Contributo di solidarietà

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La sentenza n. 98/07 del Tribunale di Varese si occupa del contributo di solidarietà imposto dalla cassa Commercialisti, con la recente riforma previdenziale, a carico dei già pensionati e dei suoi possibili profili d'illegittimità soprattutto per la violazione del principio del pro rata. Secondo il Tribunale di Varese, infatti, imporre un contributo di solidarietà a carico dei già pensionati, di per sè, implica la violazione del principio del pro rata in quanto comporta l'incisione di trattamenti pensionistici già liquidati. Ne consegue che, in considerazione della violazione del principio del pro rata di cui all'art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, il contributo di solidarietà viene considerato illegittimo e disapplicato e la Cassa condannata a restituire gli importi già trattenuti a tale titolo.
Il Tribunale di Varese ha, inoltre, disatteso l'interpretazione dell'art. 1 comma 763 della Legge Finanziaria 2007 "richiesta" dalla Cassa Commercialisti a mente della quale l'inciso : "sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale e adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministri vigilanti prima della data di tratta in vigore della presente legge” avrebbe significato la sanatoria di tutti i regolamenti già adottati e, quindi, il non necessario rispetto del principio del pro rata.
Il Giudice di Varese ha, infatti, accolto l'interpretazione già accolta dalla Corte d'Appello di Torino e, successivamente, dalla Corte d'Appello di Genova e di Firenze secondo cui la predetta norma non è configurata come una norma interpretativa della previgente disciplina né pare possibile attribuirle il carattere di norma innovativa con efficacia retroattiva, con la conseguenza che i regolamenti adottati sino all'entrata in vigore della Legge finanziaria dovranno rispettare il principio del pro rata secondo le modalità ed i termini di cui al previgente art. 3 comma 12 della L. n. 335/95.
L'ultimo inciso della norma in questione non ha, dunque, come richiesto dalla Cassa Commercialisti inteso dare validità ad atti adottati in contrasto con il testo precedente del prec. art. 3, comma 12 legge n. 335 del 1995 sia perché sarebbe in contrasto con la irretroattività della norma in esame sia perché "fare salvo" un atto significa semplicemente che tale atto non perde efficacia per effetto della nuova norma di legge e non anche che tale atto viene comunque reso legittimo dalla nuova normativa, anche se tale legittimità non può dirsi sussistente sulla base della disciplina precedente.
In altri termini ed in sintesi, gli atti ed i provvedimenti adottati dalla CASSA convenuta prima della entrata in vigore della predetta modifica dell'art. 3 comma 12 della legge n. 335 del 1995 restano efficaci e produttivi di effetti se ed in quanto legittimi sulla base della normativa in vigore al momento della loro adozione.

N. 98/07 SENT
N. 745/2005 RG CONT
N. 1136 CRON


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE,

II Tribunale di Varese, in composizione monocratica, nella persona del magistrato dr. Elena Fumagalli, ha pronunciato, in funzione di Giudice del Lavoro, la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite n. 745/05 + 746/05 + 747/05 in materia di previdenza e assistenza promosse da:
XXXXXXX
con gli avv. Anna Campilii e Rolando Trassi, con domicilio eletto presso lo studio di Varese, via Mulini Grassi n. 3;
RICORRENTE
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente pro tempore,
con gli avv. Prof. Gaetano Veneto e Susanna Ghidini, con domicilio eletto presso lo studio di Varese, via della Brunella n. 21;
RESISTENTE
Data della discussione: 15.3.2007
Oggetto: pensione - contributo di solidarietà.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti prendevano le seguenti

CONCLUSIONI

PER I RICORRENTI
Previa occorrendo disapplicazione dell'art. 1 comma 763 della legge finanziaria n. 296/06 per violazione della CEDU, articoli 6 (diritto ad un processo equo), 13 (diritto ad un ricorso effettivo), 14 (divieto di discriminazione), 17 (divieto dell'abuso del diritto) e art. 1 del protocollo addizionale del 20 marzo 1952 (rispetto dei beni, fra i quali rientra anche la posizione previdenziale), ovvero previa occorrendo remissione degli atti alla Corte costituzionale per violazione della Carta costituzionale articoli nn. 2, 3, 10, 23, 24, 38, 70, 76, 111 e 113; vista la sentenza Cass. 11792705, secondo cui per le Casse professionali "l'esigenza generale di contenimento della spesa previdenziale non può esser sufficiente a legittimare atti unilaterali di riduzione delle pensioni già maturate. Un'esigenza di questo genere deve in ogni caso specificarsi, onde poter valere in sede interpretativa, attraverso una "ricognizione in termini qualitativi e quantitativi (C. Cost. 153/1997) mentre non può bastare un "mero richiamo all'onere economico (C.Cost. 447/2000)"; visto il limite dell'autonomia normativa delle Casse professionali costituito dal rispetto del principio del pro rata, di cui al comma 12, art. 3 legge 335/95, definito da Cass. n. 22240/04 come "tendenziale corrispondenza tra contributi e prestazioni come stabilita da ciascuna delle discipline che si sono succedute nel tempo" e da Cass. 7010/2005 come "severa protezione delle situazioni in via di maturazione-viste le Sentenze della Corte d'appello di Roma n. 3048/06, della Corte d'appello di Trento n. 34/06 e della Corte d'appello di Torino n. 135/07, nonché 23 sentenze di vari Tribunali che hanno dichiarato illegittimi i tagli alle pensioni professionisti per violazione del principio del pro rata; vista la sentenza C. App. Torino n. 137/07, la quale afferma che la illegittimità dei « tagli alle pensioni permane anche dopo la norma di salvaguardia contenuta nell'ultimo periodo dell'ari. 1 comma 763 della legge finanziaria n. 296/06, la quale, nel fare salvi i precedenti provvedimenti adottati dalle Casse professionali, ha inteso mantenere la loro efficacia, ma non anche renderli conformi a legge; accertata la illegittimità del prelievo operato dalla Cassa convenuta a titolo di "contributo di solidarietà";
Voglia codesto Tribunale Ill.mo dichiarare la Cassa convenuta tenuta a restituire ai ricorrenti il contributo di solidarietà trattenuto sulla loro pensione dal 1.1.04, con gli interessi anche anatocistici e con la condanna alle spese, da distrarsi a favore dell'avv. Anna Campilii antistataria

PER LA RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, rigettare il ricorso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 18.7.2005 XXX conveniva in giudizio la CNPADC - Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti - contestando la legittimità della trattenuta mensile che, con decorrenza dal 1.1.04, era stata operata sulla sua pensione di vecchiaia, in applicazione del cd. "contributo di solidarietà" introdotto, in relazione ai trattamenti pensionistici erogati dalla suddetta Cassa, dal Regolamento per la disciplina del regime previdenziale adottato dai delegati della Cassa ed approvato con decreto interministeriale del 14.7.04.
In particolare parte ricorrente chiedeva la condanna di controparte a cessare le trattenute per il titolo di cui sopra e a restituire le somme indebitamente trattenute sostenendo che:
- il contributo di solidarietà comportava una decurtazione della pensione per un periodo (pari a 20 anni) tale da coprire l'intera aspettativa di vita del pensionato;
- violava l'art. 2 della legge 21/86 in tema di criteri per la determinazione delle pensioni;
- colpiva un diritto di credito relativo ad una prestazione già liquidata, non riducibile in quanto soggetta all'osservanza dell'art. 23 c.c;
- non rispettava il principio del "pro rata in relazione alle anzianità già maturate" imposto dall'art. 3, comma 12, della legge 335/95;
- contrastava con l'art. 23 Cost. in quanto integrante una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge;
- era volto a consentire il mantenimento di un basso livello di contribuzione da parte dei soci attuali della Cassa senza alcuna connessione con esigenze
di effettiva solidarietà.
Concludeva come in epigrafe indicato.
Con memoria difensiva depositata in Cancelleria in data 13.12.2005 si costituiva in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti contestando la domanda formulata dal proprio iscritto e chiedendone il rigetto.
In particolare deduceva che l'introduzione del contributo di solidarietà trovava fondamento nei poteri attribuiti alla Cassa dall'art. 3, comma 12, della legge 335/95, che, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione delle previsioni dell'ari. 2 del D.Lgs. 509/94, appunto consentiva egli enti previdenziali privatizzati di adottare "provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei, coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione dei trattamento pensionistico". Descriveva poi i vari provvedimenti previsti dal Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale, adottato per far fronte agli squilibri strutturali e prospettici del sistema previdenziale dei dottori commercialisti, ed evidenziava i caratteri di necessarietà e di improcrastinabilità delle misure economiche adottate in relazione all'esigenza di garantire l'equilibrio finanziario. Precisava inoltre che il contributo di solidarietà rappresentava uno strumento di contemperamento degli interessi dei pensionati e degli iscritti. Richiamava altresì quanto precisato da Corte Cost. 390/95 in tema di insussistenza di un diritto dell'iscritto alla intangibilità del trattamento pensionistico vigente al momento in cui ebbe inizio l'iscrizione. Deduceva poi - ravvisandovi elementi sulla cui base sostenere la legittimità del provvedimento -che il contributo di solidarietà operava solo su trattamenti pensionistici futuri rispetto alla data di entrata in vigore del Regolamento, era rispettoso del principio del "pro rata", aveva carattere temporaneo e non incideva in modo irreversibile sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico.
Con identici ricorsi depositati in pari data XXXX introducevano avanti l'intestato Tribunale altre due controversie aventi ad oggetto la medesima questione; stante l'evidente connessione oggettiva, all'udienza del 15.3.2007 il Giudice disponeva la riunione delle cause connesse; quindi invitava i procuratori delle parti - che con note in data 1.2.2007 avevano ulteriormente argomentato le rispettive tesi difensive, anche alla luce del disposto di cui all'art. 1, comma 763, L. n. 296/06 (legge finanziaria 2007) che ha modificato in parte l'art. 3, comma 12, L. n. 335/95 - dalla discussione orale, all'esito della quale il Giudice definiva il giudizio dando contestuale lettura del dispositivo della sentenza.


MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi proposti dai dottori commercialisti XXXXXX sono, come già acclarato da numerose pronunce di merito sulla medesima questione, fondati e meritano accoglimento.
Ai fini della decisione della presente controversia - ed in particolare dell'accertamento della legittimità o meno del provvedimento adottato dalla Cassa con cui è stato impostò a carico di titolari di pensione (già erogata e in corso di erogazione secondo un determinato importo) un "contributo di solidarietà" (ari. 22 D.M. 14.7.2004: "a decorrere dal 1.1.2004, per un periodo di cinque anni rinnovabile per un massimo di tre ulteriori quinquenni, è applicato un contributo di solidarietà, calcolato secondo i criteri e le percentuali indicate...") - occorre esaminare i limiti e gli ambiti della potestà regolamentare attribuita alle Casse di Previdenza private dall'art. 2 del D.Lgs. n. 509/94 e dall' art 3, comma 12, della L. n. 335/95/ E' innegabile in capo all'Ente in questione la autonomia organizzativa relativa alla gestione delle risorse economiche disponibili come previsto dall'art. 2, comma 1 e 2 del D. Lgs. 509/94 (che prevede: 1. ''Le associazioni e le fondazioni hanno autonomia gestionale organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo, nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta; 2. La gestione economica finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale"). Tale autonomia non può peraltro incidere sulla natura pubblicistica dei rapporti relativi alle assicurazioni gestite anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, lett. B) del decreto stesso -che, non a caso, ha previsto l'approvazione ministeriale delle delibere "in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti" - né può non tener conto del principio del "pro rata" posto dall'art. 3, comma 12, L. n. 335/95, pur con le modifiche recentemente introdotte dall'art. 1, comma 763, L. n. 296/06 e relativamente si dirà oltre.
L'art. 3, comma 12, L. n. 335/95 così recitava secondo la previgente formulazione:
"Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (60), relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio dì bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e ai medesimo articolo 1, comma 18. per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26. per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge”
Sul punto si condivide quanto già affermato in numerose pronunce di merito di diversi Tribunali secondo cui la suddetta disposizione è una conferma che i poteri attribuiti dalla norma riguardano unicamente i criteri di determinazione della misura dei trattamenti pensionistici con la rigida protezione della quota di pensione già maturata in forza della contribuzione versata secondo il regime previgente (cd. "criterio del pro rata"). Tale principio esclude la legittimità di provvedimenti che riducano pensioni già determinate e nella cui determinazione è stato appunto tenuto conto delle "anzianità già maturate".
In forza dell'indicato contesto normativo e tenuto conto dell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 11792/2005, sia pure relativa a fattispecie non del tutto corrispondente a quella in esame, deve escludersi che la Cassa abbia il potere di incidere su trattamenti pensionistici in corso di erogazione per attuare una politica di equilibrio finanziario o di equità sociale. L'introduzione del "contributo di solidarietà" integra un'ipotesi di prelievo forzoso a carattere temporaneo, funzionale ad esigenze economiche di riequilibrio dei bilanci della Cassa e di equità sociale. E estraneo ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico, limitandosi ad incidere negativamente sul trattamento finale già determinato con i criteri in base ad esso applicabili, che non vengono modificati.
Occorre a questo punto chiedersi se le considerazioni di cui sopra siano ancora valide con riferimento alle posizioni oggetto di giudizio, tenuto conto del nuovo testo dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/95, recentemente modificato dalla Legge finanziaria 2007 che all'ari 1, comma 763, così statuisce: "All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai 30 anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'economa e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509». Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della presente legge. " Come già osservato dalla Corte d'Appello di Torino (sentenza n. 135/07) la norma sopra riportata, se da una parte innalza l'arco temporale da prendere in considerazione per assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati da 15 a 30 anni, dall'altra attenua il principio del "pro rata" nel senso che lo stesso non costituisce più ora un vincolo cogente, ma un criterio elastico perché concorrente con esigenze di gradualità e di equità tra generazioni.
La norma in questione, peraltro, non è una norma interpretativa, bensì modificativa di quella precedente; come tale essa dispone per il futuro e non ha pertanto valenza per la risoluzione del caso oggetto della presente decisione.
Neppure l'ultimo periodo della nuova norma (quello relativo alla salvezza adottati dagli enti ed approvati dai Ministeri vigilanti posti in essere prima dell'entrata in vigore della presente modifica, tra i quali rientra certamente la modifica dell'art. 49 del Regolamento di cui si discute) può incidere sulla soluzione della fattispecie riguardante i dott. Mentasti, Alessiani e Caramella: far salvo un provvedimento non può significare infatti "validare" provvedimenti che, nel momento in cui sono stati adottati erano in contrasto con la normativa allora vigente.
La Corte d'appello di Torino ha sul punto "testualmente affermato che "far salvo un provvedimento significa che esso non perde efficacia per effetto della nuova norma di legge ma non che esso è anche conforme a legge. Gli atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'entrata in vigore della modifica dell'alt. 3, comma 12, L. n. 335/95, rimangono efficaci e la loro legittimità dovrà essere vagliata alla luce del vecchio testo di detta norma per i pensionamenti attuati entro il 2006 (poiché quella è la norma vigente in tale periodo) ed alla luce del nuovo testo per i pensionamenti potranno essere diversi. Nel caso in esame, trattandosi di pensionamento attuato dal 1.1.2004 la norma di riferimento è il nuovo è inapplicabile ratione temporis.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'illegittimità delle trattenute operate dalla Cassa convenuta sulla pensione dei ricorrenti a titolo di contributo di solidarietà, con condanna della stessa a restituire le somme trattenute dal 1.1.04 alla data odierna, maggiorate degli interessi.
La complessità della normativa in questione - che vede una giurisprudenza non sempre univoca - giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, istanza e domanda disattesa, così provvede:
in accoglimento dei ricorsi, dichiara l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato alle pensioni dei ricorrenti a far tempo dal 1.1.2004;
condanna la resistente alla restituzione a favore dei ricorrenti delle somme indebitamente trattenute per tale titolo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
compensa tra le parti le spese di lite.
Varese, 15.3.2007

Il Giudice
dott. Elena Fumagalli
IL CANCELLIERE
(Francesco Aliotta)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Varese, li 13 APR 2007
IL CANCELLIERE
(Francesco Aliotta)

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