modello ricorso opposizione intimazione pagamento per crediti contributivi

 

TRIBUNALE DIXXXXXXXXXXXXX

SEZIONE LAVORO

Ricorso in opposizione ex artt. 442 e 615 c.p.c.

 e istanza incidentale di sospensiva

Per

XXXXXXXXXXXXXXXXX snc, in persona del proprio legale rappresentante p.t., XXXXXXXXXXXXXXXXX, con sede legale in………………., via………………., rappresentata e difesa giusta delega in calce al presente atto, dall’Avv……………………..nel cui Studio in Via…………………….., ha eletto domicilio

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (P.IVA 13756881002), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Via Grezar 14

E nei confronti di

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., (P.IVA 02121151001), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21 e della Direzione provinciale di Perugia, in persona del Direttore p.t., con sede in Perugia, Via Canali n. 5

AVVERSO

Intimazione di pagamento n. XXXXXXXXXXXXXXXX con riferimento agli avvisi di addebito n. XXXXXXXXXXXXXX e n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ed ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e consequenziale.

FATTO

- Alla società odierna ricorrente, in data XXXXXXXXXXXXXX è stata notificata l’intimazione di pagamento n. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per un presunto debito complessivo di euro XXXXXXXXXXXXXX, portato dagli atti (cartelle esattoriali e avvisi di addebito) indicati nella sezione Dettaglio delle somme da pagare.

L’odierna opposizione attiene, per quanto di giurisdizione e competenza del Giudice adito, gli avvisi di addebito n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX relativi a contributi somme aggiuntive asseritamente spettanti ad INPS per l’anno XXXXXXXXXXXX, per un importo complessivamente pari ad euro XXXXXXXXXXXXXXXX.

Le pretese contributive di cui all’intimazione di pagamento opposta nella presente sede sono state illegittime poste in riscossione e, comunque, illegittime ed infondate per i seguenti motivi di

DIRITTO

NULLITA’ DELLA NOTIFICA DELL’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

La notifica dell’intimazione di pagamento opposta, effettuata a mezzo pec dall’Agente della riscossione, è da qualificarsi inesistente in quanto proveniente da indirizzi del mittente non presenti nei pubblici elenchi.

In particolare, l’atto impugnato risulta trasmesso da indirizzo PEC non risultante tra quelli indicati nei pubblici registri.

Da verifica dell’indirizzo PEC di Agenzia delle Entrate – Riscossione (P.Iva 13756881002), infatti, emerge che a detto Ente sono assegnati i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

da REGINDE Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; da INIPEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; da IPA: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

La notifica deve quindi ritenersi inesistente o, comunque, insanabilmente nulla, considerando che la notificazione con modalità telematica deve essere eseguita ricorrendo ad indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi (Corte di Cassazione, ordinanza n. 17346/2019).

L’art. 3 bis comma 1, della L. 53/1994, infatti, stabilisce testualmente che: “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, con l’obbligo per il notificante di dichiarare nella relazione di notificazione “l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto”.

Detto principio è stato ribadito dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 3093 del 10 febbraio 2020, la quale ha altresì precisato che l’elencazione dei Pubblici Registri non è esclusiva ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell’indirizzo al soggetto.

A tale riguardo, significativa e consolidata risulta la giurisprudenza del giudice tributario nel senso che la notificazione possa essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi (cfr. CTP Roma n. 601/2020; CTP Roma n. 2799/2020; CTP Roma 9274/2020; CTP Roma n. 5589/2021; CTP Roma n. 4132/2021; CTP Taranto n. 403/2019; CTP Perugia, n. 379/2019; CTP Bari n. 447/2020; CTP Napoli, 5232/2020; Tribunale Torre Annunziata, n. 1409/2018; CTP Ragusa, 10.11.2021 n. 1355) .

Alla luce di quanto precede, la notifica dell’intimazione di pagamento n. XXXXXXXXXXXXXXXXX deve essere dichiarata priva di effetti giuridici, essendo stata effettuata con modalità contrastanti con la richiamata normativa.

SULLA MANCATA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI PRESUPPOSTI

Ferme le deduzioni che precedono, l’intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione risulta illegittimamente posta in essere attesa la mancata notificazione degli avvisi di addebito n. XXXXXXXXXXXXXXXXX e n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presupposti.

D’altronde, è noto che costituisce onere dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e/o dell’ente creditore allegare e documentare di avere provveduto alla rituale notificazione degli avvisi di addebito e/o delle cartelle esattoriali i cui crediti sono contestati nella presente sede.

Si rileva, a tale riguardo, che l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato (Cass. Sez Unite n. 16412/2007). La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 5791 del 4.3.2008 ha statuito a tal riguardo che: “…la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato dato che la correttezza del procedimento è assicurata mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di garantire l’esercizio del diritto di difesa del contribuente”.

NEL MERITO, SULLA INTERVENUTA ESTINZIONE DEL CREDITO PER LA MATURATA PRESCRIZIONE

Fermo quanto sopra eccepito il linea preliminare, i crediti portati dagli avvisi di addebito sopra indicati sono estinti per prescrizione.

E’ noto che ai crediti di natura contributiva, deve applicarsi il termine di prescrizione di 5 anni di cui ai commi 9 e 10 della l. n. 335 del 1995.

Al riguardo, come chiarito dalle SS.UU. della Cassazione Civile con la sentenza 17/11/2016 n° 23397, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo), nel caso di specie insussistente.

Ciò posto, l’intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione deve essere qualificata illegittima in quanto posta in essere con riferimento a crediti già estinti per prescrizione.

A tale riguardo, infatti, premesso che non risulta, a parte ricorrente, l’avvenuta notificazione degli avvisi di addebito n XXXXXXXXXXXXXX e n XXXXXXXXXXXXXXXXX, deve, altresì, osservarsi che, anche laddove essi fossero stati notificati nelle date indicate nell’intimazione di pagamento la prescrizione estintiva quinquennale, in mancanza di atti interruttivi intermedi, risulterebbe nondimeno maturata.

 

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Considerata la fondatezza dei motivi suesposti e considerato altresì che la riscossione coattiva del carico iscritto a ruolo per l’importo indicato sarebbe di grave pregiudizio per il ricorrente, deve ritenersi sussistente nel caso che occupa anche il periculum in mora, visto e considerato che sussiste il pericolo di un danno grave e irreparabile data la ingente somma richiesta per la quale l’Agente della riscossione intende agire esecutivamente.

Si chiede, pertanto, la sospensione della efficacia esecutiva dell’intimazione di pagamento opposta

***

Tanto premesso, la società XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

All’Ill.mo Tribunale adito, affinché, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, 

In via cautelare

- Sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, l’intimazione di pagamento opposta nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale; nel merito annullare e/o dichiarare inefficace l’intimazione di pagamento opposta; in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui agli avvisi di addebito n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sono estinti per prescrizione

Con vittoria di spese e competenze di patrocinio, da distrarsi.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad euro XXXXXXXXXXXXXXXXXX

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