totalizzazione contributiva le novità del decreto Monti

La totalizzazione , come noto, è l'istituto che consente di valorizzare periodi contributivi frazionati maturati presso diverse gestioni pensionistiche in forma gratuita a condizione che: in alternativa, si vanti un'anzianità anagrafica di 65 anni e contributiva complessiva di venti anni ovvero, a prescidenre dall'anzianità anagrafica si vanti un'anzianità contributiva complessiva di 40 anni.

Nell'originaria versione del D.Lgs. n. 42 del 2006 , era imposto quale vincolo per la valorizzazione delle diverse frazioni di contribuzione, che vi fosse un'anzianità di contribuzione minima presso ciascun fondo di cinque anni .
 
La decorrenza del trattamento era fissata, dall'art. 5 del medesimo decreto dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Successivamente, il vincolo dell'anzaianità contributiva almeno quinquennale è stato ridotto a tre anni ad opera della c.d. legge sul welfare (la L. n. 247 del 2007).
 
Il successivo DL n 78 del 2010 ha profondamente innovato il regime della decorrenza dei trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione prevedendo che, anzichè, decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, i trattamenti da totalizzazione decorranto solo dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.
 
Il comma 19 delll'art. 24 del DL n 201 del 2011 ha, infine, eliminato il vincolo contributivo minimo per la valorizzazione dei periodi frazionati.
 
Come noto l'art. 24 cit ha profondamente innovato i requisiti di accesso dei trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori dipendenti ed autonomi e, per tale ipotesi, abrogato il regime delle finestre di uscita introdotto dall'art. 12 del DL n 78 del 2010, il che significa che la pensione decorrerà dalla data di maturazione dei requisiti e non decorsi i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 12 del DL n 78 del 2010.
 
Ora, considerando che alle pensioni in regime di totalizzazione non si applicano i nuovi requisiti introdotti con l'art. 24 del DL n 201 del 2011 dovrebbe ritenersi che si conservi il regime della finestra d'usita previste per i lavoratori autonomi dai commi 1 e 2 del DL n 78 del 2010 e, cioè, 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti previsti dall'art. 1 del D.Lgs. n. 42 del 2006.
 

Art. 24 comma 19 del DL n 201 del 2011

19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

 

Art. 12 DL n 78 del 2010

"Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (8).

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