assegno sociale requisiti misura normativa e giurisprudenza

L'assegno sociale, i requisiti e la misura per il 2012, la giurisprudenza in materia di requisiti reddituali e la normativa di riferimento 

 

L’assegno sociale, di cui all’art.3, comma 6, della l. 335/1995 è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde da ogni requisito contributivo essendo unicamente collegata alla sussistenza di uno stato di bisogno evidenziato dall'insussistenza di redditi idonei al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare.

L'importo dell'assegno sociale, in assenza di redditi, è pari, per il 2012, a Euro 429,00 per tredici mensilità; ove l'interessato possegga redditi essi, ove superiori all'importo dell'assegno sociale, escludono il beneficio per insussistenza dello stato di bisogno; ove tali redditi siano invece inferiori all'importo dell'assegno sociale, questo spetterà nella misura della differenza tra l'assegno sociale e l'ammontare dei redditi effettivamente percepiti. Ove l'interessato al beneficio sia coniugato dovrà computare ai fini del diritto all'assegno sociale i propri redditi e quelli del coniuge ma il limite sarà pari all'importo dell'assegno raddoppiato. Non si procede al cumulo del reddito dell’interessato con quello del coniuge nel caso di separazione legale o di comprovato stato di abbandono (Circ. 60001/1974, circ. 12/1990 e circ. 248/1990).


BENEFICIARI DELL'ASSEGNO (REQUISITI PER CITTADINI E STRANIERI)

Hanno diritto all'assegno sociale i cittadini italiani che:

    abbiano 65 anni di età;

    risiedano in Italia effettivamente ed abitualmente;

    siano sprovvisti del tutto di reddito o dispongano di un reddito di importo inferiore ai seguenti limiti per l'anno 2012

Euro 5.577,00 annui;

Euro 11.154,00 annui per i soggetti coniugati.

Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura (retribuzioni, salari, pensioni, rendite agrarie e da fabbricati, ecc.). Si tiene conto anche dei redditi esenti da imposte o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, nonché degli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile (circ. 53394/1970 – parte I). I redditi, tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, devono esser stato effettivamente percepiti.

A decorrere dal 1° marzo 2009 - data di entrata in vigore della l. 14/2009, art. 35, commi da 8 a 13 - in sede di prima liquidazione degli assegni sociali dovrà essere considerato il reddito dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva dall'interessato.

In presenza dei requisiti reddituali di cui sopra hanno diritto all'assegno sociale inoltre:

gli stranieri o apolidi ai quali è stata riconosciuta la qualifica di "rifugiato politico" e lo "status di protezione sussidiaria" ed i rispettivi coniugi ricongiunti  (circ. 175/1983, art. 2 e 22 del d.lgs 251/2007, msg. 4090 del 23.3.2007);

i cittadini di Stati membri dell’ Unione Europea, residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell’Unione (circ. 754/1986) e che siano legittimamente residenti in Italia.

gli stranieri  o apolidi titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (circ. 82/2000). Successivamente, l’ art. 80, comma 19, l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno (circ. 99/2003). Il d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, infine, recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07). Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2009, per avere diritto all'assegno sociale, come ulteriore requisito occorre avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni (L.133/2008, art. 20, c.10).

L’assegno sociale:

non è gravato da imposte;

non è reversibile ai familiari superstiti;

è inesportabile (circ. 15/1993 – circ. 82/2000, punto 3);

non è cedibile, non è sequestrabile e non è pignorabile;

DOMANDA E DECORRENZA DELL'ASSEGNO

La domanda ò essere inoltrata alla sede Inps competente per residenza e decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

MAGGIORAZIONE SULL'ASSEGNO SOCIALE


L’ art. 70, comma 1, l.388/2000, stabilisce che, a far tempo dal 1° gennaio 2001, in presenza di particolari condizioni reddituali, è concessa una maggiorazione sull’assegno sociale per un importo pari a euro 12,91 mensili per i titolari con età inferiore a 75 anni e a euro 20,65 mensili per i titolari con età pari o superiore a 75 anni (circ. 61/2001).

Dal 1.1.2002 è stato applicato un incremento delle maggiorazioni, in presenza di particolari requisiti reddituali, di età e di contribuzione, fino a garantire un reddito personale minimo di Euro 516,46 mensili, per 13 mensilità (L. 448/2001, art. 38)

 


NORMATIVA ESSENZIALE IN MATERIA DI ASSEGNO SOCIALE

 

Legge n 335 del 1995 art. 3 commi 6 e 7


6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000 , denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale (3) (4) (5).

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

Hanno aumentato l'importo dell'assegno sociale le seguenti disposizioni:
l'articolo 67, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'articolo 52 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

Art. 20, commi 10 e ss del Decreto Legge n 112 del 25 giugno 2008

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale (9).
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: "regionali" sono soppresse le seguenti parole: "e provinciali".
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalita' telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento (10) (11).
13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.


Art. 70 commi 1 e ss legge n 388 del 2000 - maggiorazione sociale


1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, è concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che la persona:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) o b) del comma 2, l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell'aumento di cui al comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.


Art. 38 L. 28 dicembre 2001 n 448 maggiorazione sociale dell'assegno sociale


1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (2).
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici (3) .
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio (4).
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (5).
5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro (6);
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale (6);
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente (7) (8).
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.
7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.
8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.
9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.



Cassazione civile  sez. lav. 19 novembre 2010 n. 23477



In tema di assegno sociale , ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la spettanza dell' assegno sociale al richiedente, in quanto titolare di una attività artigiana che lasciava presumere la sussistenza di un reddito, ancorché di carattere indeterminato).


Tribunale  Novara  sez. lav. 16 giugno 2010 n. 78


L' assegno sociale , quale prestazione di carattere non contributiva, di cui all'art. 3 comma 6 l. 335/1995 va riconosciuto, qualora ricorrano i limiti di reddito, anche ai cittadini extracomunitari residenti in Italia, ai cittadini titolari di carta di soggiorno di durata non inferiore all'anno purché dimorino stabilmente in Italia


Cassazione civile  sez. lav. 18 marzo 2010 n. 6570



L'assegno sociale è corrisposto anche in caso di titolarità di altro reddito incompatibile con esso, sempreché tale reddito non sia effettivamente percepito; ciò che conta, quindi, ai fini della corresponsione dell'assegno sociale, non è la mera titolarità di reddito incompatibile ma la sua effettiva percezione.


In tema di assegno sociale , l'art. 3 l. n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all' assegno sociale . (Nella specie, la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall'Inps perché titolare di un assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapienza del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all' assegno sociale ).

Cassazione civile  sez. lav. 02 febbraio 2006 n. 2312



Ai sensi dell'art. 3, comma 6, secondo alinea, l. 8 agosto 1995 n. 335, per la determinazione del limite di reddito ai fini della concessione dell' assegno sociale va computata anche la rendita Inail del coniuge, non essendo essa stata esclusa esplicitamente dal computo di tale limite, come ad esempio, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.


Cassazione civile  sez. lav. 11 agosto 2005 n. 16859



Non sono computabili, fra i redditi rilevanti ai fini del diritto alla fruizione dell' assegno sociale , le erogazioni in natura e in denaro effettuate a favore del titolare dell'assegno da familiari o conviventi.

I contributi in natura e in denaro erogati da famigliari o da estranei al soggetto richiedente la concessione di assegno sociale , non devono essere inclusi nella determinazione del reddito indicato dall'art. 3, comma 6, l. 8 agosto 1995 n. 335 quale requisito per la spettanza del diritto all' assegno sociale , trattandosi di erogazioni prive del carattere di obbligatorietà e di prevedibilità.


Cassazione civile  sez. un. 15 giugno 2005 n. 12796

Salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, devono essere considerati anche gli arretrati, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza e non nel loro importo complessivo, poiché nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53 cost., con la conseguenza che al beneficiario può essere chiesto di concorrere alla spesa in presenza di un incremento di reddito che possa essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti, il che non sarebbe assicurato dal cosiddetto criterio di "cassa". Conseguentemente, nel caso di assegno sociale - che ha sostituito la pensione sociale - non rilevano gli arretrati, atteso che l'art. 3 comma 6 l. n. 335 del 1995, esclude espressamente dal computo dei limiti di reddito tutte le competenze arretrate soggette a tassazione separata.


T.A.R.  Bologna  Emilia Romagna  sez. I 11 giugno 2009 n. 946


Dopo l'attuazione della direttiva n. 2003/109/Ce da parte dello Stato italiano, con il d.lg. 8 gennaio 2007 n. 3, la carta di soggiorno disciplinata dall'art. 9, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, si è oggi trasformata in permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato allo straniero, in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostri la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell' assegno sociale , senza più richiedere la titolarità di un permesso di soggiorno che consenta un numero indeterminato di rinnovi: il tutto, subordinatamente all'accertamento dell'insussistenza delle condizioni ostative, previste dall'art. 9 comma 4 citato (nella specie, le condanne a carico dell'interessato costituivano elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, trattandosi di reati commessi nel tempo ed inequivocabilmente attestanti la sua tendenza a delinquere ed il suo scarso inserimento nel tessuto sociale).



T.A.R.  Milano  Lombardia  sez. III 10 novembre 2011 n. 2709


Il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Questi deve essere, infatti, stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del Paese ospitante. In particolare, la determinazione della soglia minima sotto la quale il reddito percepito dal cittadino extracomunitario non può considerarsi sufficiente al fine della sua permanenza sul territorio italiano non è lasciata alla discrezionalità dell'Amministrazione ma è stabilita una volta per tutte dall'art. 39 comma 3, d.P.R. n. 394 del 1999, il quale richiede, a tal fine, la necessaria disponibilità da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all' assegno sociale (requisito, questo, che la ricorrente non possiede).


T.A.R.  Napoli  Campania  sez. II 02 marzo 2010 n. 3277


La carta di soggiorno presuppone lo stabile inserimento lavorativo del richiedente e quindi la disponibilità, in capo all'istante, di fonti di reddito di un certo tipo - lecito, stabile e sicuro - e di una determinata misura, e cioè non inferiore all'importo annuo dell' assegno sociale , in assenza di familiari conviventi, all'evidente fine di evitare lo stabile inserimento nel Paese di persone che, essendo inserite nel mondo lavorativo a titolo precario o non possedendo mezzi adeguati di sussistenza, possano rischiare di diventare un onere a carico dello Stato nel momento in cui non fossero più autosufficienti economicamente. Orbene, il contratto di lavoro a tempo determinato, anche se in astratto rinnovabile, non soddisfa il requisito sopra indicato in quanto la possibilità di ottenere la prosecuzione del rapporto e quindi la continuità del reddito rappresenta una mera eventualità, cioè un evento futuro ed incerto, e pertanto non può considerarsi, a causa della precarietà delle entrate che da esso possono derivare, valido presupposto per il rilascio della carta di soggiorno, così come prevede l'art. 9 comma 3, lett. d), d.lg. n. 286 del 1998.

T.A.R.  Ancona  Marche  sez. I 24 ottobre 2007 n. 1777


L'insufficienza dei mezzi di sostentamento costituisce condizione preclusiva al rinnovo del permesso di soggiorno (ai sensi del combinato disposto delle norme ostative di cui agli artt. 4 comma 3, e 5 comma 5, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286), in virtù dell'elementare canone di buona amministrazione di non consentire la permanenza nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari che - per l'insufficienza reddituale della loro condizione di vita ai fini del sostentamento in Italia - possano verosimilmente compiere attività illecite o criminose; ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno la dimostrazione della disponibilità di un reddito adeguato deve essere riferita ad un periodo antecedente a quello per il quale si richiede il rinnovo del titolo, in modo da consentire inequivocabilmente l'accertamento del possesso dei requisiti di legge (reddito minimo annuo non inferiore all'importo dell' assegno sociale ).

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI IN MATERIA DI ASEGNO SOCIALE

 

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Sono esclusi dal computo ai fini della verifica del rquisito reddituale i seguenti redditi:

la pensione liquidata secondo il sistema contributivo (l. 335/1995) a carico di enti previdenziali obbligatori (pubblici o privati), per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell’assegno sociale;

le competenze arretrate soggette a tassazione separata;

i trattamenti di fine rapporto comunque denominati (buonuscita, indennità di anzianità, premio di fine servizio, liquidazione, ecc.), e le relative eventuali anticipazioni;

i trattamenti di famiglia comunque denominati;

il reddito della casa di abitazione;

l’assegno sociale stesso;

le indennità di accompagnamento di ogni tipo (circ. 743/1983);

gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’Inail nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente alle menomazioni di cui alla tabella allegata 3 del d.p.r. 1124/1965;

gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’Inps ai pensionati per inabilità;

l’indennità di comunicazione per i sordomuti di cui all’ art. 4 della l. 508/1988;

l’assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915 – 1918, i soprassoldi connessi alle Medaglie al Valor Militare, le pensioni o assegni connessi alle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia (circ. 53412/1970);

l’indennizzo previsto dalla legge 210/1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (circ. 203/2000).

Inoltre, non sono computabili i redditi da fabbricati distrutti o inagibili per effetto di eventi sismici esclusi per legge dall’assoggettabilità all’IRPEF fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità. I soggetti interessati devono presentare un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’inagibilità dei fabbricati (circ. 741/1982).

 

TITOLARI DI ASSEGNI SOCIALI RICOVERATI

Qualora l’interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di Enti pubblici, l'assegno sociale verrà ridotto sino ad un massimo del 50% (circ. INPS 65/2003).
 

 

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