Corte Suprema Cassazione sentenza n11612 08

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele DE LUCA   Rel. e Presidente -
Dott. Donato FIGURELLI   Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO  Consigliere -
]Dott. Vincenzo DI CEREO   Consigliere -
Dott. Vittorio NOBILE   Consigliere -


ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A


sul ricorso proposto da:


CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio, dell'avvocato xxxxx , che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato xxxxx, giusta delega in atti;

ricorrente

contro

xxxx, selettivamente domiciliato in xxx , presso lo studio dell'avvocato xxxxx, rappresentato e difeso dall'avvocato xxxx, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 240/04 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 01/06/04 R.G.N. 290/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/08 dal Presidente Dott. Michele De Luca
udito l'Avvocato xxxx;
udito l'Avvocato xxx;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo.
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza  del Tribunale di Pesaro, che aveva accolto la domanda proposta da xxxxxx contro la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, per ottenere la erogazione della pensione di anzianità — che era stata sospesa dalla Cassa, in dipendenza della carica, rivestita dall'xxxx, di consigliere di amministrazione della Banca xxxx  di Fano — essenzialmente in base ai rilievi seguenti:
il giudice di primo grado ha ritenuto illegittima, perché contraria ad una norma di legge (art. 3 della legge 20 ottobre 1982 n. 773), la delibera del Comitato dei delegati della Cassa (n. 18 del 22 dicembre 1997), "che ha modificato —introducendo una ulteriore causa di incompatibilità rispetto alla pensione di anzianità — l'originario (articolo) 3 del regolamento, quale era dettato dalla legge 773/1982 “;
ne consegue la illegittimità della sospensione della erogazione della pensione, che si fonda sulla delibera (n. 18 del 22dicembre 1997) e sul regolamento della Cassa, da essa modificato;
né sussiste l'asserito vizio di ultrapetizione, in quanto — a fronte della eccezione della Cassa che l'articolo 3 del regolamento era stato modificato da detta delibera del 1997 — l'xxxx ha contestato la legittimità della delibera, per contrasto con la legge ed "ha sostenuto la permanente vigenza del precedente testo dell'articolo 3 del Regolamento”;
peraltro la stessa delibera di modifica del regolamento — in quanto incide sui requisiti soggettivi per l'accesso alla pensione — è illegittima anche sotto il profilo che non è stata preceduta da preventiva contrattazione collettiva nazionale;
"in punto di fatto, non è contestato che la carica di consigliere di amministrazione della Banca xxxx, rivestita dall'xdxxx, non integri l'ipotesi di incompatibilità (o, meglio, di sospensione della erogazione della pensione di anzianità) prevista dall'articolo 3 del regolamento della Cassa, come dettato dalla legge 773/1982: la stessa, infatti, non comportava l'iscrizione ad un albo professionale o ad un elenco di lavoratori autonomi e non integrava certamente una attività di lavoro dipendente (mentre era certamente definibile come una prestazione continuativa, seppure a cadenza saltuaria, di lavoro professionale autonomo, ricadente nella previsione dell'articolo 3 (del regolamento) nella versione introdotta dalla delibera del Comitato dei delegati n. 18 del 22-12-1997) ".
Avverso la sentenza d'appello, la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.
L'intimato xxxxx resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso — denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112, 414 e 420 c.p.c., 2 e 3 decreto legislativo n. 509 del 1994), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) — la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti censura la sentenza impugnata — per avere dichiarato illegittima la delibera del Comitato dei delegati della Cassa (n. 18 del 22 dicembre 1997),
sebbene inducessero ad opposta decisione le circostanze e le considerazioni seguenti:
controparte non ha "neppure nominato" — nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado — detta delibera del Comitato dei delegati (adottata ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994), né i "provvedimenti presupposti e conseguenti", quali la procedura per l'adozione ed il provvedimento ministeriale di approvazione;
peraltro — ove si dovesse ritenere la declaratoria della illegittimità di atti neanche dedotti in giudizio — l'impugnazione degli stessi atti "è soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo".
Con il secondo motivo — denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2 e 3 decreto legislativo n. 509 del 1994; 3, comma 12, legge n. 335 del 1995, 44 legge n. 289 del 2002; anche in rekazione agli articoli 2, 3 e 38 della costituzione) — la Cassa ricorrente censura la sentenza impugnata — per avere, bensì, riconosciuto la potestà normativa degli enti previdenziali prívatizzati, in materia di requisiti per l'accesso alle prestazioni, ma di averla subordinata, tuttavia, ad una "preventiva determinazione in sede di contrattazione collettiva" — sebbene tale determinazione fosse prevista (dall'articolo 3, comma 2, lettera b, del decreto legislativo n. 509 dei 1994) soltanto per le "forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria" — tra le quali non rientrano le gestioni previdenziali per liberi professionisti (quale. appunto, la gestione della Cassa ricorrente) — e, peraltro, la potestà normativa degli enti previdenziali privatizzati riguarda (ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge n. 335195) "anche la materia della incompatibilità tra godimento della pensione e svolgimento di attività di lavoro".
Con il terzo motivo — denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2 e 3 decreto legislativo n. 509 del 1994; 3, comma 12, legge n. 335 del 1995; 44 legge n. 289 del 2002; anche in rekazione agli articoli 2, 3 e 38 della costituzione; art. 12 dísp. att. c.p.c., recte c.c.; 1362 e 1363 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) — la Cassa ricorrente censura la sentenza impugnata — per avere negato la legittimità della delibera del Comitato dei delegati della Cassa (n. 18 del 22 dicembre 1997), — sebbene inducessero ad opposta decisione le circostanze e le considerazioni seguenti:
- la sentenza impugnata omette di spiegare la ragione della qualificazione della delibera in termini di "determinazione dei requisiti soggettivi per l'attribuzione delle singole prestazioni";
- la sentenza impugnata omette di considerare "contenuto complessivo e ratio" della delibera "nonché la sua conformità alle linee guida (....)che (...) regolano la potestà normativa degli enti (previdenziali) privatizzati sebbene — dal tenore letterale della stessa delibera — ne risulta il riferimento a "principi fondamenta li dell'ordinamento pensionistico, tanto generale (legge n. 335 del 1995) che specifico (decreto legislativo n. 509 del 1994"— quali equilibrio di bilancio, stabilità della gestione, cura delle aspettative delle generazioni future, ripartizione dei sacrifici e solidarietà intergenerazionale — fatti propri dalle riforme del 1992 e 1995 (vedi art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994; art. 3, comma 12 della legge n. 335 del 1995), in coerenza con la costituzione (art. 2, 3 e 38);
comunque, la delibera in questione — se interpretata correttamente — "evidenzia la volontà della stessa di operare, non sul piano della "determinazione dei requisiti soggettivi" ( ), ma su quello della mera erogazione dei ratei di pensione che, in caso di sussistenza di una causa di incompatibilità, viene semplicemente sospesa"
Il ricorso non è fondato.

2. Comporta una compressione del diritto al lavoro e contrasta, perciò, con il principio costituzionale (articolo 4 della Costituzione), che ne reca la garanzia — secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 137 del 7 aprile 2006 ed, ivi richiamate, le sentenze della stessa Corte n. 73 del 28 febbraio 1992 e 437 del 7 novembre 2002) — la disposizione (di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 20 ottobre 1982 n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri), in quanto prevede che la corresponsione della pensione di anzianità — a carico della Cassa — non solo è subordinata alla cancellazione dall'albo dei geometri, ma è incompatibile, altresì, con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

3. Lo stesso parametro (articolo 4 della Costituzione, cit.) risulta funzionale, altresì, alla verifica — circa la legittimità dell'articolo 3 del regolamento della Cassa (come sostituito dalla deliberazione n. 18 del 22 dicembre 1997 del Comitato dei delegati, che estende la incompatibilità, con la pensione di anzianità, a qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo, anche di natura occasionale) — anche a volere prescindere dalla considerazione che la stessa Corte costituzionale (nella sentenza n. 137 del 7 aprile 2006, cit.) ritiene plausibile — sia pure ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale — il rilievo del giudice rimettente che "la sospensione stabilita dal regolamento (come sostituito, appunto, dalla deliberazione n. 18 del 22 dicembre 1997 del Comitato dei delegati, cit.) e in concreto imposta é conseguente alla disposizione di legge censurata e destinata a cadere in caso di dichiarazione di illegittimità di quest'ultíma".
Evidente pare, infatti, il contrasto con il parametro prospettato (articolo 4 della Costituzione, cit.) — in quanto il diritto al lavoro ne risulta compresso, vieppiù, rispetto alla disposizione di legge censurata dalla Corte costituzionale (articolo 3, comma 2, della legge 20 ottobre 1982 n. 773, cit.) — della disposizione regolamentare in esame (articolo 3 del regolamento della Cassa, come sostituito dalla deliberazione n. 18 del 22 dicembre 1997 del Comitato dei delegati), ancorché siano affatto diversi — in relazione alla natura giuridica, che venga attribuita alla stessa disposizione regolamentare — gli effetti di detto contrasto.

4. Infatti il contrasto con norme imperative (quale, appunto, l'articolo 4 della Costituzione) comporta la nullità (art. 1418 c.c.) della disposizione regolamentare in esame (articolo 3 del regolamento della Cassa, come sostituito dalla deliberazione n. 18 del 22 dicembre 1997 del Comitato dei delegati) — ove questa si consideri deliberazione privatistica (in tal senso, vedi Cass. n. 16650 del 2005) — mentre ne legittima la disapplicazione in via incidentale, funzionale alla tutela del diritto soggettivo (nella specie, alla pensione di anzianità) azionato dinanzi al giudice ordinario (art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E: vedi, per tutte, Cass. n. 1665/2000; 4659/2001; 332, 6801, 12001,13770/2002; 3252, 6627, 7043/2003; 3089, 6450, 10177, 16175/2004; 10044/2005; 10628/2006; 1599, 1152/2007), ove se ne prospetti – sulla base delle .indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 248 del 18 luglio 1997), circa il -permanente carattere pubblicistico dell'attività di previdenza ed assistenza, nonostante la privatizzazione degli enti che la esercitano (quale l'attuale ricorrente) – la natura di fonte regolamentare o, comunque, di normazione secondaria (come sembra sostenere la Cassa ricorrente, invocando, a sostegno, Cons. stato, sez. VI, 12 maggio 2004, n.3005; vedi, altresì, Cons. stato, sez. VI, 23 gennaio 2006, n. 182).

5. Questa Corte è dispensata, tuttavia, dal prendere posizione sulla questione da ultima prospettata (vedine, comunque, le sentenze n. 26810/2007 delle sezioni unite, 13078/2004 della terza sezione, con riferimento al problema, che pare contiguo, concernente la natura giuridica, appunto, del codice deontologico o disciplinare per liberi professionisti).
Quale che ne sia la soluzione, infatti, resta, comunque, priva di qualsiasi fondamento giuridico la dedotta sospensione della pensione di anzianità – risultando parimenti travolte, dal contrasto con il parametro prospettato (articolo 4 della Costituzione, cit.), sia la fonte legale (art. 3 della legge 20 ottobre 1982 n. 773, cit.), sia la disposizione del regolamento della Cassa ricorrente (come sostituita dalla delibera del Comitato dei delegati della Cassa n. 18 del 22dicembre 1997, cit.), che ne sono addotte a sostegno – anche a volere prescindere dalla considerazione che la stessa Corte costituzionale (nella sentenza n. 137 del 7 aprile 2006, cit.) ha ritenuto plausibile – per quanto si è detto – il rilievo del giudice rimettente che (anche) "la sospensione (....) in concreto imposta é conseguente alla disposizione di legge censurata e destinata a cadere in caso di dichiarazione di illegittimità di quest'ultima”.

6. Tanto basta per rigettare il ricorso, perché infondato.
Alla luce dei principi di diritto enunciati, infatti, ne risultano infondate sia le censure di merito – che riposano, essenzialmente, sulla asserita e, per quanto si è detto, denegata legittimità della dedotta sospensione, per incompatibilità, di pensione di anzianità a carico della Cassa ricorrente – sia le censure di rito, che suppongono – quale parametro di (asserita e, per quanto si è detto, denegata) legittimità della stessa sospensione – l'articolo 3 del regolamento della Cassa (come sostituito dalla deliberazione n. 18 del 22 dicembre 1997 del Comitato dei delegati, cit.) – del quale denunciano l'omessa o, comunque irritale allegazione (peraltro infondatamente, sia detto per inciso, siccome ritenuto, correttamente, dalla sentenza impugnata) - anziché il principio costituzionale (articolo 4 della Costituzione, cit.) di garanzia del diritto al lavoro.

7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art. 385, lo comma, in relazione all'art. 91, c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Condanna la Cassa ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in euro 17; oltre euro 2.000 (duemila) per onorario.


Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008.


Il Presidente estensore

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