modello ricorso per licenziamento individuale

Un modello di ricorso per impugnare il licenziamento individuale intimato per giusta causa in caso di azienda con più di 18 dipendenti, richiesta di reintegra nel posto di lavoro
 
Il ricorso per impugnare un licenziamento indivudale può fondarsi sull'inconsistenza sostanziale degli addebiti o dei fatti giustificativi o su motivi che attengono al procedimento disciplinare seguito al fine di giungere alla sanzione espulsiva.



TRIBUNALE DI ....

- Sezione lavoro -

Ricorso ex art. 414 c.p.c.
 
per
 
il sig. ...., C.F. .... nato a .... e residente in .... alla via ...., rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto dall'avv. ...., C.F. .... ...., PEC..................................FAX............................. presso il cui studio in .... alla via .... n. .... elegge domicilio per tutti gli effetti di legge;art. 414 c.p.c.

contro
 
la soc ....,PI ......, in persona del AU legale rappresentante pro tempore, con sede in...............................;
 
 
Fatto
 
1) Il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente, dal .... al ....[data del licenziamento], inquadrato nella qualifica di.... livello del CCNL....................... con mansioni di ....;


2) Con nota del .... al ricorrente veniva contestata la seguente infrazione disciplinare..............................;


3) Con nota del .... il ricorrente forniva alla società resistente le proprie giustificazioni chiedendo di essere sentito al riguardo;

4) L'audizione del ricorrente si teneva il giorno............alla presenza del rappresentante sindacale nominato dal ricorrente e, in detta occasione, il ricorrente contestava, così come già fatto in sede di giustificazioni formali, la fondatezza degli addebiti in punto di fatto;

5) Con raccomandata A/R del .... il ricorrente ha impugnato in via stragiudiziale il licenziamento, in quanto illegittimo e affetto da annullabilità, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione ai sensi dell'art. 32 della l. n. 183/2010;
 
6) La società odierna resistente occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori [l'onere della prova del requisito dimensionale è della società resistente];

7) Con istanza depositata in data .... il ricorrente ha richiesto l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinnanzi alla DPL competente per territorio, tenutosi in data .... e conclusosi con esito negativo, come si evince dal verbale che si allega [il punto relativo all'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorioo di conciliazione è da inserire solo per i giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore della l. n. 183/2010 Successivamente il predetto punto va inserito solo nel caso in cui il tentativo sia volontarioo o si tratti di un contratto certificato. Nel primo caso andrà inserito: Ai sensi dell'art. 411 c.p.c., si specifica che le parti hanno richiesto alla .... [sede] l'esperimento di un tentativo di conciliazione (di cui si allegano gli atti) e che esso ha avuto esito negativo. Nel secondo caso: Trattandosi di contratto certificato da [sede certificatrice], il ricorrente ha promosso il previo tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 80, comma 4, d.lgs. n. 276/2003, avanti l'ente certificatore; il predetto tentativo ha avuto esito negativo, come da verbale che si allega].

Il provvedimento di licenziamento per giusta causa intimato all'odierno ricorrente è nullo o illegittimo per i seguenti specifici motivi di

Diritto
 
In via preliminare - sull'illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7 della L. n. 300 del 1970
 
In caso di violazione di una o più delle norme che regolano il procedimento disciplinare, esse vanno evidenziate come primi motivi d'illegittimità del licenziamento
 
 In via preliminare preme evidenziare che il licenziamento intimato al ricorrente è illegittimo per i seguenti motivi:
 
a)  difetta il requisito della tempestività della contestazione rispetto alla commissione del fatto,
 
b) difetta il requisito della tempestività del licenziamento rispetto alla contestazione dell'addebito;
 
c) difetta la necessaria specificità della contestazione dell'addebito;
 
d) difetta la preventiva contestazione della recidiva in sede di contestazione dell'addebito ove la recidiva stessa rappresenti elemento costitutivo del licenziamento disciplinare comminato;
 
e) non vi è stata l'affissione del codice disciplinare ( laddove il licenziamento disciplinare sia stato comminato per specifici fatti previsti dalla contrattazione collettiva)

nfondatezza dei motivi posti a fondamento del licenziamento e sproporzione del provvedimento espulsivo
 
L'onere di provare la condotta che controparte ha posto ha fondamento dell'intimato licenziamento grava integralmente su parte resistente in quanto il ricorrente, sia in sede di giustificazioni scritte, sia in sede di audizione orale ha sempre chiarito come i fatti si siano svolti in guisa totalmente differente dalla ricostruzione offerta dalla resistente nella lettera di contestazione; in particolare, il ricorrente contesta di aver mai........................e tanto meno di aver proferito le parole............................


La resistente, senza alcuna plausibile giustificazione, ha ritenuto di non reputare veritiere le affermazioni che i Sigg.ri..............................hanno rilasciato al ricorrente e che il medesimo ha prodotto in allegato alla lettera di giustificazione (comprovanti la reale dinamica ei fatti) ritenendo, si presume, di attribuire maggiore credibilità alla dichiarazione del Sig..................coinvolto personalmente nella vicenda per cui è causa.
 
Pur nel ribadire l'insussistenza del presupposto di fatto legittimante la sanzione espulsiva comminata, deve altresì rilevarsi che lo stesso fatto addebitato, ancorchè (e così non è) fosse stato vero, non sarebbe comunque stato idoneo a legittimare un licenziamento per giusta causa che., come noto, deve essere adottato nel rispetto del principio della proporzionalità
 
E' pacifico, sia in dottrina sia in giurisprudenza, che, ai fini di un'adeguata valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione, il Tribunale adito dovrà tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato la condotta addebitata al lavoratore, così da poter valutare nel caso concreto se essa sia idonea o meno a compromettere l'elemento fiduciario tipico del rapporto di lavoro, ovvero a ingenerare nel datore di lavoro dubbi sulla futura correttezza degli adempimenti.

Ora, considerando che il ricorrente ha sempre operato nel massimo rispetto delle regole e delle direttive aziendali, svolgendo con professionalità e diligenza le mansioni ed i compiti affidatigli, senza mai contravvenire ai propri doveri, bensì garantendo il
funzionamento e l'operatività aziendale, non pare che l'episodio ascritto denoti alcun intento fraudolento e sia di gravità tale da compromettere il legame fiduciario legittimando la massima sanzione espulsiva.
 
 
 
 
Tanto esposto e considerato il Sig............................... come sopra rappresentato e difeso
 
CHIEDE
 
che l’Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di..............., in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l’udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l’accoglimento delle seguenti
 
CONCLUSIONI
 
1. Dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento per giusta causa comunicato dalla .... al .... con nota del ...., e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, l. n. 300/1970, ...., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro.

3. Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione.

4. In via subordinata, in caso di applicabilità del regime della tutela obbligatoria, condannare ai sensi dell'art. 8, l. n. 604/1966, così come novellato dall'art. 2, l. n. 108/1990, la società .... alla riassunzione del sig. .... nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica entro il termine di tre giorni, o in alternativa al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite
 
5. In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

Si chiede prova per testi con i Sigg.ri........................sui capitoli della premessa in fatto da intendersi come capitoli di prova emendati di ogni componente valutativa; sui medesimi capitoli si chiede che il Giudice voglia ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta


[luogo e data] ....

L'Avvocato [firma] ....


[luogo e data] ....

L'Avvocato [firma] ....
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