolata sul trattamento in godimento al momento dell’evento o, se più favorevole, alla liquidazione della pensione indiretta.

24.7 - A decorrere dal 1° gennaio 2013, la pensione a favore dei superstiti di assicurato o pensionato INARCASSA è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad una età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di durata del matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi in cui dal matrimonio sia nato almeno un figlio, e lo stesso sia minore di età, studente o inabile a proficuo lavoro, avente diritto a pensione ai sensi del comma 1.

24.8 - La pensione di reversibilità e indiretta decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’evento da cui nasce il diritto.

Art. 25 – Prestazione supplementare

25.1 - Coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata e della pensione contributiva, continuino l’esercizio della professione hanno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari, ogni ulteriori cinque anni d’iscrizione e contribuzione.

25.2 - Tali prestazioni supplementari, reversibili, sono calcolate con le modalità descritte nel relativo regolamento. Nel computo del montante individuale è esclusa la retrocessione del contributo integrativo.

25.3 - Ferma restando la normativa precedente, la capitalizzazione dei contributi avviene con le modalità disciplinate nell’art. 26 e trovano applicazione i coefficienti di trasformazione di cui alla allegata tabella H(48) e successive modifiche.

25.4 - La prestazione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto.

Art. 26 – Sistema di calcolo contributivo della pensione

26.1 – A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’importo annuo della pensione è calcolato moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’anno di nascita e all’età di pensionamento prescelta dall’iscritto, di cui alla allegata tabella H(48) e successive modifiche.

Annualmente il Consiglio di Amministrazione approva i coefficienti relativi alla generazione che raggiunge il requisito dell’età pensionabile ordinaria sulla base degli incrementi medi della speranza di vita.

A coloro che richiedono il pensionamento anticipato rispetto all’età ordinaria di cui al comma 1, dell’art. 20 sono attribuiti in via provvisoria i coefficienti di trasformazione dell’ultima generazione disponibile. Al compimento dell’età pensionabile ordinaria, la pensione è ricalcolata, con effetto dal mese successivo, sulla base dei coefficienti di trasformazione definitivi della coorte di appartenenza.

Per tener conto delle frazioni di anno di età al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione è proporzionalmente adeguato in ragione del numero dei mesi interi ricadenti nella frazione di anno. In presenza di età anagrafiche inferiori a 57 anni, si applica il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni.

L’entità della pensione erogata in caso di pensione di vecchiaia unificata anticipata deve risultare sempre inferiore al trattamento previdenziale che il medesimo iscritto avrebbe ricevuto alla maturazione dei requisiti ordinari.

26.2 – Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi di cui al comma 3 rivalutati, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 6 del presente articolo.

26.3 – I contributi utili alla determinazione del montante contributivo individuale sono dati dalla somma:

a) della contribuzione soggettiva versata;

b) della contribuzione soggettiva facoltativa versata ai sensi dell’art. 4, comma 2;

c) della quota della contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di computo previste

nel comma 5 del presente articolo;

d) della contribuzione trasferita e versata a titolo di ricongiunzione dei periodi assicurativi di

cui alla legge n. 45/1990;

e) della contribuzione versata a titolo di riscatto;

f) della contribuzione figurativa di cui agli artt. 4, 5, 21 e 22;

g) della contribuzione versata volontariamente ai sensi degli artt. 4, comma 4 e 5 comma 4.

26.4 – Il riconoscimento a montante individuale dei contributi figurativi ha effetto:

a) con riferimento agli articoli 4 e 5, dal termine previsto per il pagamento del conguaglio dell’anno a cui è riferita la contribuzione;

b) con riferimento agli articoli 21 e 22, dalla data di presentazione della domanda di pensione.

26.5 - A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo, corrisposto da ciascun iscritto o accreditato figurativamente, è retrocesso ai fini previdenziali nel proprio montante individuale

secondo le seguenti percentuali:

- 50% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva fino a dieci anni, o che optino per il pensionamento all’età di settanta anni;

- 43,75% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a dieci anni e fino a venti anni;

- 37,5% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a venti anni e fino a trenta anni;

- 25% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a trenta anni, nonché ai titolari di pensione di altro ente.

Ai fini dell’applicazione del presente comma, l’anzianità contributiva in quota retributiva, alla data del 31 dicembre 2012 è calcolata senza computare i periodi riscattati e/o ricongiunti.

Il contributo integrativo è retrocesso fino ad un massimale del volume di affari I.V.A. determinato moltiplicando il massimale contributivo per il rapporto tra il Monte Volume di Affari e il Monte Reddito Professionale degli iscritti ad Inarcassa. Il rapporto è determinato con cadenza triennale;

per il primo triennio successivo al 2012 tale massimale è pari a euro 160.000,00 come indicato nella allegata tabella C.

Le percentuali di retrocessione di cui al presente comma possono essere modificate, con deliberazione del Comitato Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell’equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale di INARCASSA.

26.6 – Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo individuale è pari alla variazione media quinquennale del monte redditi professionali degli iscritti ad Inarcassa, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, con un valore minimo pari all’1,5%. Il tasso annuo di capitalizzazione è incrementato di una quota percentuale della media quinquennale del rendimento del patrimonio di Inarcassa nella misura che, con cadenza biennale, il Comitato Nazionale dei Delegati delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell’equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale di INARCASSA.

Art. 27 – Periodi di ricongiunzione e di riscatto

27.1 - I periodi ricongiunti ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 45 e s.m.i. e quelli riscattati di cui all’art. 12 del presente Regolamento sono computati, ai fini del diritto e della misura della pensione, in funzione della collocazione temporale dei periodi assicurativi ricongiunti o oggetto di riscatto.

Per la disciplina di tali istituti si rinvia all’apposito Regolamento.

Art. 28 – Pensione minima

28.1 – La misura dei trattamenti pensionistici erogati da Inarcassa non può essere inferiore all’importo della pensione minima indicata nella allegata tabella O, salvo quanto previsto ai commi successivi e dall’art. 19.

28.2 – Per coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dall’anno 2010 l’adeguamento alla pensione minima non è dovuto per gli anni per i quali la pensione è calcolata con il metodo di cui all’art. 17, comma 2 lettera b). In tal caso la pensione minima è ridotta, di tanti trentesimi quanti sono gli anni di anzianità per i quali si applica quanto previsto dalla citata lettera b).

28.3 – Per coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’importo della pensione comprensivo dell’adeguamento alla pensione minima non può essere superiore alla media dei redditi professionali, rivalutati, relativi ai venti anni precedenti il pensionamento. Tale condizione non si applica ai trattamenti di invalidità, inabilità e indiretti ai superstiti.

In deroga a quanto sopra previsto per gli iscritti che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2013 e che al 31 dicembre 2012 siano in possesso contemporaneamente di almeno 50 anni di età e almeno 20 di anzianità contributiva, la quota di pensione minima per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2012 è determinata secondo la seguente formula:

Pm = Vo x Ar / At

dove

Pm = Quota di pensione ante 2013

Vo = Valore della tabella O relativo all’anno 2012, rivalutato all’anno di pensionamento

Ar = Anzianità in quota retributiva

At = Anzianità totale all’atto del pensionamento

L’integrazione pensionistica è attribuita nel rispetto delle condizioni ed esclusioni di cui al successivo comma 5. Il trattamento integrato non può comunque eccedere il valore limite di cui alla tabella O riferito all’anno di pensionamento.

Per gli iscritti in data anteriore al 29 gennaio 1981 che beneficiano della norma transitoria di cui al successivo art. 32, comma 1, l’anzianità totale (At) utilizzata nella formula come denominatore del rapporto non può essere inferiore al valore previsto dalla tabella I relativa all’anno di pensionamento.

28.4 – Nel caso di pensione indiretta la pensione minima è proporzionalmente ridotta in trentesimi in base all’anzianità maturata, con un minimo non inferiore a venti trentesimi, e con l’applicazione delle percentuali indicate nell’art. 24. Ai beneficiari della pensione di reversibilità la pensione minima spetta nella stessa misura in cui è stata riconosciuta al de cuius e con l’applicazione delle percentuali indicate nell’art. 24.

28.5 – Ferma restando la normativa previgente l’adeguamento alla pensione minima non spetta nei seguenti casi:

a) al pensionato il cui valore dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), di cui al d. lgs. n. 109/1998 e s.m.i., con riferimento all’anno precedente il pensionamento, sia superiore a euro 30.000,003;

b) al titolare della pensione di vecchiaia unificata che consegua la pensione al compimento del 70° anno di età senza aver raggiunto il requisito dell’anzianità contributiva minima ovvero che opti per l’anticipazione rispetto all’età pensionabile ordinaria;

c) al titolare di un trattamento pensionistico diretto erogato da un altro ente previdenziale;

d) al titolare della pensione contributiva;

e) al titolare della pensione in totalizzazione, salvo che lo stesso non abbia raggiunto i requisiti

minimi previsti per la pensione di vecchiaia unificata;

f) al titolare della pensione di anzianità.

Art. 29 – Pensionati di altro Ente

29.1 - A decorrere dalle domande presentate dal 1° gennaio 2013 la pensione di inabilità ed invalidità di cui agli articoli 21 e 22 spetta all’iscritto già fruitore di un trattamento pensionistico a carico di altro Istituto previdenziale, qualora concorrono anche le seguenti condizioni:

a) abbia maturato, in caso di inabilità, almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi. In caso di invalidità, abbia maturato almeno tre anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi;

b) l’evento invalidante sopraggiunga successivamente alla iscrizione ad INARCASSA e prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Per il calcolo di queste prestazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22.

29.2 - La pensione indiretta spetta ai superstiti dell’iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto, che abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi. Detta prestazione, da erogarsi nelle percentuali indicate all’art. 24, viene calcolata con le modalità previste dagli artt. 19 e 26.

3 Importo elevato a 30.450,00 euro per l’anno 2015, in via di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.

 

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