accertamento preventivo per la composizione della lite modello

 

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L'accertamento tecnico preventivo finalizzato alla composizione stragiudiziale della controversia di cui all'art. 696 bis cpc è stato introdotto, nel corpo del codice di rito, dalla Legge n 80 del 2005.

I presupposti in presenza dei quali può essere domandato l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 bis cpc sono diversi da quelli per l'accertamento tecnico di cui all'art. 696 cpc; in particolare, l'istanza può essere presentata anche laddove non vi sia l'urgenza.
 
L'azione cautelare è rivolta all'accertamento ed alla relativa determinazione del credito derivante dalla mancata o inesatta esecuzione di un'obbligazione contrattuale o da fatto illecito.
 
Il giudice provvede ai sensi deli artt. 694 e 695 cpc.

Il consulente nominato dal Giudice ha l'obbligo di tentare la conciliazione della controversia prima del deposito della relazione peritale. In caso di esito positivo della conciliazione, il relativo verbale riceve efficacia esecutiva con decreto del giudice, con la possibilità di intraprendere tutte le forme di esecuzione, nonchè il potere di iscrivere ipoteca giudiziale.
 
In caso di fallimento della conciliazione, ognuna delle parti può chiedere di acquisire la relazione nel successivo giudizio di merito.


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE (oppure)
TRIBUNALE DI. . . . . . .
RICHIESTA DI CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA,
EX ART. 696-BIS C.P.C., AL FINE DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE

 

proposta da: . . . . . . .. con Avv.. . . . . . ..

CONTRO

. . . .

Ill.mo Sig. Giudice di pace (oppure) Presidente,

il Sig.. . . . . . .., codice fiscale n. ...., domiciliato in. . . . . . .., via. . . . . . .., n.. . . . . . .., presso lo studio dell'Avv.. . . . . . .., codice fiscale n. . . . . ., che lo rappresenta e difende per procura stesa a margine del presente atto (oppure) in calce al presente atto

PREMESSO

- che con contratto stipulato in data. . . . . . .., il Sig.. . . . . . .. residente in. . . . . . .., via. . . . . . .., n.. . . . . . .., si è obbligato a. . . . . . ..;

- che lo stesso non ha eseguito la propria obbligazione contrattuale come risulta da. . . . . . .. che si allega;

- che intende chiedere consulenza tecnica preventiva al fine dell'accertamento (oppure) della determinazione dei crediti derivanti dalla predetta mancata esecuzione di obbligazioni contrattuali in modo da addivenire ad una composizione della lite;

tutto ciò premesso

CHIEDE

che la S.V.Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., previa comparizione delle parti, nominare un consulente tecnico d'ufficio, esperto in. . . . . . .., cui affidare il predetto incarico.

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax . . . . . . o all'indirizzo di posta elettronica certificata . . . . . . . .@. . . . . .it.
. . . . ., lì. . . . . . ..
(Avv.. . . . . . ..)
(PROCURA ALLE LITI, SE NECESSARIA)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI. . . . . . ..
IL CANCELLIERE

ARTICOLO  696  BIS
Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (1).

[I]. L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

[II]. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

[III]. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

[IV]. Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

[V]. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.


[VI]. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.


(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e-bis) n. 6 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.



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