...1.
A norma dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, “a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e
finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché
non esclusiva, attività di lavoro
autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché i titolari
di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera
a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426”.
Con
l’art. 18, comma 12, del decreto legge n. 98/2011, convertito nella legge
111/2011, il legislatore ha poi chiarito: “l'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i
soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva,
attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione
separata INPS sono esclusivamente i
soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione
ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento
contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e
ordinamenti ...”.
Ora,
come già evidenziato da una significativa giurisprudenza di merito su cui si tornerà
più avanti (cfr. tra le altre, Trib. Rieti, 9.5.2013; Trib. Roma, 30.5.2013;
Trib. Milano, 19.2.2014 - 10.56.2015; Trib. Verbania, 31.10.2014; Trib. Genova,
11.12.2014, Trib. Torino, sent 948 del 2015; Corte di Appello di Torino sentt
27.3.2014 - 21.5.2014 e 22.3.2017 e Corte di Appello di Genova, sent del 12
aprile 2017) il dato letterale del
comma 12 dell'art. 18, esclude la fondatezza della pretesa dell'Istituto,
prevedendo, con norma di interpretazione autentica, che "l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo
tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono
esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad
appositi albi professionali, ovvero attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma
11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti...". Nel caso di
specie, il ricorrente risultava sia (obbligatoriamente) iscritto all’albo
professionale, sia tenuto a versare contributi all’ente di previdenza di
categoria. A quest’ultimo riguardo, in particolare, il riferimento della norma
trascritta è all'obbligo contributivo,
senza distinzioni in ordine alla tipologia dello stesso e non vi è dubbio
che anche il contributo integrativo costituisca l'oggetto di un obbligo che grava direttamente ed esclusivamente sul
professionista e non sui clienti dello stesso. Dunque, il ricorrente,
essendo tenuto, in relazione all’attività professionale esercitata, al
versamento del contributo integrativo a favore della Cassa Forense, non può
considerarsi tenuto, con riferimento alla medesima attività professionale,
all’iscrizione ed alla contribuzione alla Gestione Separata dell’Inps.
2.
Inoltre, in senso contrario rispetto alle pretese
dell'Inps, deve essere valorizzato un significativo
elemento interpretativo di carattere sistematico. Nel comma 11 dell'art. 18
del d.l. n. 98/2011, ove si disciplina l'obbligo contributivo dei pensionati
attivi si fa menzione espressa del
contributo soggettivo con ciò dimostrando che il Legislatore del 2011,
allorchè ha inteso distinguere il contributo soggettivo dal contributo
integrativo lo ha fatto in modo chiaro
ed espresso. Ne consegue che, nel comma 12, il Legislatore, non facendo
distinzioni, ha voluto comprendere sia
il contributo soggettivo che il contributo integrativo.
3.
Ma è la stessa logica complessiva di sistema che esclude la
fondatezza della pretesa dell'Inps. La Gestione Separata è nata, infatti, come
gestione residuale destinata a coprire, sotto il profilo previdenziale,
attività per le quali non era prevista alcuna
forma di previdenza, a prescindere dalla concreta operatività della copertura
previdenziale che, nei diversi ordinamenti, potrebbe risultare provvisoriamente
esclusa per ragioni contingenti già
valutate a monte dal Legislatore.
Si
pensi, ad esempio, alla facoltatività di iscrizione in ipotesi di diversa
attività di lavoro contestualmente svolta presso la Cassa Geometri – cfr.
l’art. 22 della l. n. 773 del 1982 – ovvero, nella medesima ipotesi, al divieto
di iscrizione a Inarcassa per gli ingegneri e architetti – cfr. l’art. 22 della
l. n. 6 del 1981 o, per l’appunto, all’esclusione dall’iscrizione, a fini
previdenziali, all’ente di categoria in mancanza di un esercizio professionale
caratterizzato da effettività e continuità, come nel caso di specie o in quello
di altri enti del comparto – cfr., ad esempio, l’art. 22 della l. n. 21 del
1986 per i dottori commercialisti. Ora, in tutte le ipotesi citate, il
Legislatore ha ritenuto, a monte,
evidentemente non necessaria la copertura previdenziale essendo già operante altra forma di previdenza
– è il caso della previdenza dei geometri e della previdenza degli architetti –
ovvero non opportuna la stessa, in
mancanza dell’esercizio continuativo della professione e del raggiungimento di
specifici limiti di redditi e volumi d’affari che rendano meritevole di
copertura previdenziale la relativa attività; si tratta, in ogni caso, di valutazioni già operate a monte dal
Legislatore allorchè ha regolamentato la previdenza di categoria ed a
fronte delle cui previsioni, risulterebbe del tutto illogico il subentro di altra forma di previdenza,
con l’evidente rischio di una compromissione ulteriore della tutela
previdenziale del professionista, stante la conseguente frammentazione della contribuzione.
Tale
ricostruzione sistematica è ulteriormente avvalorata dall’evidenza che, quando
la Gestione Separata dell’Inps fu istituita, ai professionisti allora privi di
ente previdenziale di riferimento, fu data la possibilità di costituirsi, ex novo, un ente previdenziale di
riferimento e, solo in mancanza di tale
opzione, quella di confluire presso la gestione di cui all’art. 2, comma 26
della l. n. 335/1995 – cfr. l’art. 2, comma 25, lettere a,b,d della l. n.
335 del 1995. Se ne desume, logicamente, che, ove un ente previdenziale di
riferimento già allora sussistesse, così come nel caso di specie, (ovvero nell’ipotesi
in cui esso fosse stato istituito – cfr. il d.lgs. n. 103 del 1996) in
relazione a specifiche attività, al di là della concreta operatività
dell'obbligazione contributiva (che potrebbe essere, come visto, parzialmente
provvisoriamente esclusa per motivi contingenti già valutati a monte dal Legislatore), la Gestione Separata sarebbe
da considerare, perciò solo, fuori gioco.
4.
In definitiva, il comma 12 dell'art. 18 del d.l. n. 98 del
2011, come peraltro fatto chiaro dalla lettera della norma, stabilisce che
l'art. 2, comma 26 della l. n. 335 del 1995 va interpretato nel senso che sono
tenuti a contribuire alla Gestione Separata dell’Inps tutti i soggetti che
svolgono attività non riservate (solo
quelle) e per le quali non vi è neppure
l'obbligo di iscrizione ad albi - prima parte del comma 12 - oppure, in relazione agli iscritti ad
albi professionali, sia attività
riservate che attività non riservate ed in questo caso (SOLO) con
riferimento alla parte di attività non
riservata per la quale, in effetti, secondo la giurisprudenza di
legittimità, non sussiste l'obbligo di versare alcun tipo di contributo
all’ente di previdenza di categoria e, quindi, nè il contributo soggettivo (per
gli avvocati, quello di cui all’art. 10 della l. n. 576 del 1980) nè il
contributo integrativo (per gli avvocati, quello di cui all’art. 11 della l. n.
576 del 1980) – cfr. ad esempio, Cass. n. 5975/2013, secondo cui “L'obbligo per gli iscritti alla Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori di versare una
maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume
d'affari ai fini dell'Iva si riferisce soltanto ai redditi derivanti dallo
svolgimento dell'attività professionale. Pertanto, restano esclusi i redditi
percepiti da un avvocato in conseguenza dell'attività svolta quale consigliere
di amministrazione di una società di capitali, in difetto di prova circa il
fatto che gli stessi possano ricondursi in qualche modo all'esercizio di
attività professionale” -seconda parte del comma 12.
5.
La parte ricorrente, pertanto, non era tenuta ad iscriversi alla Gestione Separata di cui all’art.
2 comma 26 della l. n. 335 del 1995 in relazione all’attività professionale di
avvocato esercitata (ed è, dunque, illegittima l’iscrizione d’ufficio disposta
dall’Inps) e non era tenuta al versamento dei contributi pretesi dall'Inps in
quanto essi si riferiscono ad attività riservata per l'espletamento della quale
è richiesta l'iscrizione all'albo ed in relazione alla quale il ricorrente ha
obbligatoriamente versato il contributo integrativo a Cassa Forense.
6.
Come premesso, una significativa parte della giurisprudenza
di merito ha sostanzialmente già enunciato le principali tesi sin qui esposte.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 30
maggio del 2013 (est. dott. Antonio Maria Luna) ha ritenuto la fondatezza della
domanda di accertamento negativo proposta nell'ambito di un contenzioso analogo
sulla base delle seguenti considerazioni “L’art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995 dispone quanto segue: “A
decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita
Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non
esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo
testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’articolo 36 della
legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari
di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
Per risolvere i dubbi relativi alla individuazione dei
soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione separata il legislatore è
intervenuto con l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n.
11/2011, prevedendo che “L’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione
abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti
all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i
soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato
all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al
versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi
statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta
ferma la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già
effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995”.
Con tale disposizione il legislatore ha quindi chiarito che
l’iscrizione alla Gestione separata ha carattere residuale essendo obbligatoria
solo per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non
sia obbligatoria l’iscrizione ad appositi albi, ovvero per coloro che, pur
iscritti, svolgano un’attività non soggetta a versamento contributivo agli enti
di previdenza per i liberi professionisti.
La legge non pone alcuna distinzione in merito alla
tipologia di contribuzione cui il reddito frutto della libera professione è
assoggettato, essenziale essendo che il reddito non “sfugga” ad una forma
obbligatoria di contribuzione.
Pertanto, non rileva che il reddito percepito dal
ricorrente nel 2005 sia stato assoggettato, in base all’ordinamento della Cassa
di categoria, al solo c.d. contributo integrativo, commisurato al volume di
affari soggetto ad IVA, ai sensi degli artt. 10 l. n. 6 del 1981 e 23 dello
Statuto della Cassa, e non anche al contributo soggettivo di cui agli artt. 9
della stessa legge e 22 dello Statuto.
Analogamente
ha ritenuto il Tribunale di Torino,
con sentenza n. 948 del 2015, la quale ha in modo sintetico ma efficace così
evidenziato i motivi decisivi per i quali la pretesa dell'Inps è da considerare
infondata "a) l’art. 2 comma 26
legge 335/95 sancisce l’obbligo di iscrizione ad un’apposita gestione separata
a decorrere dal 1° gennai 2006 per i soggetti che esercitano per professione
abituale ancorchè non esclusiva attività di lavoro autonomo ex art. 49 comma 1
TU imposte sui redditi b) l’art. 18 comma 12 d.l. 98/11 convertito in legge
11/11 dispone che la norma predetta si interpreta nel senso che i soggetti che
esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo tenuti
all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i
soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione
in appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento
contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi statuti ed
ordinamenti con esclusione dei soggetti di cui al comma 11
c) l’scrizione nell’apposita gestione separata è quindi
ipotesi residuale circoscritta a coloro che svolgano una professione per la
quale non sia necessaria l’iscrizione ad apposito albo ovvero coloro che
svolgano un’attività non soggetta al versamento contributivo in favore degli
enti di previdenza per i liberi professionisti, ipotesi entrambe non ricorrenti
nella fattispecie pacifico essendo che il ricorrente è iscritto all’albo degli
ingegneri ed architetti e versa il contributo integrativo obbligatorio
all’INARCASSA;
d) la circostanza che il reddito da lavoro autonomo
percepito dal ricorrente nell’anno 2005 sia stato assoggettato al solo
contributo integrativo e non anche a quello soggettivo non legittima –
contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS- l’iscrizione autoritativa alla gestione
separata posto che la legge non formula alcuna distinzione in merito alla
tipologia di contribuzione cui il reddito da lavoro autonomo è assoggettato
limitandosi a sancire il principio in forza del quale è obbligatoria
l’iscrizione alla gestione separata solo per coloro che non versino alcun
contributo agli enti di previdenza dei liberi professionisti, fattispecie non
ricorrente nel caso di versamento del contributo integrativo
Nella
stessa linea, il Tribunale di Milano,
con sentenza del 10 giugno del 2015, nel respingere le pretese dell'Inps, ha
evidenziato quanto segue "La norma,
di interpretazione autentica e quindi provvista di efficacia retroattiva,
chiarisce che l’iscrizione alla Gestione separata ha carattere residuale,
essendo obbligatoria solo per i lavoratori autonomi che esercitano una
professione per la quale non sia obbligatoria l’iscrizione ad appositi albi,
ovvero per coloro che, pur iscritti, svolgano un’attività non soggetta a
versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti
(tra cui l’Inarcassa). Come ritenuto dalla recente giurisprudenza di merito
formatasi a seguito dell’emanazione della citata norma di interpretazione
autentica (v. inter alia Trib. Rieti, 9.5.2013; Trib. Roma, 30.5.2013; Trib.
Milano, 19.2.2014; Trib. Verbania, 31.10.2014; Trib. Genova, 11.12.2014), cui
il giudicante ritiene di aderire e cui si richiama anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c., l’art. 18 comma 12 non pone alcuna distinzione in merito alla tipologia
di contribuzione cui il reddito frutto della libera professione è assoggettato,
essenziale essendo che il reddito non “sfugga” ad una forma obbligatoria di
contribuzione. Pertanto, non rileva che il reddito percepito dal ricorrente nel
2007 sia stato assoggettato, in base all’ordinamento della Cassa di categoria,
al solo c.d. contributo integrativo, commisurato al volume di affari soggetto
ad IVA, ai sensi dell’art. 10 l. n. 6 del 1981, e non anche al contributo
soggettivo di cui all’art. 9. In questa prospettiva, resta irrilevante che l’art.
21 l. 6 del 1981 stabilisca l’esclusione dell’iscrizione all’Inarcassa dei
lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza in conseguenza dello
svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto detti lavoratori
sono comunque obbligati al versamento del contributo integrativo, ciò che, ai
sensi dell’art. 18 comma 12 DL 98/2011, li esonera dall’obbligo di iscrizione
alla Gestione separata”.
Conforme
l'indirizzo della giurisprudenza di merito in secondo grado. La Corte di Appello di Torino, con
molteplici pronunce ha sempre respinto le pretese dell'Inps sulla base dei
motivi che risultano così esposti nella recente sentenza del 22 marzo del 2017 “…gli indici interpretativi chiari e
risolutivi vengono introdotti dalla disposizione dell’art.18, comma 12, del
D.L. 98/11, conv. con L.111/11, che recita come segue: “L’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995 n.335, si interpreta nel senso che i soggetti che
esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro
autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono
esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia
subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non
soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai
rispettivi statuti ed ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma
11….Ciò premesso, la citata norma interpretativa offre soluzione ai quesiti di
causa, dal momento che è incontestabile che nel caso del … sussistessero
entrambi gli elementi che escludevano l’obbligo di iscrizione alla gestione
separata; infatti, con riferimento al periodo di riferimento, l’appellato era
soggetto che svolgeva attività subordinata all’iscrizione ad albo professionale
e soggetta al versamento contributivo ad Inarcassa. La circostanza che per
l’anno 2008, con riferimento ai redditi per attività libero professionale, il
versamento presso la ‘cassa privata’ non sia avvenuto (se non per il contributo
integrativo), deriva dalla particolare forma di esonero prevista dall’art.2
L.1046/71, ma si tratta di vicenda che attiene ai rapporti tra il … ed
Inarcassa, senza assumere alcuna rilevanza nei confronti dell’Inps. Per altro
verso occorre osservare che, secondo la struttura normativa della L.335/95, e
le argomentazioni rese sul tema dalla giurisprudenza e dalla dottrina, la
Gestione Separata per i lavoratori autonomi è stata introdotta nell’ordinamento
previdenziale come tutela previdenziale residuale, nel caso di lavoratori che
non potessero ottenere diversamente una ‘copertura previdenziale’ presso enti e
gestioni pubbliche o private. E’ escluso che tale finalità possa valere nel
caso dell’appellato, il quale, per l’arco di tempo considerato, ebbe la tutela
previdenziale rappresentata dall’iscrizione all’Inpdap (nel caso qui in esame
all’Inps) e lo stesso legislatore (art.2 L.1046/71) ha ritenuto ininfluente la
circostanza per cui la quota di reddito derivante dall’esercizio della libera
professione non sia assoggettata a contribuzione”. Ad integrazione delle
argomentazioni sopra riportate si impone un’ulteriore valutazione determinata
dalla circostanza per cui, intervenendo sulla questione qui dibattuta, una
parte della giurisprudenza di merito si è espressa in senso favorevole all’Istituto
sostenendo che la seconda parte della norma interpretativa di cui all’art.18,
comma 12 D.L. 98/11, che stabilisce l’obbligo di iscrizione presso la gestione
separata dei soggetti che svolgono attività non soggette al versamento
contributivo agli enti di cui al comma 11, si riferirebbe proprio ai casi di
ingegneri ed architetti non tenuti al versamento presso Inarcassa (che rientra
fra le casse private – enti di cui al comma 11) in quanto iscritti presso altra
gestione quali lavoratori subordinati. L’argomentazione non convince.
Infatti la disposizione esaminata individua, quale
condizione per l’iscrizione alla gestione separata, la totale assenza di
assoggettamento contributivo, mentre nel caso di specie (come pure in quelli
esaminati nei precedenti di questa corte) i professionisti erano comunque
tenuti al versamento del contributo integrativo. Neppure può essere valorizzato
l’argomento delineato dalla citata giurisprudenza di merito (ripreso in un
accenno dalla sentenza del Tribunale qui impugnata) secondo cui il versamento
del contributo integrativo non escluderebbe l’obbligo verso la Gestione
Separata in quanto non finalizzato all’insorgere di un diritto ad una
prestazione previdenziale; infatti, come si è detto, l’obbligo verso la
Gestione Separata è escluso nel caso di qualsiasi versamento presso la Cassa
privata, non delineando la norma alcuna distinzione circa la natura e le
finalità del medesimo. Per le considerazioni esposte, in accoglimento
dell’appello, deve essere annullato l’avviso di addebito opposto
La Corte di Appello di Genova, con
sentenza del 12 aprile del 2017, in una fattispecie speculare a quella per cui
si controverte, disattendendo le tesi dell'Inps, ha evidenziato. “…Ritiene questa Corte che l’interpretazione
della disciplina di riferimento imposta dall’art. 18, comma 12, del decreto
legge citato induca a disattendere la prospettazione dell’Istituto
appellante. Nell’indicare in via
tassativa (attraverso l’uso dell’avverbio “esclusivamente”) quali siano i
soggetti tenuti all’iscrizione nella gestione separata, il legislatore ha fatto
riferimento ad ipotesi diverse da quella oggetto di causa. Si ricorda che
l’odierna appellata svolge un’attività libero professionale il cui esercizio è
subordinato all’iscrizione ad un apposito albo professionale ed, in relazione a
tale attività, è soggetta al versamento contributivo in favore ad un ente di
diritto privato (Inarcassa) compreso tra quelli di cui al comma 11 del predetto
art. 18.