il tentativo e il verbale di conciliazione

A seguito del DL n 35 del 14.3.2005, cov in legge n 80 del 14 maggio 2005, come noto il tentativo di conciliazione non deve essere più esperito dal giudice nel corso della prima udienza di trattazione di cui al rinnovato art. 183 cpc; il tentativo deve, infatti, essere esperito solo laddove vi sia richiesta congiunta delle parti in un'udienza all'uopo fissata ex art. 185 cpc. Ove la conciliazione riesca si formerà il processo verbale di conciliazione della convenzione conclusa e tale processo verbale costituirà titolo per avviare l'eventuale azione esecutiva. Tra le novità di rilievo in ordine all'esperimento del tentativo di conciliazione vi è la facoltà, per la parte, di delegare il proprio avvocato come procuratore speciale (e ciò non è una novità) nonchè la facoltà per il difensore di autenticare la sottoscrizione della parte (e ciò è una novità in quanto in porecedenza era necessario produrre la procura con sottoscrizione autenticata - di norma da un notaio)

TRIBUNALE DI ....
VERBALE D'UDIENZA CONTENENTE ISTANZA CONGIUNTA
DI COMPARIZIONE DELLE PARTI PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
nella causa n. .... tra .... rappresentato e difeso dall'Avv. .... attore e il Sig. .... rappresentato e difeso dall'Avv. ...., convenuto
L'anno ...., il giorno ...., del mese di ...., alle ore ...., nel Tribunale di ...., innanzi al Dott. .... Giudice Istruttore (con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere) sono comparsi l'Avv. .... procuratore dell'attore e l'Avv. .... procuratore del convenuto.
Entrambi i predetti procuratori fanno richiesta congiunta di comparizione delle parti per essere liberamente interrogati in modo da provocarne la conciliazione ....
Il Giudice Istruttore,
preso atto di quanto sopra, fissa per la comparizione personale delle parti l'udienza del ...., alle ore .... onde esperire a seguito di libero interrogatorio il tentativo di conciliazione .
L.C.S.
IL CANCELLIERE IL GIUDICE ISTRUTTORE
.... ....
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