processi Equitalia estinti

L'estinzione di Equitalia e il subentro dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione gli effetti sui rapporti processuali pendenti - interruzione o prosecuzione automatica? 
 
L'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla l. n. 225 del 2016, ha previsto che "a decorrere dal 1° luglio 2017 le societa' del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della societa' di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto alle societa' di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato[che] dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' attribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed e' svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3 [che] Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' delle attivita' di riscossione, e' istituito, a far data dal 1º luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» , ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attivita' dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicita'. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 [che] la Agenzia delle Entrate Riscossione (ente pubblico economico) subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società sciolte ed indica l’indirizzo PEC del nuovo Ente “anche ai fini delle comunicazioni/notificazioni di cancelleria e dell’allineamento del Registro PP.AA.
 
Si è posto il problema della sorte dei rapporti processuali nei giudizi in cui è parte Equitalia (di cui sono disposti per legge lo scioglimento e l'estinzione) qualora l'ente pubblico di nuova istituzione non si costituisca. In particolare, ci si è chiesti se in tali casi il giudizio debba essere dichiarato interrotto e, in caso di risposta affermativa, se tale provvedimento debba o meno essere pronunciato d'ufficio (ossia anche in assenza di dichiarazione), posto che l'evento interruttivo è previsto dalla legge. Inoltre, ci si è posti la questione se, in caso di interruzione (d’ufficio o a seguito di dichiarazione) nell’ambito di un giudizio in cui sia parte anche l’Ente creditore, il provvedimento riguarderà il singolo rapporto processuale tra ricorrente ed Equitalia (litisconsorzio facoltativo), ovvero l’intero giudizio (litisconsorzio necessario INPS – Equitalia).
 
Secondo una prima impostazione la circostanza che la norma prevede espressamente il subentro nei rapporti processuali (previsione della quale non vi sarebbe alcun bisogno, stante il subentro  a titolo universale nei rapporti sostanziali, nella mera ottica del 110  c.p.c.), come pure quella che il codice fiscale resta invariato, dovrebbe indurre a concludere che si tratta di una vicenda evolutiva di uno stesso soggetto, per la quale non si pongono problemi di interruzione del processo   (cfr. anche Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12119 del 16/05/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10332 del 19/05/2016). Secondo altra impostazione, invece, l'estinzione di un soggetto giuridico come la morte di una persona fisica  che sia parte nel processo con l'effetto della perdita della capacità processuale è causa tipivca e ordinaria di interruzione del processo ed il fatto che la legge indichi il successore era cosa necessaria perchè non c'è l'erede naturale di una società o di un ente a differenza che per una persona fisica. In tale senso il Legislatore non poteva non dire chi succedeva (come nel caso di INAIL post IPSEMA INPS post INPGI etc etc) ma questo non toglie che la parte colpita dall'evento interruttivo abbia diritto a un breve periodo di tempo per inventariare le cause pendenti e decidere che fare se cioè convenga continuarle o abbandonarle. In conclusione sarebbe conforme alla legge processuale interrompere i processi in cui sia parte Equitalia salvo prosecuzione volontaria dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione  mediante formale costituzione  prima della o nella prima udienza post evento interrutivo.
 
Ad avviso di chi scrive, la espressa previsione del fatto che la Agenzia delle Entrate Riscossione (ente pubblico economico) subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, disciplina, al di là di ogni considerazione in merito alla ricostruzione della natura della vicenda evolutiva dell'ente, le conseguenze sui rapporti processuali pendenti stabilendo espressamente il subentro del nuovo soggetto, cosicchè dovrebbe concludersi per l'automatica prosecuzione del giudizio. D'altronde, la necessità di una riassunzione nei confronti dell'ente subentrante si fonda proprio sul mancato subentro del nuovo ente nel rapporto processuale e sul subentro nei soli rapporti sostanziali.
 
RICHIEDI CONSULENZA