Accantonamenti Cassa Edile e crediti dei lavoratori


I crediti dei lavoratori dell'edilizia in caso di mancato versamento degli accantonamenti mensili da parte del datore di lavoro - le iniziative da intraprendere




Le Casse edili sono organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perchè gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro) e investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, le somme relative all'anzianità professionale, c.d. Ape) che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di problematica erogazione.
 
Quanto ai crediti relativi alle suddette voci retributive, l'obbligato principale rimane il datore di lavoro essendo la Cassa Edile obbligata al pagamento in virtù di delega solo a seguito del versamento effettivo degli accantonamenti da parte del datore di lavoro, fermo restando che essa ha l'obbligo di procedere al recupero degli accantonamenti che il datore è obbligato ad effettuare.
 
Da tali premesse discende che:

gli accantonamenti mensili che il datore di lavoro è obbligato ad effettuare costituiscono crediti di lavoro;

il lavoratore può ottenerne il pagamento dalla Cassa Edile solo se gli accantonamenti sono stati effettuati;

se gli accantonamenti non sono stati effettuati, sia la Cassa Edile che il lavoratore possono agire con ricorso ordinario o per decreto ingiuntivo (sussistendo la prova scritta del credito - ad esempio le buste paga per i lavoratori o i cc.dd. modelli MUT per le Casse Edili -) per ottenere il pagamento da parte del datore di lavoro;

la Cassa Edile, al fine di ottenere il pagamento delle somme ad essa dovute dal datore di lavoro può anche avvalersi del meccanismo di cui all'art. 635, comma 2 del c.p.c. (attestazione del credito da parte di un proprio funzionario - cfr. Cass n. 25888/08)


Cassazione civile    sez. VI 09/05/2014 N 10140

Le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile, quali accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo, configurandosi il rapporto con la Cassa Edile quale delegazione di pagamento, con la conseguenza che la stessa è obbligata nei confronti dei lavoratori solo a seguito del pagamento delle somme da parte del datore di lavoro. Ne consegue che, se ben può agire il lavoratore nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie, festività e gratifiche natalizie, egualmente la Cassa ha l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare.


Questa Corte, in coerenza con precedenti pronunzie, ha di recente puntualizzato che "L'obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, ciò che da origine al rapporto delegatorio. (Cass. n. 6869 del 2012). A tale affermazione è pervenuta muovendo dalla premessa che le Casse edili, organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perchè gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, le somme relative all'anzianità professionale, c.d. Ape) che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di problematica erogazione. Ha quindi osservato che "L'iter legislativo che, dapprima, ha semplicemente incoraggiato l'iscrizione delle imprese alle Casse Edili, è arrivato poi secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 10, a sancire l'obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti enti. Esse, inoltre, forniscono anche prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad esempio, integrando i trattamenti di malattia ed infortunio, oppure sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi. Tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, versando gli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva, nonchè i contributi di competenza per il resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori). Discende che le somme che il datore ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo.
Poichè il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex art. 1269 c.c. e segg.: Cass. 27 maggio 1998 n. 5257), questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che la Cassa stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (Cass. n. 14658/2003; Cass. n. 16014/2006). In tal modo, per la stessa natura retributiva delle somme che il datore ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile, e per il fatto che l'obbligazione della Cassa Edile non sorge con la mera costituzione del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, alla stessa, da parte del datore, deve affermarsi che, se ben può il lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche natalizie, egualmente la Cassa ha l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare.".
 
 
Art 635, comma 2 del c.p.c.

[II]. Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo 442, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo (1) e dai funzionari degli enti.


Cassazione civile    sez. lav. 03/07/2004 N 12227

Per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (nella specie, l'Inail) sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro e i verbali di accertamento degli ispettori dell'Inail, che possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale, successivo giudizio di opposizione pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria, in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi.


Cassazione civile  sez. lav.  28/10/2008 N 25888

Il primo motivo di ricorso si fonda sul rilievo che le casse edili eserciterebbero una funzione analoga a quella assicurativa, di intermediazione, con erogazione di prestazioni e servizi nell'ambito dello specifico settore delle imprese edili, e non di previdenza o assistenza; tale assunto, che pure ha trovato riscontro in talune pronunce di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., n. 9662/2001), ad avviso del Collegio, non può essere condiviso (e risulta del resto superato dall'ulteriore elaborazione giurisprudenziale di questa Corte: cfr, ex plurimis, Cass n. 13300/2005), ove si consideri che le casse edili non si limitano ad effettuare, a favore degli aventi diritto, il pagamento delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare a favore dei lavoratori (per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia), ma adempiono a vere e proprie prestazioni previdenziali (provvedendo alla riscossione dei relativi contributi), quale la corresponsione dell'integrazione aggiuntiva di malattia che - come si desume dal D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 29, comma 1, convertito nella L. 8 agosto 1995, n. 341, - non è erogata, per i lavoratori edili, dal datore di lavoro, bensì appunto dalle casse edili (cfr, al riguardo, Cass., n. 20004/2004); nello specifico il regolamento della Cassa Edile della Provincia di Messina, espressamente richiamato nel controricorso, contempla del resto specifiche forme di assistenza erogate direttamente dalla Cassa a favore degli iscritti (fra le quali l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità giornaliera per infortunio sul lavoro o malattia professionale, l'indennità giornaliera per malattie per le quali è accertato il mancato intervento di altro istituto assistenziale, i sussidi funerari, le borse di studio (cfr. art. 27) e prevede (cfr. art. 28) che hanno diritto a tali prestazioni i lavoratori per i quali siano stati adempiuti gli obblighi verso la Cassa Edile stabiliti dal CCNL e di cui all'art. 2 dello stesso Regolamento e, così, in particolare, anche la maggiorazione contributiva nel caso di ritardato versamento (cfr. art. 2, lett. h).
Ne consegue che, in relazione alla pretesa creditoria di che trattasi, la Cassa Edile deve essere ricompressa, al pari degli altri enti di previdenza e assistenza, nella previsione di cui all'art. 635 c.p.c., comma 2, cosicchè deve riconoscersi l'idoneità dell'attestazione del credito a costituire prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., n. 12227/2004).
 
 


 

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