ricorso su estratto di ruolo e interesse ad agire

ricorso su estratto di ruolo e interesse ad agire
 
Ammissibilità dell'azione di accertamento negativo del debito da parte del contribuente sulla base delle risultanze di estratto di ruolo
 
 
 
Una questione particolarmente delicata che involge il diritto d'azione del contribuente in relazione ad iscrizioni a ruolo da parte di enti impositori che si avvalgano di Agenzia delle Entrate Riscossione per la riscossione dei propri crediti è quella dell'esistenza della condizione preliminare dell'interesse ad agire.
 
I casi sono molteplici.
 
opposizione - azione di accertamento negativo sulla base di consultazione di estratto di ruolo

opposizione  azione di accertamento negativo sulla base di consultazione di estratto di ruoloe tentativo infruttuoso amministrativo di conseguire lo sgravio;

opposizione azione di accertamento negativo sulla base di estratto di ruolo e preavviso di fermo (in questo caso specifico nel 2017 la S.C. ha escluso l'interesse ad agire);

opposizione azione di accertamento negativo sulla base di preavviso di ipoteca;

opposizione azione di accertamento negativo sulla base di fermo amministrativo;

opposizione azione di accertamento negativo sulla base di ipoteca effettivamente iscritta;

opposizione azione di accertamento negativo in caso di avviso di intimazione;
 
 
Recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la carenza dell'interesse ad agire e quindi l'inammissibilità di domande che siano proposta con riferimento a crediti iscritti a ruolo per i quali non sia stata avviata l’azione esecutiva da parte del concessionario per la riscossione (si veda ad esempio Cassazione civile sez.. VI, 07/03/2019, n.6723 secondo cui “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”).

Analoghi principi sono stati espressi da Cass n. 6034/2017 secondo cui “…difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. Civ…” (cfr. in senso confome Cass 20618 2016 che chiarisce di porsi non in contrasto ma in coerenza con l’indirizzo di SS.UU. 19704/15).

Ora tale indirizzo va necessariamente raccordato con quello, più generale, che individua, quale elemento imprescindibile ma anche sufficiente ad integrare l’interesse ad agire in accertamento negativo, l’obiettiva incertezza in merito all’esistenza di un rapporto giuridico.

Come chiarito di recente dalla Suprema Corte con la sentenza n. 16262 del 2015, infatti “…l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice….”. Tale condivisibile principio risulta consolidato e risalente nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 2798/1982 secondo cui “Per la sussistenza dell'interesse ad agire, previsto dall'art. 100 c.p.c. come presupposto della domanda giudiziale, è sufficiente uno stato d'incertezza obiettiva circa l'esistenza della situazione giuridica della quale si chiede l'accertamento, positivo o negativo”).

Inoltre, con la recente sentenza n. 12893/2015 la Suprema Corte ha evidenziato come la rimozione di una situazione d’incertezza in merito all’esistenza di una situazione giuridica non costituisca un interesse di mero fatto, integrando, invece, la condizione di cui all’art. 100 c.p.c. chiarendo che “In tema di azione di mero accertamento, l'interesse ad agire postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice”.

Occorre, dunque, omogeneizzare la soluzione che, di recente, la Suprema Corte ha avallato, in  tema di interesse ad agire con azione di accertamento negativo con riferimento a crediti risultanti da estratto di ruolo con il sopra ricordato generale indirizzo di giurisprudenza secondo cui la rimozione di uno stato di attuale incertezza su situazioni giuridiche integra la condizione di cui all’art. 100 c.p.c. in relazione ad azioni di accertamento negativo.

In tale prospettiva l’anello di plausibile congiunzione tra i due indirizzi va individuato proprio argomentando dal reiterato inciso, presente nelle numerose pronunce che escludono l’interesse ad agire con riferimento a debiti iscritti a ruolo per i quali non sia stata avviata dal concessionario l’azione esecutiva, secondo cui il contribuente potrebbe, prima del giudizio, tentare di conseguire in via amministrativa lo sgravio del debito. Se ne deve, insomma, inferire che la S.C. abbia implicitamente ritenuto che il mero dato dell’attuale affidamento del credito al concessionario per la riscossione sia un elemento inidoneo a comprovare l’esistenza attuale di “uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico”.

Ciò premesso, al fine di verificare se sussista interesse ad agire, occorre, a mio avviso, indagare, caso per caso, se sussista una qualsivoglia ulteriore circostanza che induca a ritenere l’attuale esistenza di tale condizione d’incertezza sull'esistenza del debito del contribuente con riferimento al credito ancora iscritto a ruolo.
 
 
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