istanza fallimento - iniziativa del debitore

ricorso per la dichiarazione del fallimento su iniziativa del debitore - presupposti legittimanti, documentazione ed un modello di ricorso
 
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RD n 267 del 16 marzo 1942

Iniziativa per la dichiarazione di fallimento (1).
Art. 6
 
Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.


Procedimento per la dichiarazione di fallimento (1) (2).
Art. 15

Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni (3).
 
Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento e' volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; puo' richiedere eventuali informazioni urgenti.

I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli stessi.
 
Il tribunale puo' delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.
 
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
 
Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e' complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 1.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 13 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 1970, n. 141, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nel testo precedente la modifica, nella parte in cui esso non prevedeva l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale procedimento.
(3) Per la sostituzione del presente comma, vedi l'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, non ancora convertito in legge. Per l'applicazione delle disposizioni da esso introdotte, vedi il comma 3 del medesimo articolo 17 del D.L. n. 179 del 2012, non ancora convertito in legge.

 
Art.16
Sentenza dichiarativa di fallimento (1).

Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non e' stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessita' della procedura;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.
(1) Articolo modificato dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 5, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007.




TRIBUNALE DI ....
Sezione Fallimenti
RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Il Sig. .... nato a .... il ...., residente in ...., via ...., n. ...., codice fiscale n. ....,
 
PREMESSO
 
- è titolare dell'impresa commerciale "...." esercente .... in ...., via ...., n. ...., codice fiscale n. ....,;
 
- che a causa di .... non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
 
- che trovandosi in stato d'insolvenza ha intenzione di chiedere la dichiarazione del proprio fallimento;
 
tutto ciò premesso

CHIEDE
 
- che l'illustrissimo Tribunale di .... voglia, ai sensi dell'art. 6 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dichiarare il suo fallimento.
 
All'uopo deposita presso l'Ufficio di Cancelleria di codesto Tribunale ai sensi dell'art. 14 R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
 
1) le seguenti scritture contabili e fiscali obbligatorie relative ai tre esercizi precedenti (oppure) dall'inizio dell'impresa: ....;
 
2) lo stato particolareggiato ed estimativo dell'attività;
 
3) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
 
4) il prospetto dei ricavi lordi relativi a ciascuno degli ultimi tre esercizi;
 
5) l'elenco nominativo dei creditori che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della predetta impresa con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
Dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge al n. .... di telefax (oppure) all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
...., lì ....
....
(firma)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....
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