finestre di uscita delle pensioni addio!

 
Scritta la parola fine sul meccanismo delle finestre di uscita per le pensioni di vecchiaia e di anzianità...per la serie tanto disordine normativo per nulla
 
  

 
 
Con l'art. 24 del DL n 201 del 2011 , convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n 214, è stata integralmente riformata la disciplina inerente l'accesso ai trattamenti pensionistici e, in particolare, il trattamento pensionistico di anzianità è stato sostituito dalla pensione anticipata (conseguibile a condizione di aver maturato un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014); è stato quindi definitivamente abbandonato il sistema delle finestre d'uscita introdotto per la prima volta dalla riforma Dini (Legge n 335 del 1995) e dalla Riforma Prodi (Legge n 449 del 1997) solo per le pensioni di anzianità e, successivamente, prima con la Legge n 247 del 1997 e poi con l'art. 12, commi 1 e 2 del DL n 78 del 2010, covertito in Legge n 122 del 2010, esteso anche alle pensioni di vecchiaia.

Come si diceva, il meccanismo delle finestre d'uscita per le pensioni di anzianità era stato introdotto per la prima volta dall'art. 1 comma 29 della L. n. 335 del 1995 e dall'art. 59 della L. n. 449 del 1997 che ne avevano individuate 4 stabilendo che i lavoratori che maturassero i requisiti anagrafico contributivi necessari per l'accesso al pensionamento di anzianità:

entro il primo trimestre dell'anno potevano accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni;
 
entro il secondo trimestre, potevano accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni;
 
entro il terzo trimestre, potevano accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 
entro il quarto trimestre, potevano accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.
 
La legge n 243 del 2004 ha riformato il sistema delle finestre d'uscita riducendo a due le precedenti quattro finestre ed estendendo l'ambito applicativo a tutti i soggetti che maturino il requisito contributivo ed anagrafico per il pensionamento prima del compimento dell'età anagrafica di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne (requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia).

Segnatamente, l'art. 1, comma 6 della L. n. 243 del 2004 ha previsto che: "8. I lavoratori, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, che risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere a ) e b ), entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.".

Successivamente, la Legge n 247 del 2007 ha reintrodotto il sistema a 4 finestre delle Leggi Dini e Prodi per quel che riguarda i pensionamenti di anzianità con i 40 anni di anzianità contributiva rinviando al regime della decorrenza di cui al comma 29 della L. n. 335 del 1995. La modifica più significativa introdotta dalla legge n 247 del 2007 è stata, tuttavia, quella di prevedere il meccanismo delle finestre di uscita anche con riferimento alle pensioni di vecchiaia, stabilendo tali finestre nel numero di quattro. Segnatamente l'art. 1 comma 5 della legge n 247 del 2007 ha previsto che:
 
"b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo
".
 
L'art. 12, commi 1 e 2 del DL n 78 del 2010, convertito in Legge n 122 del 2010 ha semplificato e inasprito il meccanismo delle finestre d'uscita prevedendo che, una volta maturati i requisiti, l'accesso al pensionamento (sia esso di anzianità o vecchiaia) possa avvenire decorso il termine di dodici mesi per i laoratori dipendenti e decorso il termine di 18 mesi per i lavoratori autonomi; ciò con riferimento ad ogni tipologia di trattamento ed includendovi i trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione per i quali è stata espressamente prevista l'applicazione del regime delle decorrenze previsto per i lavoratori autonomi (18 mesi dalla maturazione dei requisti).

Dopo questa tortuosa ed incessante produzione normativa, il DL n 201 del 2011, con l'art. 24 ha eliminato le finestre d'uscita, sostituite con un inasprimento diretto (e meno ipocrita) dei requisiti di accesso ai trattamenti di vecchiaia e di anzianità (trattamento quest'ultimo ribattezzato con il nome di pensione anticipata ).
 
Dunque, a regime:
 
le pensioni di vecchiaia si conseguiranno, per uomini e donne, al compimento dell'età anagrafica di 66 anni con un requisito contributivo di almeno venti anni - per un approfondimento relativo ai requisiti ;
 
le pensioni anticipate si conseguiranno con un'anzianità contributiva: "di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014".

Per tutti i lavoratori che conseguiranno il trattamento di pensione secondo i requisiti stabiliti dall'art. 24 del DL n 201 del 2011, non si applicherà il regime delle decorrenze fissato dall'art. 12 del DL n 78 del 2010.
 
Dovrebbe, dunque, ritenersi che il regime delle finestre di accesso trovi ancora applicazione nei riguardi di quanti accedano al trattamento pensionistico secondo le previgenti norme (con maturazione, cioè, dei requisiti e della decorrenza entro il 31.12.2011) nonchè nei riguardi di coloro che accedano al trattamento di pensione in regime di totalizzazione.  
 

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