le casse di previdenza private e l'obbligo di correttezza

L'obbligo di correttezza nei confronti degli assicurati a carico delle casse di previdenza dei liberi professionisti, la violazione degli obblighi di informazione ed il risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 cc
 
 
Con la sentenza n 3195 del 1 marzo 2012, resa nei confronti di Inarcassa ma con principi estensibili a tutti gli enti del comparto, la Suprema Corte ha affrontato la significativa e delicata questione giuridica se sia risarcibile il danno di un assicurato derivante da inesatte informazioni ricevute dall'ente previdenziale e dalle conseguenti erronee scelte previdenziali compiute.
 
I problemi implicati dalla vicenda attengono alla configurabilità, alla stregua dell'art. 1175 c.c., di un obbligo di correttezza in capo all'ente previdenziale in ordine alle informazioni da fornire agli assicurati, alla possibilità di configurare la scelta previdenziale erronea quale diretta conseguenza delle carenti informazioni ricevute nonchè, infine, alla individuazione del danno risarcibile.
 
La Suprema Corte dà risposta positiva ai primi due quesiti ritenendo configurabile un obbligo informativo in capo all'ente previdenziale privato ai sensi dell'art. 1175 c.c. considerando che i suoi funzionari sono ragionevolmente titolari di un patrimonio conoscitivo più ampio ed approfondito rispetto a quello degli assicurati.
 
Quanto alla conseguente scelta previdenziale compiuta dalla assicurata la Suprema Corte ha ritenuto ragionevole la valutazione della Corte di Appello fiorentina che ha ravvisato un nesso logico e diretto con le erronee informazioni ricevute.
 
Quanto al danno risarcibile, la Corte di Appello, condivisa sul punto dalla Suprema Corte ha individuato il danno nell'onere di riscatto pagato dall'assicurata per coprire il periodo contributivo necessario per accedere al trattamento pensionistico. 
 
Al di là del caso concreto, la questione giuridica che pone la sentenza qui brevemente annotata è quella se sia configurabile un obbligo di corretta informazione da parte dell'ente previdenziale nei confronti dei propri assicurati e se sia risarcibile il danno derivante da scelte (o da omesse scelte) previdenziali che possano dirsi direttamente collegate alle carenze informative causate dall'ente previdenziale. La risposta positiva fornita dalla Suprema Corte schiude significativi scenari, specie laddove, sempre alla luce dell'art. 1175 c.c., potesse ritenersi la configurabilità anche di un obbligo positivo di informazione e di un obbligo positivo di comportamento in capo agli enti previdenziali privatizzati (si pensi ai casi in cui, al momento del pensionamento, siano effettuate verifiche su tutto il periodo previdenziale e siano annullati periodi contributivi durante i quali la professione risulti non esercitata in via continuativa o al caso in cui l'omessa riscossione dei contributi ne abbia determinato l'irrimediabile prescrizione).
 
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che: "merita tutela l'affidamento anche di un iscritto ad un ente previdenziale, avente personalità giuridica di diritto privato, come l'INARCASSA. Gli organi di questo ente sono in possesso di dati e, per l'attività di amministrazione di beni e di gestione di posizione altrui da loro svolta, di conoscenze anche giuridiche quasi sempre superiori a quelle degli assicurati. Le dette amministrazione e gestione comportano inoltre la titolarità di poteri di diritto privato e di connessi doveri anche di comunicazione, l'esercizio dei quali genera affidamenti che ai sensi dell'art. 1175 cod. civ. non possono rimanere senza tutela e deve comunque svolgersi con diligenza, in osservanza del successivo art. 1176. Valgono in altre parole per gli enti previdenziali privati i principi già enunciati da questa Corte con riferimento agli enti pubblici. Questa Corte si è pronunciata (cfr. Cass. n. 7743 del 17 maggio 2003 richiamata anche dal giudice di appello), affermando il principio, con riferimento all'ENASARCO, secondo cui nell'ipotesi in cui tale ente abbia fornito all'assicurato un'indicazione erronea (in eccesso) circa il numero dei contributi versati, non è applicabile a tale ente assicurativo l'art. 54 anzidetto e tuttavia grava sull'ente l'obbligo di risarcire il danno derivato dall'erronea comunicazione".
 
Cassazione civile  sez. lav. 01 marzo 2012 n. 3195

Nell'ipotesi in cui un ente previdenziale, avente personalità giuridica di diritto privato, comunichi ad un proprio assicurato un'informazione erronea in ordine all'avvenuta maturazione del requisito contributivo occorrente per poter fruire della pensione di vecchiaia, pur non essendo applicabile l'art. 54 l. 9 marzo 1989 n. 88, il quale pone a carico dell'Inps l'obbligo di comunicare agli assicurati l'entità dei contributi versati, merita nondimeno tutela, ai sensi dell'art. 1175 c.c., l'affidamento dell'assicurato, essendo altresì gli organi degli enti previdenziali privati, per l'attività di amministrazione e di gestione svolta, in possesso di dati e di conoscenze, che comportano la titolarità di poteri e di connessi doveri, anche di comunicazione, da esercitare con diligenza. Ne consegue che grava sull'ente previdenziale l'obbligo di risarcire il danno derivato dall'erronea comunicazione e dalla conseguente decisione dell'assicurato di cancellarsi dall'albo professionale


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
1. Con ricorso, depositato l'11.06.2007, O.G., di professione architetto, esponeva:
 
- che l'INARCASSA con nota del 31 agosto 1987 le aveva comunicato il raggiungimento del minimo pensionistico al 19 maggio 1986 e che tale comunicazione l'aveva indotta a cessare l'attività professionale e il versamento dei contributi;
 
- che all'approssimarsi dei 65 anni di età di essa ricorrente, l'INARCASSA con nota del 20.08.2003 le aveva comunicato che nei suoi confronti non era applicabile il D.P.R. n. 301 del 1975, art. 7, comma 2, non avendo ella raggiunto, entro l'1.1.1933 l'anzianità minima di quindici anni;
 
- di essere stata costretta a reiscriversi all'Albo degli Architetti, da cui si era cancellata, ed a chiedere il riscatto oneroso degli anni universitari, corrispondendo all'INARCASSA l'importo pari ad Euro 23.911,62, con conseguimento della pensione soltanto in data 27.02.2005;
 
- che l'INARCASSA aveva violato la L. n. 88 del 1989, art. 54, sull'obbligo dell'Istituto di informare l'assicurato sulla sua posizione contributiva.
 
Ciò premesso, conveniva l'INARCASSA per sentirla condannare al pagamento dell'anzidetto importo di Euro 23.911,62 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione.
 
La convenuta costituendosi eccepiva la non applicabilità nei suoi confronti della norma invocata dalla ricorrente.
 
Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 1596 del 2006 rigettava la domanda escludendo l'applicabilità della norma anzidetta e ritenendo in ogni caso che il danno subito dall'Arch. O. non fosse direttamente e causalmente riferibile all'errata comunicazione della INARCASSA. 2. A seguito di impugnazione proposta dalla O., la Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1271 del 2009 ha riformato la decisione di primo grado, accogliendo la domanda dell'appellante, con condanna dell'appellata al risarcimento del danno nella misura di Euro 23.911,62, oltre accessori.
 
La Corte territoriale ha osservato che la comunicazione dell'INARCASSA, contenuta nella nota del 31.08.1987, era oggettivamente erronea e che nessuna condotta omissiva o negligente poteva essere imputabile all'assicurata, che aveva confidato nelle informazioni ricevute "autorevolmente" dalla Cassa.
 
4. L'INARCASSA ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..
 
La O. resiste con controricorso
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
1. La controrocorrente eccepisce, in via preliminare, inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c., per mancanza di elementi nuovi o di motivi diversi rispetto a quelli già ritenuti non fondati dalla giurisprudenza di questa Corte.
L'eccezione è inammissibile, non essendo ravvisabili i presupposti della richiamata norma di rito, in quanto la controricorrente non indica la giurisprudenza di legittimità che essa stessa invoca.

2. Con il primo motivo del ricorso l'INARCASSA lamenta violazione della L. n. 88 del 1989, art. 54, degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., della L. n. 6 del 1981, artt. 21, 16 e 17, nonchè vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Al riguardo la ricorrente rileva che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto applicabile nei confronti della Cassa la richiamata norma di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 54, che disciplina il diritto di accesso degli interessati ai dati relativi alla propria posizione previdenziale, con riferimento ai soli iscritti INPS ed INAIL. Nè, aggiunge la ricorrente, si riviene alcuna disposizione analoga nella normativa che regola la previdenza degli architetti, che si fonderebbe su principi diametralmente opposti.
 
La ricorrente osserva ancora che in ogni caso l'interpretazione della legge fornita dalla Cassa non sarebbe bastata a suscitare l'affidamento della O., che, in quanto libera professionista, era tenuta a conoscere e ad applicare le norme (anche previdenziali) disciplinanti l'ordinamento della professione, con una diligenza senz'altro superiore all'ordinario.
 
Ove anche un tale affidamento fosse stato suscitato, conclude sul punto la Cassa, l'ordinamento previdenziale non ne prevede la risarcibilità, come si desume dalla giurisprudenza della Cassazione, che esclude la responsabilità per la ben più grave negligenza che abbia portato al mancato recupero dei contributi.
 
Da parte sua la controricorrente contesta l'avverso assunto, sostenendo che, seppure il richiamato art. 54 si riferisce all'INPS e all'INAIL, l'obbligo ivi previsto di una corretta comunicazione agli iscritti della situazione contributiva e previdenziale riguarda anche gli altri enti previdenziali, ove intervenga richiesta degli assicurati.
 
Ciò premesso sulle opposte linee difensive, questo Collegio ritiene di condividere le argomentazioni e le conclusioni dal giudice di appello.
 
Al riguardo va osservato che, seppure al caso di specie non è applicabile la L. n. 88 del 1989, art. 54, che pone a carico dell'INPS l'obbligo di comunicare agli assicurati l'entità dei contributi versati, nondimeno merita tutela l'affidamento anche di un iscritto ad un ente previdenziale, avente personalità giuridica di diritto privato, come l'INARCASSA. Gli organi di questo ente sono in possesso di dati e, per l'attività di amministrazione di beni e di gestione di posizione altrui da loro svolta, di conoscenze anche giuridiche quasi sempre superiori a quelle degli assicurati. Le dette amministrazione e gestione comportano inoltre la titolarità di poteri di diritto privato e di connessi doveri anche di comunicazione, l'esercizio dei quali genera affidamenti che ai sensi dell'art. 1175 cod. civ. non possono rimanere senza tutela e deve comunque svolgersi con diligenza, in osservanza del successivo art. 1176. Valgono in altre parole per gli enti previdenziali privati i principi già enunciati da questa Corte con riferimento agli enti pubblici. Questa Corte si è pronunciata (cfr. Cass. n. 7743 del 17 maggio 2003 richiamata anche dal giudice di appello), affermando il principio, con riferimento all'ENASARCO, secondo cui nell'ipotesi in cui tale ente abbia fornito all'assicurato un'indicazione erronea (in eccesso) circa il numero dei contributi versati, non è applicabile a tale ente assicurativo l'art. 54 anzidetto e tuttavia grava sull'ente l'obbligo di risarcire il danno derivato dall'erronea comunicazione.

Orbene il giudice di appello ha fatto buongoverno del richiamato principio , accertando nel caso di specie:
- che la comunicazione dell'INARCASSA del 31.08.1987 era oggettivamente erronea;

- la stessa proveniva da organo professionale competente e ciò aveva ingenerato un ragionevole affidamento sulla giustezza delle informazioni trasmesse;
 
- nessuna condotta omissiva o negligente era imputabile all'iscritta.
 
La stessa Corte territoriale ha aggiunto che era del tutto coerente ritenere che la decisione dell'appellante di cancellarsi dall'Albo professionale e di non risultare più iscritta fosse determinata dalla comunicazione della Cassa di avere ormai maturato il requisito contributivo richiesto-quindici anni- per poter fruire al compimento del 65 anno di età della pensione di vecchiaia.
 
3. Con il secondo motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione della L. n. 6 del 1981, art. 25, del D.P.R. n. 521 del 1961, del D.P.R. n. 301 del 1975, in relazione agli artt. 1218 e 2697 cod. civ., nonchè vizio di motivazione.
 
Con tali censure la ricorrente contesta la decisione impugnata deducendo inconsapevolezza del comportamento di essa Cassa, che, al momento della risposta al quesito posto dall'iscritta, aveva fornito una interpretazione della normativa che appariva pacifica, non potendosi dirsi sussistente un "diritto vivente" fino alla decisione della Corte di Cassazione n. 13424 del 1991.
 
Il motivo è privo di pregio e va disatteso alla stregua delle argomentazioni svolte in relazione al precedente motivo con riguardo all'affidamento ingenerato nell'iscritta, non trovando giustificazione in ogni caso, come ha puntualizzato la sentenza impugnata (cfr. pag. 4 ), il riferimento a difficoltà interpretative della normativa, giacchè - alla data del 31.08.1987 relativa alla certificazione INSARCASSA - il requisito contributivo di 15 anni era stato portato a 20 e infine a 30 anni, con salvezza per la O. del diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni (L. n. 6 del 1981, art. 25, comma 2 e comma 7).
 
4. Con il terzo motivo la ricorrente, nel denunciare violazione degli artt. 2043, 1218, 1227, 2697 cod. civ., nonchè vizio di motivazione, deduce mancata prova del nesso causale esclusivo tra il comportamento pretesamene negligente di essa Cassa
 
e il danno lamentato dalla O..
In particolare pone in evidenza di avere prospettato alla O. nella nota del 9 settembre 2003 tre possibili opzioni offerte dall'ordinamento previdenziale per poter conseguire una qualche forma di tutela : a) riscriversi alla Cassa, dalla quale nel frattempo era stata cancellata, sino al compimento dell'anzianità contributiva di venti anni; b) non riscriversi e richiedere, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la restituzione dei contributi soggettivi versati e rimasti previdenzialmente infruttuosi; c) richiedere, sempre al compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'erogazione della specifica rendita vitalizia prevista quale alternativa alla restituzione dei contributi infruttuosi.
 
Ciò puntualizzato, la Cassa ribadisce l'assunto dedotto in appello affermando che la semplice lettura dell'anzidetta nota del 2003 dimostrerebbe che la decisione della O. di riscattare onerosamente gli studi universitari costituisce una scelta personale, nella quale la Cassa non aveva avuto alcun ruolo.
 
L'esposta censura non merita di essere condivisa, poichè il giudice di appello, nel valutare il complessivo contesto, ha ritenuto giustificata la scelta della O. di riscattare gli anni necessari al compimento del requisito contributivo, osservando che, tra le diverse opzioni prospettate dalla INARCASSA, l'assicurata aveva seguito quella meno onerosa.
 
Trattasi di valutazione fondata su logiche argomentazioni, cui la ricorrente Cassa oppone un diverso apprezzamento, come tale inammissibile in sede di legittimità.
 
5. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
 
Le spese del giudizio di cassazione seguono la sooccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 50,00 oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2012
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