Riforma pensioni le principali novità della riforma

 

Come noto la riforma delle pensioni Maroni (L. n. 243/2004) prevede, al comma 6 dell'art. 1, che, a decorrere dal 1.1.2008, l'età per l'accesso alla pensione d'anzianità, fermo restando il requisito contributivo di 35 anni, sia innalzata a sessanta anni per i lavoratori dipendenti ed a sessantuno per i lavoratori autonomi (c.d. scalone).
Dopo mesi di trattativa, governo e sindacati hanno raggiunto l'intesa sulla nuova riforma delle pensioni. In particolare è stato eliminato il meccanismo dello scalone secco previsto dalla riforma Maroni. Sulla base della nuova riforma delle pensioni, a decorrere dal 1.1.2008, si potrà, dunque, accedere al pensionamento d'anzianità con 35 anno d'anzianità contributiva e 58 anni d'età.
A decorrere dal mese di giugno del 2009, invece, con criteri graduali, si potrà accedere al pensionamento d'anzianità secondo il meccanismo delle c.d. quote.
La nuova riforma delle pensioni prevede, cioè, che, a decorrere dal 2009, si possa accedere al pensionamento anticipato d'anzianità una volta raggiunta una determinata quota attraverso la somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva (ad es. se si è maturata un'anzianità contributiva di 35 anni ed un'età anagrafica di 62, si sarà raggiunta quota 97).
Le quote sono le seguenti:
dal 1.7.2009, 95 ma è richiesta un'età anagrafica minima di 59 anni;
dal 1.1.2011, 96 ma è richiesta un'età anagrafica minima di 60 anni;
dal 1.1.2013 97 ma è richiesta un'età anagrafica minima di 61 anni.
La nuova riforma delle pensioni prevede analoghi requisiti d'accesso alle pensioni d'anzianità per i lavoratori autonomi ma il requisito anagrafico è sempre maggiorato di un anno. Dall’aumento dell’età pensionabile restano esclusi i lavoratori impegnati in attività usuranti.
La riforma delle pensioni ha mantenuto la possibilità d'accedere al pensionamento d'anzianità con 40 anni d'anzianità contributiva a prescindere dal requisito anagrafico ed avvalendosi di 4 finestre d’uscita nei mesi di gennaio, aprile luglio e ottobre anzichè due, come previsto dalla riforma Maroni.
La riforma delle pensioni, invece, non prevede nulla di nuovo sull’età di vecchiaia per le donne che resta quindi fissata a 60 anni, anziché, come pure si era ipotizzato, innalzata gradualmente a 62 anni.
Tra le importanti novità della riforma pensionistica vi è la modifica dei coefficienti di trasformazione per le pensioni contributive. Il coefficiente di trasformazione, come noto, ha la funzione di trasformare il montante dei contributi versati da ciascuno in pensione e tiene conto di diversi fattori tra i quali l'aspettativa di vita. In tal senso la Riforma delle pensioni, tenuto conto dell'incremento della speranza di vita, ha disposto l'adeguamento del coefficiente di trasformazione.
Tra le ulteriori novità, saranno adeguate le pensioni minime. Tali adeguamenti saranno corrisposti con una somma "una tantum" per il 2007.
Di seguito riportiamo gli incrementi delle pensioni minime:
- per i lavoratori dipendenti fino a 15 anni di contribuzione e per quelli autonomi fino a 18, l’una tantum del 2007 è di 262 euro e l’aumento annuale di 336 euro
- per i lavoratori dipendenti dai 15 ai 25 anni di contribuzione e per quelli autonomi dai 18 a 28, una tantum di 327 euro e aumento annuale di 420 euro
- per i lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contribuzione e per quelli autonomi con più di 28, una tantum di 392 euro e aumento annuale di 504 euro.

Riportiamo, qui di seguito, il testo della Riforma Maroni relativa allo scalone

disposizioni di cui alla L. n. 243/04

6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103:a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

TABELLA A (ARTICOLO 1, COMMI 6 E 7)

Età anagrafica

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Anno Lavoratori dipendenti e privati Lavoratori autonomi iscritti All'INPS

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2008 60 61

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2009 60 61

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2010 61 62

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2011 61 62

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2012 61 62

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2013 61 62

 

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