il cancelliere e l'ufficiale giudiziario

Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario, le attività di competenza secondo il codice di rito e la responsabilità

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ARTICOLO  57

Attività del cancelliere.

[I]. Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.

[II]. Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale [126, 130; 44, 46 att.].

[III]. Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.

ARTICOLO  58

Altre attività del cancelliere.

[I]. Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio [1682] e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni [136] e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

 

ARTICOLO  59

Attività dell'ufficiale giudiziario.

[I]. L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti [137 ss.] e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

ARTICOLO  60

Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario.

[I]. Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:

1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;

2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave [162 2].

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