perquisizione e sequestro avviso di deposito art 366 cpp

deposito verbali di perquisizione e sequestro - modello di avviso del PM di deposito del verbale degli atti cui il difensore ha diritto di assistere ex art. 366 cpp

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso  il Tribunale di Roma

PROC. N. *

 AVVISO DI DEPOSITO DI  VERBALI  DI ATTI CUI IL DIFENSORE HA DIRITTO DI ASSISTERE
- ARTT. 366 CPP -

 


Il Pubblico Ministero, ricevuti i verbali di PERQUISIZIONE/SEQUESTRO nei confronti di

 

 

 

 

 


letti gli atti del procedimento suindicato, rilevato che è necessario dare avviso del deposito dei verbali di _______________________________________________________________________
al difensore degli indagati già nominato;

 

 

 


AVVISA


L’avv.__________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________

 


Che nella propria segreteria, Ufficio del PM .......... piano st. .............Palazzo .........  – Via................. sono depositati i verbali e i decreti di sequestro e che ai sensi dell’art. 366 cp ha facoltà di esaminarli ed ottenerne copia nei cinque giorni successivi alla notifica;
Si notifichi a mezzo Uff. Giud.

 


Roma,


                                IL PUBBLICO MINISTERO
                                    (dott...............)

 

 

Art. 366 cpp
Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori.

1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni [268], i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere [350, 352, 3532, 354, 360, 364, 365], sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia [116] nei cinque giorni successivi [118 att.]. Quando non è stato dato avviso del compimento dell'atto [356, 365], al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia (1).
2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 127 (2).
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