gestione separata e professionisti



Di recente, la gestione separata Inps ha intrapreso una generalizzata azione di recupero crediti nei riguardi di professionisti che, con riferimento all'esercizio di attività professionale assoggettabile a previdenza categoriale, abbiano, in concreto, omesso di iscriversi all'ente di previdenza di riferimento (per colpa o in quanto esclusi dalla possibilità di iscriversi a cagione di situazioni oggettive - ad es. in quanto iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria per attività contestualmente esercitata - ingegneri e architetti - o a causa dell'esiguo volume dei redditi e volumi d'affari raggiunti - ad es avvocati e commercialisti).
L'assoggettabilità a contribuzione previdenziale di redditi non assoggettati al prelievo del contributo soggettivo presso l'ente di riferimento presso la gestione separata Inps non pare, tuttavia, una conclusione certa alla luce di considerazioni di carattere generale ed in considerazione di una serie di evidenti incongruenze applicative.
La Gestione Separata, infatti, nasce come una gestione di carattere residuale che offre tutela previdenziale ad attività prive di una copertura previdenziale specifica.
In tale prospettiva, non sembra che, per effetto dell'omesso versamento del contributo soggettivo all'ente di riferimento, possa ritenersi esigibile la contribuzione previdenziale da parte della gestione seprata in quanto la contribuzione è e resta dovuta all'ente categoriale il quale potrà, nei termini e nei limiti prescrizionali, esercitare la propria potestà impositiva ed esigere il relativo credito.
Appare, in definitiva, del tutto illogico e soprattutto privo di un valido supporto normativo, ritenere che l'inadempimento dell'obbligo contributivo nei riguardi di un ente di previdenza possa, di per sè, determinare una conversione legale dell'obbligo contributivo e del soggetto creditore dell'obbligazione contributiva, se non altro per la agevole considerazione che l'importo della contribuzione e delle sanzioni è ben diverso nell'un caso e nell'altro.
Ma altrettanto controversa appare l'assoggettabilità a contribuzione previdenziale presso la gestione separata di compensi che sarebbero astrattamente di carattere professionale e come tali soggetti a prelievo contributivo presso l'ente di previdenza di categoria e che non lo sono, in concreto (ma limitatamente al contributo soggettivo) per ragioni di esclusione di carattere normativo:

1) è possibile al riguardo che l'ente previdenziale richieda, ai fini dell'iscrizione e della conservazione dell'iscrizione, il raggiungimento di determinati livelli di reddito e volume d'affari (in tal caso è dovuto il solo contributo integrativo e non quello soggettivo);

2) è possibile che l'ente di previdenza escluda la possibilità di iscriversi all'associazione a professionisti che siano iscritti a diverse forme previdenziali in dipendenza di diversa attività svolta (anche in tal caso è dovuto il solo contributo integrativo e non quello soggettivo);

3) è poi possibile che l'ente di previdenza escluda l'obbligo di pagare il contributo soggettivo successivamente al pensionamento limitandosi al prelievo del contributo integrativo.

In tutte le descritte ipotesi, non sembra che possa sostenersi che, con riferimento all'attività professionale esercitata, manchi un ente preposto alla relativa copertura previdenziale, così da rendere attuale la diversa forma di tutela rappresentata dalla gestione separata Inps.

Si tratta, infatti, di peculiari condizioni che rendono la tutela previdenziale di categoria solo temporalmente inoperante ma che certo non valgono a mutare sostanzialmente le caratteristiche dell'attività professionale tanto da determinarne la confluenza nell'ambito delle gestione separata.

Si tratta di un profilo controverso che non ha, tuttavia, ricevuto, a quanto consta, inquadramenti e linee interpretative a livello giurisprudenziale e che può compendiarsi nel seguente quesito:
se l'attuale insussistenza dell'obbligo di iscrizione e dell'obbligo di versare la contribuzione soggettiva (pur permanendo l'obbligo di versare la contribuzione integrativa) per i professionisti che svolgano attività assoggettabile alla contribuzione previdenziale presso gli enti di cui al D-Lgs. n 509/94 e presso gli enti di cui al d.lgs. n 103 del 1996, abbia l'effetto di far espandere l'obbligo contributivo alla gestione separata inps.
Alla luce del quadro normativo esistente, appare sufficientemente chiara la volontà del Legislatore di porre la tutela previdenziale di categoria come alternativa a quella di cui all'art. 2 comma 26 della L. n. 335 del 1995, da considerarsi come gestione a vocazione residuale.
Sul tessuto delle norme primarie si sono, tuttavia, innestate le asciutte norme dei decreti ministeriali attuativi che non hanno certo brillato in chiarezza forse anche ispirate da logiche di cassa.
L'art. 3 del DM del 24 novembre 1995 ha, infatti, posto l'obbligo di contribuire alla gestione separata a carico di tutti gli esercenti attività di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, escludendo dalla base imponibile i soli redditi assoggettati a contribuzione obbligatoria previdenziale .
Con norma formulata in chiave negativa ma ispirata alla medesima logica, l'art. 6 del successivo DM 281 del 2 maggio 1996 esclude dalla contribuzione alla gestione separata i soli redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria .
Le due norme regolamentari disciplinanti l'obbligazione contributiva presso la Gestione Separata Inps, se apparentemente confermano il principio dell'alternatività desumibile dai commi 25 e 26 dell'art. 2 della L. n 335 del 1995, in realtà ne alterano significativamente il baricentro in quanto le richiamate norme di legge collocavano l'alternativa sul piano della tutela assicurativa complessiva mentre le norme dei richiamati ddmm fondano l'obbligo contributivo sull'esistenza di redditi professionali non assoggettati a contribuzione obbligatoria.
In ogni caso, non è possibile conferire alla norma regolamentare l'effetto di ampliare l'ambito di applicazione della tutela della gestione separata al di là di quello fissato dalle norme primarie e ,cioè dall'art. 2 comma 26 della L. n. 335 del 1995; le norme dei decreti devono perciò essere interpretate alla luce delle norme primarie e non in contrasto con esse.
In tale prospettiva saranno assoggettabili a contribuzione presso la gestione separata solo quelle attività che non hanno un punto di riferimento nella previdenza di categoria e non quelle attività che non lo siano state in concreto o per periodi di tempo limitati in dipendenza di situazioni contingenti.
La soluzione appare confortata dalla sussistenza, anche in difetto di iscrizione all'ente di categoria, di un obbligo previdenziale sia pure dimidiato.
In tutte le indicate ipotesi infatti il professionista resta pur sempre obbligato a versare il contributo integrativo e, considerato il recente innalzamento di tale contributo al 4%, tale obbligo risulta tutt'altro che indifferente per le casse degli enti previdenziali di categoria e per le tasche del professionista.
Un'eventuale duplicità del sistema d'imposizione contributiva (che si verificherebbe ove si ritenesse dovuta la contribuzione previdenziale alla gestione separata, creerebbe, peraltro, l'anomalia di assoggettare la medesima fattura, riferita alla medesima prestazione professionale ad una duplice contribuzione a carico del committente, la rivalsa del 4% in relazione all'obbligazione contributiva dovuta alla gestione separata e il contributo integrativo del 2% (o del 4%) in favore dell'ente di previdenza di categoria.
Tale duplice maggiorazione determinerebbe, tra l'altro, effetti chiaramente distorsivi della concorrenza a svantaggio dei professionisti costretti alla doppia imposizione in fattura.
Riteniamo dunque preferibile un'interpretazione sistematica delle norme per la quale la sussistenza di una previdenza categoria pone, di per sè, fuori gioco la gestione separata inps almeno sino a che perduri l'assoggettamento all'obbligo di versamento del contributo integrativo
 
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