microlesioni stretta sui medici


L'art. 10 bis della L. n. 122 del 2010, introdotto in sede di conversione del DL n 78 del 2010 ha previsto che, ferme restando le conseguenze sanzionatorie di carattere penale, i medici che si rendano responsabili di attestare intenzionalmente false microlesioni a carico di soggetti assicurati per la responsabilità civile in relazione a sinistri autostradali, ove da tale attestazione sia derivato il risarcimento del danno a carico della società assicuratrice, saranno obbligati al risarcimento del danno in favore della società assicuratrice medesima.
Nel silenzio del Legislatore il significato da attribuire alle lesioni di lieve entità dovrebbe essere quello di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni e, cioè, le micropermanenti da 1 a 9 punti percentuali di invalidità. Il medico sarà inoltre sottoposto alle sanzioni di cui all'art. 55 quinquies del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (radiazione dall'albo). Sotto il profilo dell'ambito soggettivo di applicazione della norma, essa, come evidenziato dai primi commenti, riguarderà tutti i soggetti che, nella tipica vicenda risarcitoria, entrano in contatto con il paziente (così certamente per il medico di base del falso danneggiato, il medico del pronto soccorso, l'eventuale specialista e il medico legale). Meriterebbe qualche ulteriore approfondimento il diverso tenore della norma di cui all'art. 10 che, ai fini dell'operatività della responsabilità a carico del medico per le false invalidità, prevede specificamente la necessaria intenzionalità della falsa attestazione, rispetto al successivo art. 10 bis che, con riferimento alle microlesioni, si limita a prevedere la responsabilità in caso di risarcimento danni derivante da false attestazioni senza alcun riferimento all'intenzionalità.

art. 10 bis

 

Accertamenti in materia di micro-invalidita' conseguenti ad incidenti stradali (1)

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di micro-invalidita' conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della societa' assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato al risarcimento del danno nei confronti della societa' assicuratrice.
2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove la costituzione di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della regione medesima, un rappresentante del consiglio dell'ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell'organo competente ed un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL.
 3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati al Ministero dello sviluppo economico e all'ISVAP.
4. Il Ministero dello sviluppo economico accerta l'attuazione da parte delle societa' assicuratrici della riduzione dei premi RC auto in ragione dei risultati conseguiti con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale.
 



 

RICHIEDI CONSULENZA