ricorso lavoro in materia di part time

Modello di ricorso ex art. 414 cpc in tema di part time in caso di eccedenza dell'orario di lavoro effettivo rispetto a quello indicato nel contratto: differenze retributive e risarcimento del danno
 
Il contratto di part time è disciplinato dal D.Lgs. n 61 del 2000; deve redigersi in forma scritta e nel contratto debbono essere chiaramente indicati a) l'orario lavorativo; b) la distribuzione dell'orario. L'eventuale previsione di clausole elastiche, per i contratti part time verticali o misti o l'effettuazione di lavoro supplementare rispetto a quello stabilito nel contratto di part time orizzontale debbono rispettare i vincoli stabiliti dall'art. 3 del D.Lgs. n 61 del 2000; in particolare è richiesto sempre il consenso del lavoratore e le clausole elastiche debbono essere pattuite con accordo scritto. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n 61 del 2000 comporta, oltre all'obbligo di corrispondere la retribuzione con riferimento all'orario effettivo anche l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di risarcire il danno
 
 
AVANTI IL TRIBUNALE DI ....

- Sezione lavoro -

ricorso ex art. 414 cpc

per
 
la sig.ra ...., C.F. .... nata a .... e residente in .... alla via ...., rappresentata e difesa giusta procura a margine del presente atto dall'avv. ...., C.F. .... ...., PEC..................................FAX............................. presso il cui studio in .... alla via .... n. .... elegge domicilio per tutti gli effetti di legge;
contro
 
la soc ....,PI ......, in persona del AU legale rappresentante pro tempore, con sede in...............................;
 

Fatto

1) La ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in favore della società convenuta dal .... al .... in qualità di .... Ccnl ...., svolgendo diverse mansioni ricomprese nella qualifica contrattuale (fra cui quelle di ....).

2) Il contratto individuale prevedeva un orario di lavoro dalle 9,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì, per un totale di venti ore settimanali.

3) Il datore di lavoro imponeva di fatto all'odierna ricorrente un quotidiano superamento dell'orario di lavoro esigendone la presenza, durante l'orario pomeridiano, dalle 14.00 alle 16.00
 
4) Con raccomandata n. ...., chiedeva alla Direzione provinciale del lavoro di .... l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. A seguito di convocazione, la Commissione di conciliazione redigeva verbale di mancata comparizione constatando l'assenza del datore di lavoro [il punto relativo all'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorioo di conciliazione è da inserire solo per i giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore della l. n. 183/2010. Successivamente il predetto punto va inserito solo nel caso in cui il tentativo sia volontarioo o si tratti di un contratto certificato. Nel primo caso andrà inserito: Ai sensi dell'art. 411 c.p.c., si specifica che le parti hanno richiesto alla ....[sede] l'esperimento di un tentativo di conciliazione (di cui si allegano gli atti) e che esso ha avuto esito negativo. Nel secondo caso: Trattandosi di contratto certificato da [sede certificatrice], il ricorrente ha promosso il previo tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 80, comma 4, d.lgs. n. 276/2003 avanti l'ente certificatore; il predetto tentativo ha avuto esito negativo, come da verbale che si allega].

Diritto

a) Differenze retributive

Per lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori all'orario di lavoro indicato nel contratto individuale, la sig.ra .... ha diritto al riconoscimento delle differenze retributive, come da conteggio allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

b) Risarcimento del danno per mancato rispetto dell'orario di lavoro part-time.

La ditta convenuta, violando in maniera pressoché quotidiana il limite di collocazione temporale della prestazione lavorativa stabilito nel contratto di lavoro, imponeva, di fatto, un orario di lavoro elastico alla lavoratrice in manifesta violazione del d.lgs. n. 61/2000, art. 3, commi 7-9 a mente del quale clausole elastiche possono essere apposte ad un contratto part time solo previo consenso del lavoratore formalizzato mediante specifico patto scritto. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del D.LGS. 10 settembre 2003, n. 276, la ricorrente ha dunque il diritto a conseguire il risarcimento del danno.

Sotto il profilo risarcitorio, mette conto rilevare come l'utilizzo elastico, in violazione della legge, dei limiti temporali di collocazione della prestazione lavorativa indicati in contratto è condotta idonea a produrre danni esistenziali, stante la sottrazione alla lavoratrice della facoltà di programmare con sufficiente autonomia il proprio tempo libero. Il danno potrà essere valutato in via equitativa, alla luce della prevalente giurisprudenza di merito che, in casi consimili, ha riconosciuto il diritto dei lavoratori a percepire una somma pari al 50% della retribuzione effettivamente percepita (Cass. n. 2009/1996).

* * *
 
 
Tanto esposto e considerato la Sig.ra............................... come sopra rappresentato e difeso
 
CHIEDE
 
che l’Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di..............., in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l’udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l’accoglimento delle seguenti
 
CONCLUSIONI
 
 

Voglia il Tribunale adito:

a) Accertato lo svolgimento di ore lavorative ulteriori rispetto a quelle indicate nel contratto individuale di lavoro, condannare la società .... con sede in ...., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive, come da conteggio allegato al presente ricorso e parte integrante dello stesso ammontanti ad euro ...., o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; oltre alla corresponsione all'Inps di tutti i conseguenti contributi assicurativi e previdenziali dovuti e non versati.

b) Accertata la violazione dei limiti temporali di collocazione e di durata dell'orario di lavoro part-time, ed accertato il danno conseguentemente patito dalla lavoratrice, condannarsi la ...., con sede in .... via ...., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, valutato in via equitativa, nella misura del 50% della retribuzione effettivamente percepita dalla lavoratrice nel corso del rapporto di lavoro, o alla maggior o minor somma ritenuta equa dal Giudicante. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite

In via istruttoria

Si richiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di fatto esposte in premessa da intendersi come altrettanti capitoli di prova preceduti dalla locuzione vero che nonchè sulle seguenti ulteriori circostanze, si indicano, quali testimoni, i Sigg.ri.....................residenti in................:

1) vero che ....


Con richiesta, ove ritenuto opportuno, di CTU contabile al fine di determinare il corretto ammontare delle differenze retributive e previdenziali dovute.
 
Si producono i seguenti documenti:

....

Con osservanza.

[luogo e data] ....

L'Avvocato [firma] ....
RICHIEDI CONSULENZA