ricorso per interdizione

Modello di ricorso per la dichiarazione di interdizione del maggiore di età e del minore emancipato in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi

 

 

Art 414 cc
Persone che possono essere interdette (1).


[I]. Il maggiore di età [2] e il minore emancipato [390], i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti [417 ss., 429; 40 att.; 643 c.p.] quando ciè è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 42l. 9 gennaio 2004, n. 6. Il testo precedente recitava: «Persone che devono essere interdette. [I]. Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti».

Art 417 cc
Istanza d'interdizione o di inabilitazione.

[I]. L'interdizione e la inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente (1), dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero [418; 69, 712 ss. c.p.c.].
[II]. Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero [69, 712 ss. c.p.c.] (2).
(1) Le parole da «possono» a «convivente» sono state sostituite alle parole «possono essere promosse dal coniuge» dall'art. 5 l. 9 gennaio 2004, n. 6.
(2) Comma così modificato dall'art. 146 l. 24 novembre 1981, n. 689.


Art 419 cc
Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori.


[I]. Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando [714 c.p.c.].
[II]. Il giudice [40 att.] può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico [61 c.p.c.]. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.
[III]. Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando [420, 422; 714, 716 c.p.c.].

Art 421 cc
Decorrenza degli effetti della interdizione e dell'inabilitazione.


[I]. L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza [427], salvo il caso previsto dall'articolo 416.

 

 

 

TRIBUNALE DI ....
RICORSO PER INTERDIZIONE EX ART. 712 C.P.C.

 

Il Sig. ...., codice fiscale n. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., codice fiscale n. ...., che lo rappresenta e difende per procura ....

PREMESSO

 

- che sua sorella .... nata a ...., il .... e residente in ...., via ...., n. ...., nubile, a causa di .... si trova in condizione di infermità di mente che la rende assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi;
- che molti sono gli episodi insensati compiuti dalla stessa, come ad esempio ....;
- che la stessa è titolare di un'azienda di ....;
- che tale azienda a causa della malattia della predetta sorella sta andando in rovina;
- che gli unici parenti entro il quarto grado sono oltre al ricorrente, i propri genitori .... nato a ...., il .... e ...., nata a ...., il .... entrambi residenti in ...., via ...., n. ....; tutto ciò premesso

CHIEDE

 

che l'On. Tribunale di .... voglia, ai sensi dell'art. 712 c.p.c., pronunciare l'interdizione della suddetta sorella essendo ciò necessario per assicurare la sua adeguata protezione.
Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax . . . . . . o all'indirizzo di posta elettronica certificata . . . . . . . .@. . . . . .it.
...., lì ....
Avv. ....
(PROCURA ALLE LITI, SE NECESSARIA)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....

 

 

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