Un sistema contributivo equo e solidale per i professionisti

 
le linee di un sistema contributivo equo per i liberi professionisti
conclusioni
 
1) L'aliquota di computo per coloro che abbiano una pensione calcolata esclusivamente con sistema contributivo dovrebbe essere più alta rispetto all'aliquota di finanziamento (la maggiorazione percentuale dovrebbe in ogni caso armonizzarsi con le risultanze del bilanciuo tecnico).

2) L'aliquota di computo dovrebbe ridursi rispetto a quella di finanziamento per gli iscritti che vantino anzianità contributiva maturata sotto la vigenza del precedente sistema secondo una formula che prenda in considerazione tale ultima anzianità e una riduzione dell'aliquota di computo direttamente proporzionale rispetto all'anzianità vantata sotto la vigenza del precedente sistema. L'applicazione di tale formula dovrebbe comportare che gli iscritti con maggiore anzianità contributiva maturata sotto la vigenza del precedente sistema, abbiano un'aliquota di finanziamento più alta rispetto all'aliquota di computo.

3) Ogni iscritto che abbia una quota pensionistica da calcolarsi con metodo diverso da quello contributivo potrà optare, in alternativa al calcolo misto, per il calcolo della sua pensione con metodo interamente contributivo (con aliquota di computo più alta dell'aliquota di finanziamento, così come per gli iscritti che abbiano esclusivamente accrediti contributivi sotto la vigenza del nuovo sistema).

4) Lo stesso meccanismo dell'opzione potrebbe, a nostro avviso, legittimare la previsione di un contributo di solidarietà a carico dei già pensionati che potranno optare, in ordine ai ratei futuri della loro pensione, per il ricalcolo secondo il sistema contributivo anzichè subire il prelievo del contributo di solidarietà.
 
 
 
le linee di un sistema contributivo equo per i liberi professionisti
 
premessa
 
 
 
 
Con l'art. 24 del DL n 201 del 2011, le Casse di Previdenza privatizate sono state compulsate a redigere bilanci tecnici che evidenzino la stabilità della gestione previdenziale per un arco temporale di cinquanta anni.
 
In difetto, la disposizione citata prevede l'automatico passaggio al sistema contributivo di calcolo della pensione ma solo in relazione alle maturande anzianità di contribuzione.
 
La norma, quindi, costituisce, ad avviso di chi scrive, l'ennesima irragionevole penalizzazione a danno dei neoiscritti agli enti previdenziali privatizzati che saranno costretti, verosimilmente, a sostenere il peso di una contribuzione vieppiù crescente per poter ripianare un debito che la norma stessa cristallizza nel momento in cui impone il calcolo contributivo solo con riferimento alle anzianità contributive future senza prevedere alcuna misura di riequilibrio in favore delle giovani generazioni (se non un "esilissimo" contributo di solidarietà del 1% a carico dei già pensionati).

La norma ripropone, per via legislativa, implicitamente il vincolo del pro rata (che la Legge n 335 del 1995 impose in via generalizzata nel passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo) nel passaggio ad un diverso sistema di calcolo garantendo, ai già iscritti agli enti di previdenza libero professionali, il precedente insostenibile sistema di calcolo senza che tale garanzia sia imposta da alcun principio costituzionale.

Se il passaggio al sistema contributivo è imposto da un sistema che precedentemente garantiva a chi avesse versato contribuzione ridotta di percepire una pensione ben più alta di quella che risulterebbe dalla trasformazione in rendita del montante contributivo accumulato e se, come ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale, il principio del pro rata non trova un fondmanento costituzionale in quanto l'aspettativa pensionistica si fa diritto solo nel momento dell'accesso alla pensione, non ha, ad avviso di chi scrive, logica alcuna quella di contnuare ad imporre, espressamente od implicitamente, il rispetto del vincolo cogente del pro rata nel passaggio da un sistema all'altro.

Seguendo, tuttavia, l'impostazione legislativa costante che impone tale irragionevole vincolo, al fine di ripartire equamente il debito cristalizzato tra generazioni, in questo articolo, riteniamo opportuno presentare un modello di sistema contributivo che, sfruttando gli elementi di flessibilità del sistema stesso, consente di realizzare il principio della solidarietà integenerazionale che costituisce una frequente enunciazione di principio della recente produzione normativa previdenziale.
 
Il sistema contributivo è fondato su due aliquote:
 
l'aliquota di finanziamento e, cioè, la percentuale sul reddito o sulla retribuzione che determina l'ammontare della contribuzione dovuta;
 
l'aliquota di computo e, cioè, la percentuale sul reddito o sulla retribuzione che determina il montante contributivo indivudale che, all'età del pensionamento, viene trasformato in rendita pensionistica.

Aliquota di computo e di finanziamento possono ma non debbono coincidere (di regola coincidono nei sistemi di previdenza dei liberi professionisti). Ad esempio è possibile prevedere che l'aliquota di computo sia più alta dell'aliquota di finanziamento per garantire un trattamento pensionistico più alto o, al contrario, è possibile prevedere un'aliquota di computo più bassa dell'aliquota di finanziamento con la conseguenza che il montante contributivo che sarà trasformato in rendita pensionistica sarà di ammontare più basso rispetto all'ammontare complessivo della contribuzione versata.
 
Nell'ambito del passaggio da un sistema diverso al sistema contributivo, un ulteriore elemento di flessibilità è quello dell'opzione per il calcolo con metodo contributivo in ordine all'intera anzianità contributiva maturata con rinuncia al pro rata.
 
Ciò premesso in ordine agli elementi di flessibilità del sistema contributivo (che venga adottato a partire da un sistema diverso), queste le linee guida che riteniamo percorribili per la realizzazione di una reale equità tra generazioni.

1) L'aliquota di computo per coloro che abbiano una pensione calcolata esclusivamente con sistema contributivo dovrebbe essere più alta rispetto all'aliquota di finanziamento (la maggiorazione percentuale dovrebbe in ogni caso armonizzarsi con le risultanze del bilanciuo tecnico).

2) L'aliquota di computo dovrebbe ridursi rispetto a quella di finanziamento per gli iscritti che vantino anzianità contributiva maturata sotto la vigenza del precedente sistema secondo una formula che prenda in considerazione tale ultima anzianità e una riduzione dell'aliquota di computo direttamente proporzionale rispetto all'anzianità vantata sotto la vigenza del precedente sistema (qualcosa di simile è stato di recente deliberato dalla CNPADC - vedi ). L'applicazione di tale formula dovrebbe comportare che gli iscritti con maggiore anzianità contributiva maturata sotto la vigenza del precedente sistema, abbiano un'aliquota di finanziamento più alta rispetto all'aliquota di computo.

3) Ogni iscritto che abbia una quota pensionistica da calcolarsi con metodo diverso da quello contributivo potrà optare, in alternativa al calcolo misto, per il calcolo della sua pensione con metodo interamente contributivo (con aliquota di computo più alta dell'aliquota di finanziamento, così come per gli iscritti che abbiano esclusivamente accrediti contributivi sotto la vigenza del nuovo sistema).

4) Lo stesso meccanismo dell'opzione potrebbe, a nostro avviso, legittimare la previsione di un contributo di solidarietà a carico dei già pensionati che potranno optare, in ordine ai ratei futuri della loro pensione, per il ricalcolo secondo il sistema contributivo anzichè subire il prelievo del contributo di solidarietà.

In sostanza la garanzia dell'opzione rende, a nostro avviso, automaticamente, equo il sistema in quanto ciascun iscritto o pensionato è messo nella condizione di poter scegliere tra conseguire una pensione con calcolo analogo a quello previsto per le nuove generazioni o conservare i privilegi del precedente sistema, subendo le penalizzazioni che saranno contestualmente inserite nella disciplina del nuovo sistema di calcolo contributivo della pensione.
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