gestione separata e enti del 103 a chi i contributi

 
 
 
La mobilità dei confini della platea degli assicurati alla gestione di cui all'art. 2 comma 26 della L. n. 335 del 1995 ha sortito equivoci, tuttora irrisolti e problematiche applicative in ordine ai rapporti tra la copertura assicurativa garantita dagli enti previdenziali fondati ai sensi del d.lgs. n 103 del 1996, ex art. 2 comma 25 della L. n. 335 del 1995 e quella offerta dalla gestione separata inps di cui al successivo comma.
Un primo ordine di problemi riguarda l'individuazione dell'ambito dell'attività professionale assoggettabile a prelievo contributivo presso l'ente categoriale di cui al D.Lgs. n 103/1996 e, in parallelo, l'ambito delle attività lavorative escluse dalla contribuzione alla gestione separata.
Invero, il nodo controverso in esame non riguarda solo la previdenza degli enti del d.lgs. n. 103/96 ma anche quella dei professionisti iscritti agli enti di cui al d.lgs. n. 509/1994 ed è quello di stabilire se la contribuzione agli enti previdenziali libero professionali sia dovuta solo in relazione ad attività professionali tipiche e riservate o anche in relazione ad attività connesse che implichino la spendita del patrimonio culturale tipico della professione.
L'orientamento che sembra prevalere nella giurisprudenza di legittimità è quello di ritenere assoggettabili alla previdenza di categoria solo le attività riservate o quelle che ad esse siano legate per intrinseca connessione, escludendo, dunque, quelle attività che, per ipotesi, abbiano potuto richiedere la spendita di un patrimonio culturale pur riconducibile alla formazione professionale.
Tale conclusione, patrocinata dalla Corte Costituzionale con una storica decisione volta a limitare la vis espansiva della norma di cui all'art. 11 della L. n. 576 del 1980 in materia di contributo integrativo alla Cassa Forense ai soli redditi riconducibili all'esercizio professionale con esclusione degli ulteriori redditi esposti nella dichiarazione fiscali ma estranei al contenuto della professione forense, ha trovato successivi e numerosi avalli nella giurisprudenza di legittimità nell'ambito di diversi sistemi previdenziali ogi riconducibili nell'alveo del D.Lgs. n 509/94.
Con specifico riferimento poi ai cc.dd enti del d.lgs. n 103 del 1996, la limitazione dei redditi assoggettabili alla disciplina della previdenza di categoria a quelli professionali tipici appare necessitata dalla norma di delega di cui al comma 25 dell'art. 2 della L. n. 335 del 1995 ed alla corrispondente norma di cui all'art. 1 comma 1 del relativo decreto delegato, laddove l'opzione di istituire nuove forme previdenziali viene posta in correlazione con l'esigenza di garantire la copertura previdenziale con riferimento ad attività di lavoro autonomo il cui esercizio sia subordinato all'iscrizione in albi o registri
Su tale linea interpretativa, nell'ambito della previdenza dei biologi, la Suprema Corte, in linea di continuità con le surrichiamate pronunce riguardanti la previdenza degli enti di cui al D.Lgs. n 509/94, ha escluso l'assoggettabilità a contributo previdenziale presso l'ENPAB di redditi da partecipazione a società svolgente attività riservata proprio sul rilievo che si trattava di redditi percepibili a prescindere dall'iscrizione ad Albi o Registri.
Se può dunque ritenersi in via di consolidamento l’indirizzo che ravvisa nel contenuto intrinsecamente professionale l’elemento dirimente per stabilire l’assoggettamento alla previdenza di categoria non altrettanto chiaro è se la sussistenza di una tutela assicurativa tipica gestita da uno degli enti di cui al d.lgs. n. 103 del 1996 e l’attuale sussistenza di un vincolo associativo escluda sempre l’obbligo contributivo alla gestione separata con riferimento all’attività professionale riservata anche qualora l’obbligo di versamento della contribuzione soggettiva all’ente categoriale venga a cessare.
 Si tratta di un profilo controverso che non ha, tuttavia, ricevuto, a quanto consta, inquadramenti e linee interpretative a livello giurisprudenziale e che può compendiarsi nel seguente quesito:
se la cessazione dell'obbligo contributivo da parte di professionisti iscritti agli enti di cui al d.lgs. n 103 del 1996 a seguito di pensionamento di vecchiaia ed il mantenimento del solo obbligo di versamento della contribuzione integrativa sul volume d'affari realizzato, abbia l'effetto di far riespandere l'obbligo contributivo alla gestione separata inps nella misura del 17% così come definita dal comma 79 dell'art. 1 della L n 247  del 2007.
Per tentare di risolvere la questione, è necessario prendere le mosse dalle norme quadro già sopra richiamate ed in particolare dall'art. 2 comma 25 della l. n 335 del 1995 che, come chiarito, delega il governo ad assicurare la tutela previdenziale in favore di soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, il cui svolgimento sia subordinato all'iscrizione in Albi od Elenchi mediante la costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria e, per i soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a), mediante l'iscrizione alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti della normativa regolamentare attuativa.
L'art 2 comma 26 della L. n 335 del 1995, invece, nel riferirsi in guisa generica alle attività contemplate dall'art. 49, 1° comma del TUIR ha un ambito oggettivo di applicazione che astrattamente è parzialmente coincidente con quello del precedente comma 25 e, tuttavia, quest'ultima norma deve considerarsi speciale nel senso che gli esercenti attività autonoma per il cui svolgimento sia necessaria l'iscrizione ad Albi o Elenchi tutelati previdenzialmente da un ente categoriale costituito a mente del precedente comma 25 dovrebbero ritenersi esclusi dalla platea degli assicurabili presso gestione separata, almeno con riferimento all'attività riservata.
Dall'esegesi delle norme quadro, appare sufficientemente chiara la volontà del Legislatore di porre la tutela previdenziale di categoria come alternativa a quella di cui all'art. 2 comma 26 della L. n. 335 del 1995, da considerarsi come gestione a vocazione residuale.
Su tale tessuto di norme primarie si sono innestate le asciutte norme dei decreti ministeriali attuativi che non hanno certo brillato in chiarezza forse anche ispirate da logiche di cassa ben focalizzate dal recente arresto delle SSUU .
L'art. 3 del DM del 24 novembre 1995 ha, infatti, posto l'obbligo di contribuire alla gestione separata a carico di tutti gli esercenti attività di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, escludendo dalla base imponibile i soli redditi assoggettati a contribuzione obbligatoria previdenziale .
Con norma formulata in chiave negativa ma ispirata alla medesima logica, l'art. 6 del successivo DM 281 del 2 maggio 1996 esclude dalla contribuzione alla gestione separata i soli redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria .
Le due norme regolamentari disciplinanti l'obbligazione contributiva presso la Gestione Separata Inps, se apparentemente confermano il principio dell'alternatività desumibile dai commi 25 e 26 dell'art. 2 della L. n 335 del 1995, in realtà ne alterano significativamente il baricentro in quanto le richiamate norme di legge collocavano l'alternativa sul piano della tutela assicurativa complessiva mentre le norme dei richiamati ddmm fondano l'obbligo contributivo sull'esistenza di redditi professionali non assoggettati a contribuzione obbligatoria.
La differenza, pur se sottile, è significativa in quanto, se è vero che, in linea generale, la tutela assicurativa s'accompagna al prelievo contributivo sui redditi lavorativi, ciò non sempre si verifica come dimostrato dalle numerose norme regolamentari degli enti di cui al d.lgs. n 103 del 1996 che, all'atto del pensionamento, consentono al professionista di cessare il versamento del contributo previdenziale sui redditi con il mantenimento della sola obbligazione di versamento del contributo integrativo e di maternità.
In tali casi, a voler applicare rigorosamente la previsione di cui all'art. 3 del richiamato DM del 24 novembre 1995, dovrebbe ritenersi l'assoggettamento dei redditi professionali successivi al pensionamento a contribuzione presso la gestione separata nella misura del 17% ed a contribuzione integrativa presso l'ente di riferimento ex d.lgs. n 103 del 1996 a meno di non voler ritenere che lo stesso contributo integrativo abbia natura di contributo previdenziale obbligatorio .
Tale duplice sistema d'imposizione contributiva creerebbe, peraltro, l'anomalia di assoggettare la medesima fattura, riferita alla medesima prestazione professionale ad una duplice contribuzione a carico del committente, la rivalsa del 4% in relazione all'obbligazione contributiva dovuta alla gestione separata e il contributo integrativo del 2% in favore dell'ente di previdenza di categoria.
Appare, tuttavia, preferibile un'interpretazione della norma di fonte secondaria che tenga conto della logica della norma di cui al comma 25 dell'art. 2 della L. n 335 del 1995; norma questa che pone le due tutele assicurative di cui si discorre come alternative nella loro globalità, di talchè dovrà escludersi l'assoggettamento a contribuzione previdenziale presso la gestione separata di compensi riferibili all'esercizio di attività professionale per il cui svolgimento sia richiesta l'iscrizione all'albo o a specifici elenchi ove sussista la copertura assicurativa da parte di uno specifico e diverso ente previdenziale di categoria.
In tale prospettiva, l'ingresso, per lo svolgimento di attività professionale riservata, nella previdenza categoria pone fuori gioco la gestione separata inps almeno sino a che perduri l'assoggettamento alla disciplina previdenziale che regola i rapporti con l'ente categoriale e, quindi, anche in una fase successiva al pensionamento ed anche se la normativa regolamentare consenta l'esonero dal versamento della contribuzione soggettiva ed il solo mantenimento dell'obbligo di versamento della contribuzione integrativa e di maternità.
Di contro, l'assoggettamento a contribuzione presso la gestione separata inps di redditi riferibili allo svolgimento di professioni riservate sarà ipotizzabile, a mente dell'art. 3 del DM del 24 novembre 1995, laddove, per qualsivoglia ragione, non operi la tutela assicurativa da parte dell'ente categoriale libero professionale per cancellazione o per la mancata iscrizione del libero professionista.
 
 
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