Il calcolo dell'indennità di maternità nota a Cass 26568 07

Con la sentenza n. 26568 del 2007 la Suprema Corte di Cassazione affronta, nell'ambito del sistema previdenziale forense, la problematica relativa al calcolo dell'indennità di maternità in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 289/2003 che ha fissato un importo massimo erogabile con riferimento all'indennità di maternità delle libere professioniste pari al quintuplo del suo importo minimo come definito all'art. 70, secondo comma, del D.Lgs. n. 151/2001.

La Cassa Forense sosteneva la tesi secondo cui il calcolo dell'indennità di maternità avrebbe dovuto essere effettuato esclusivamente sulla quota di reddito assoggettata a contribuzione previdenziale e ciò anche in considerazione dalla sostenuta natura interpretativa della L. n. 289/2003.

La Suprema Corte disattendendo gli argomenti della Cassa Forense e rilevando la natura innovativa e non retroattiva della L. n. 289/2003 ha, invece, affermato il principio per il quale il calcolo dell'indennità di maternità relativa al periodo antecedente l'entrata in vigore della L. n. 289/2003, deve essere effettuato facendo riferimento, ai fini della quantificazione all'intero reddito professionale percepito e denunciato a fini fiscali, senza alcun massimale.

La Suprema Corte non affronta, invece, la delicata problematica relativa all'individuazione della fattispecie atta a ricondurre l'indennità di maternità nell'alveo applicativo della L. n. 289/2003 o in quello della previgente disciplina.

Si potrebbe, infatti, astrattamente ipotizzare che il criterio dirimente debba essere la data di presentazione della domanda, la data dell'evento o l'intero arco temporale della copertura assicurativa (i 2 mesi anteriori al parto e i tre mesi successivi).

Nella parte motivazionale della sentenza, viene ripercorsa la giurisprudenza di legittimità che, in materia di calcolo dell'indennità di maternità, si era occupata della problematica, venuta in rilievo nell'ambito dell'ordinamento previdenziale dell'Enpaf, se il reddito professionale sulla base del quale parametrare l'indennità stessa fosse solo quello autonomo professionale o anche quellor ealizzato in forma di impresa; l'indirizzo prevalente della Corte era nel senso che il reddito professionale andasse considerato nel suo complesso (e, quindi, sia con riferimento al reddito da attività di lavoro autonomo, sia con riferimento al reddito da attività d'impresa Cfr. le sentenze della Cass. Civ. Sez. Lav. nn. 19130/03, 15222/00, 5221/99, 612/99, 11817/98 contra Cass. Civ. Sez. Lav. n. 12260/2005)

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