assegno invalidità non si computa il reddito di abitazione

Non si calcola il reddito dell'abitazione per la verifica del requisito reddituale per l'assegno di invalidità civile, l'Inps deve quindi restituire quanto indebitamente trattenuto - nota a Cass 4674 2015
 
 
 
La pensione di invalidità civile è stata istituita dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e prevede dei limiti di reddito personale che non devono essere superati per ottenere tale pensione.  I limiti vengono fissati annualmente.
 
Una questione di rilievo che sta trovando eco nelle aule di giustizia è quella della computabilità del reddito della casa i abitazione ai fini della verifica dell'integrazione del requisito reddituale per la percezione della pensione.
 
In proposito la legge n. 118 del 1971, di conversioe in legge del d.l. n. 5 del 1971 prevede espressamente che, ai fini della percezione della pensione di inabilità "Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici".
 
Il successivo art. 13 che riguarda specificamente l'assegno di invalidità civile richiama poi le condizioni (anche reddituali) previste per il riconoscimento della pensione di inabilità.
 
L'art. 26 della l. n. 153 del 30 aprile del 1969, richiamato dall'art. 12 ed applicabile, in virtù dell'art. 13 anche in relazione agli assegni per invalidità civile prevede, quanto alle condizioni economiche il possesso di "redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 505.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.560.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L. 505.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 38.850 ciascuna. La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre ed e' frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale [e soprattutto, per quanto qui rileva che] Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
 
A fronte di tale lineare assetto della normativa, non è comprensibile la ragione per la quale l'Inps abbia ritenuto con il msg 031976 del 2005 di computare al fine di verificare il rispetto dei limiti di reddito per la percezione dell'assegno di invalidità anche il reddito della casa di abitazione.
 
Di recente, a fronte di tale condotta che ha naturalmente innescato il contenzioso in questione, la Suprema Corte, con la sentenza n. 4674/2015 ha, in modo lineare e del tutto prevedibile, affermato il principio che "Così come per la pensione di inabilità, per la corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto l'art. 12 della legge n. 118 del 1971, rinvia per le condizioni economiche all'art. 26 della legge n. 153 del 1969, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Né rileva, in senso contrario, la previsione di cui all'art. 2 del d.m. n. 553 del 1992, che impone, ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi al lordo degli oneri deducibili, in quanto la casa di abitazione non costituisce, a tale scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito".
 
L'Inps, ancora una volta non comprensibilmente, ha ritenuto di conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte richiamato soltanto a decorrere dall'1.1.2017 e non ha, invece, restituito i ratei degli assegni di invalidità non corrisposti per il tempo precedente, la cui erogazione era stata sospesa per il ritenuto superamento del limite reddituale conseguente al computo del reddito della casa di abitazione.
 
Ora, è evidente che, mentre il comportamento dell'Inps precedente, seppure palesemente erroneo sulla base dell'assetto normativo vigente e come riconosciuto dalla Corte, appariva il frutto della ritenuta corretta applicazione della normativa di legge, l'attuale prassi è del tutto arbitraria e non riposa più su alcuna fonte normativa legittimante. L'Inps ha, infatti, riconosciuto di non dovere computare il reddito di abitazione ai fini della verifica del superamento del limite di reddito stabilito per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile e ne ha ripristinato, conseguentemente, l'erogazione medio tempore sospesa ma solo dall'1.1.2017. In tale prospettiva, quanto ai ratei precedentemente maturati e non erogati stante la sospensione disposta per il ritenuto superamento del limite di reddito derivante dal computo del reddito dominicale, l'Inps si è in sostanza autolegittimata, con la circolare n. 74 del 21.4.2017 (con la quale ha recepito il richiamato indirizzo della S.C.) a trattenere importi che esso stesso ha riconosciuto di avere erroneamente omesso di corrsipondere il che appare evidentemente arbitrario e illegittimo.
 
 
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