La notificazione alle società ex art. 145 cpc

Art. 145 cpc

Notificazione alle persone giuridiche.
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.

 

Art. 145 c.p.c.

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
Ad istanza dell'Avv. ...., con studio a ...., via ...., n. ...., nella qualità di procuratore domiciliatario di ...., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del .... di .... ho notificato il suesteso atto alla Soc. ...., in persona del suo amministratore pro tempore, nella sua sede sita a ...., via ...., n. ...., ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di ....
...., lì ....
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

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