ENPAIA Legge 29 Novembre 1962 n 1655

 

 

 

LEGGE 29 NOVEMBRE 1962


Art. 1

La Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, giuridicamente riconosciuta con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, che ne ha pure approvato lo Statuto, assume la denominazione di Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell’agricoltura ( E.N.P.A.I.A.). (1)
L’Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha sede in Roma e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

(1) Ai sensi dell’articolo 1 del D. Lgs. 30 Giugno 1994 n. 509 il Consigli di Amministrazione ha deliberato in data 23 giugno 1995 la sua trasformazione nella Fondazione denominata “ Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura”, ente senza scopo di lucro, munito di personalità giuridica di diritto privato.

 

 

Art. 2

I contributi dovuti all’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell’agricoltura sono determinati nelle seguenti misure:
1°) il contributo per l’assicurazione contro le malattie è stabilito nella misura del 4,50 per cento della retribuzione, di cui il 4 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiagati dell’agricoltura; (2)
2°) il contributo per il fondo di previdenza è stabilito nella misura del 4 per cento della retribuzione, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro e l’1,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati dell’agricoltura. Dell’intero contributo per il fondo di previdenza, l’aliquota 1 per cento è destinata alla copertura dei rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta e l’aliquota 3 per cento all’incremento dei conti individuali dei singoli assicurati;
3°) il contributo per l’assicurazione contro gli infortuni è stabilito sulla retribuzione nelle vigenti misure del 2 per cento per i dirigenti e dell’ 1 per cento per gli impiegati dell’agricoltura.Tale contributo è ripartito per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei dirigenti e degli impiegati assicurati.
4°) il contributo per il fondo di accantonamento dell’indennità di anzianità è stabilito nella vigente misura dell’8 per cento della retribuzione ed è posto ad esclusivo carico dei datori di lavoro. (3)
Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi predetti, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all’Ente un addizionale nella vigente misura del 4 per cento sull’importo dei contributi medesimi.
Le misure dei contributi dovuti all’E.N.P.A.I.A. ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, sono aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al fabbisogno e alle risultanze delle singole gestioni (Comma così sostituito dall’art. 4 comma 6 della legge n. 638/1983).

(2) A seguito dll’istituzione del servizio sanitario nazionale ( legge 833/78) l’E.N.P.A.I.A. ha perso la gestione dell’assicurazione contro le malattie.
(3) A decorrere dal 1° gennaio 1983 il contributo per il Fondo di Accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto (questa la nuova denominazione in base alla legge 297/82) è pari al 6,50%. Esso è addebitato nella misura del 6% detraendo la quota dello 0,50% che viene accreditata alle aziende in quanto da queste dovuta in via aggiuntiva al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall’INPS. L’importo corrispondente al predetto 0,50% viene portato in detrazione dall’ammontare del Trattamento di Fine Rapporto spettante a ciascun dipendente (art. 3 della legge 297/82).

Art. 3

I contributi di cui all’articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o tirocinio:
a) gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o società, Consorzi ed Enti che esercitano attività agricola o attività connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura.
b) gli istituti, gli Enti e le Associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il miglioramento e l’incremento della produzione agricola, ai quali non siano applicabili le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947 n. 1304.
c) i Consorzi di miglioramento fondiario e i Consorzi di irrigazione.
d) i Consorzi di bonifica, con esclusione dei contributi afferenti all’assicurazione contro le malattie e al fondo di accantonamento dell’indennità di anzianità.
e) le aziende esercenti concessioni di tabacco e i frantoi di olive per i soli dipendenti con mansioni di impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e d’ordine;
f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da esse esercitate.
L’assunzione di dipendenti con le mansioni indicate nel precedente comma deve essere denunciata dai datori di lavoro all’Ente entro il quindicesimo giorno dalla data di assunzione dei dipendenti medesimi.
La denuncia deve contenere le generalità complete del dipendente, la descrizione particolareggiata delle mansioni dallo stesso applicate e l’indicazione della retribuzione spettategli.
Le variazioni, che volta a volta intervengano nelle mansioni esplicate dai dipendenti impiegati, come pure nelle retribuzioni, debbono essere denunciate all’Ente entro un mese dalla data in cui le variazioni stesse si sono verificate.


Art. 4

I datori di lavoro sono tenuti a versare all’Ente i contributi stabiliti dalla presente legge sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico dei dipendenti prestatori dell’opera. La parte di contributo a carico dei dipendenti è trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti medesimi. I contributi sono dovuti anticipatamente per ciascun anno solare, o per un periodo più breve in relazione a minore durata del rapporto di impiego dei dipendenti, e debbono essere versati entro venti giorni dalla data della richiesta dei contributi medesimi da parte dell’Ente.(4)
Ai fini della regolazione dei contributi, i datori di lavoro debbono comunicare all’Ente nei termini di quanto stabiliti, l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante il precedente periodo di assicurazione.
Su motivata richiesta del datore di lavoro il Consiglio di amministrazione dell’Ente può, in via eccezionale, consentire il versamento dei contributi in rate periodiche anticipate. In caso di ritardato versamento dei contributi dovuti e non versati, è tenuto a pagare all’Ente, a titolo di sanzione civile, una somma aggiuntiva compresa entro i limiti minimo e massimo dello 0,50 per cento e del 10 per cento dei contributi omessi secondo il criterio di graduazione da stabilirsi da parte del Consiglio di amministrazione dell’Ente in relazione alla durata del ritardo. (5)
Qualora il datore di lavoro moroso provvede a sanare l’inadempienza contributiva spontaneamente, ovvero entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione di eventuale avviso da parte dell’Ente, l’importo delle sanzioni di cui al precedente comma è ridotto ad un terzo.
Nel caso in cui sia intervenuta diffida da parte dell’Ispettorato del lavoro o diffida stragiudiziale da parte dell’Ente per il pagamento di quanto dovuto ai sensi del primo comma del presente articolo, il datore di lavoro inadempiente provveda al versamento dei contributi arretrati entro il termine indicato nella diffida medesima, la somma aggiuntiva è ridotta al 50 per cento di quella dovuta.
L’azione per riscuotere i contributi dovuti all’Ente dai datori di lavoro si prescrive nel termine di cinque anni dall’ultimo giorno dell’anno solare entro il quale se ne doveva eseguire il versamento.

(4) A decorrere dal 1° gennaio 2003, in base alla determinazione adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 13settembre 2002, è stato introdotto un nuovo sistema di accertamento e riscossione con cadenza mensile, per cui le retribuzioni devono essere denunciate ed i relativi contributi devono essere versati entro il giorno 25 del mese successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono.
(5) Il ritardo nel versamento dei contributi è sanzionato secondo la disciplina adottata dal Consiglio di Amministrazione, in virtù della potestà di autoregolamentazione conferita in materia sanzionatoria dell’articolo 4, comma 6 – bis, della legge 140/97,con la delibera n. 20 del 18 luglio 2003, come modificata dalla successiva delibera n. 5 del 16 aprile 2004.


Art. 5

Il datore di lavoro il quale, contravvenendo al disposto dell’articolo 3, abbia omesso di denunciare all’Ente l’assunzione di dipendenti o le variazioni intervenute nelle mansioni e nelle retribuzioni dei dipendenti stessi, o vi abbia provveduto in modo inesatto od incompleto, è tenuto a corrispondere all’Ente: (6)
1) i contributi dovuti e non versati, in tutto o in parte, per l’assicurazione contro le malattie, per l’assicurazione contro gli infortuni e per la parte del fondo di previdenza afferente ai rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta, nonché una somma aggiuntiva uguale all’ammontare dei contributi medesimi.
2) i contributi dovuti e non versati, in tutto o in parte, per la parte del fondo di previdenza afferente i conti individuali e per il fondo di accantonamento dell’indennità di anzianità, con decorrenza dalla data di assunzione dei dipendenti impiegati, nonché una somma aggiuntiva pari al 50 per cento dei contributi medesimi. Inoltre , per le inadempienze di cui al precedente comma, il datore di lavoro è punito:
a) con l’ammenda di £. 5.000 a £. 20.000 per ogni dipendente cui si riferisce la mancata o incompleta denuncia di assunzione;
b) con l’ammenda da £. 10.000 a £. 40.000 per l’omesso versamento, in tutto o in parte, dei contributi destinati all’incremento dei conti individuali;
c) con l’ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 per l’omesso versamento, in tutto o in parte, dei contributi dovuti al fondo di accantonamento dell’indennità di anzianità.
Nelle contravvenzioni alle norme del presente articolo, il contravventore, prima dell’apertura del dibattimento nel giudizio del primo grado, può presentare domanda di oblazione all’Ente, il quale, con delibera del Consiglio di amministrazione, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell’ammenda stessa.
Nel caso in cui la contravvenzione riguardi anche i contributi non pagati, l?ente può, previa delibera del Consiglio di amministrazione ridurre la somma aggiuntiva, di cui al comma sesto dell’articolo 4.
I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio delle forme assistenziali e previdenziali, cui le violazioni si riferiscono.

(6) Il ritardo nella denuncia di assunzione o nella denuncia di variazione è sanzionato secondo la disciplina contenuta
nella menzionata delibera n. 20 del 18 luglio 2003.


Art. 6

Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi di cui all’articolo 2, si applicano le disposizioni vigenti per il calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.
In ogni caso, i contributi dovuti ai sensi della presente legge non possono essere calcolati su una retribuzione inferiore a quella minima stabilita dai contratti integrativi provinciali, in relazione alle mansioni ed all’anzianità di servizio dei prestatori d’opera interessati.


Art. 7

L’Ente corrisponde all’assicurato o ai suoi aventi causa le prestazioni dell’assicurazione contro le malattie e dell’assicurazione contro gli infortuni, come pure la parte del fondo di previdenza afferente ai rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta anche nei casi in cui, al verificarsi degli eventi tutelati, il datore di lavoro risulti moroso in tutto o in parte nel versamento dei contributi dovuti.
In particolare, qualora intervenga la risoluzione del rapporto d’impiego mentre il datore di lavoro risulti moroso nel versamento dei contributi dovuti, l’Ente liquida all’assicurato, o ai suoi aventi causa, gli importi accantonati alla data di risoluzione del rapporto medesimo, rispettivamente nel conto individuale del fondo di previdenza e nel fondo di accantonamento dell’indennità di anzianità, maggiorati degli importi dei contributi dovuti e non ancora versati per gli stessi titoli dal datore di lavoro.


Art.8

A modifica dell’articolo 2 della legge 4 agosto 1955 N . 692, l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati in agricoltura è compreso fra gli Enti di cui al numero 2 dello stesso articolo e provvede all’assistenza di malattia a favore dei pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dalla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali oppure dall’ Ente medesimo.


Art. 9

La vigilanza per l’applicazione della presente legge e delle altre norme riguardanti la previdenza e l’assistenza sociale dell’Ente, è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell’Ispettorato del lavoro.
Si applicano all’Ente tutte le disposizioni di legge vigenti per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, nonché tutte le norme contenute nei sottoelencati contratti collettivi nazionali che regolano i trattamenti previdenziali ed assistenziali gestiti dalla Cassa medesima, che non risultano in contrasto od incompatibili con la presente legge:
a) contratti collettivi nazionali 31 luglio 1938 e 1° gennaio 1942, relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza dei dirigenti, dei tecnici e degli impiegati dell’agricoltura e rispettivamente dei Consorzi di bonifica;
b) contratti collettivi nazionali 22 giugno 1938 e 16 dicembre 1938 relativi all’assistenza di malattia, e contratti collettivi nazionali 20 dicembre1938 e 7 gennaio 1940 relativi al trattamento di previdenza degli impiegati dipendenti da imprese esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive.
L’Ente è disciplinato dallo statuto approvato con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485 e successive modificazioni.
Le modifiche al predetto statuto sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.


Art. 10

Gli adempimenti agli obblighi contributivi effettuati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, nelle stesse misure previste dall’articolo 2, in applicazione degli accordi sindacali intervenuti in materia, sono considerati validi a tutti gli effetti.


Art. 11

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
D.L. 30 DICEMBRE 1987, n. 536 Convertito con modificazioni in L.29 Febbraio 1988, n.48 Art. 6 – (Omissis 25 – In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1665, e successive modificazioni e integrazioni, devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all’articolo 3 della predetta legge sono assicurati in via esclusiva all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali (omissis).

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
V.le Beethoven, 48 – 00144 Roma
Tel. 06/54581 – Fax 06/5926295 – www.enpaia.it
Codice Fiscale 02070800582 – Partita Iva 01028511002

RICHIEDI CONSULENZA