il giudice dell'esecuzione e il fascicolo dell'esecuzione

Il giudice dell'esecuzione e la formazione del fascicolo dell'esecuzione, le istanze al giudice dell'esecuzione la pubblicità degli avvisi sulle esecuzioni aventi ad oggetto immobili e beni mobili registrati di rilevante valore, le forme delle comunicazioni del giudice dell'esecuzione

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ARTICOLO  484

Giudice dell'esecuzione.

[I]. L'espropriazione è diretta da un giudice.

[II]. La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, [578 2], su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo [488 1] entro due giorni dalla sua formazione [168 2] (1).

[III]. Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175 (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 90lett. a)d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

(2) L'articolo recava un originario terzo comma abrogato dall'art. 90 lett. b) d.lgs. n. 51, cit., con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1, cit., dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, cit., dal 2 giugno 1999.

ARTICOLO  485

Audizione degli interessati.

[I]. Quando la legge richiede, o il giudice ritiene necessario, che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti  il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.

[II]. Il decreto è comunicato [136] dal cancelliere.

[III]. Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione [136 1] alla parte non comparsa.

ARTICOLO  486

Forma delle domande e delle istanze.

[I]. Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso [1251] da depositarsi in cancelleria negli altri casi.

ARTICOLO  487

Forma dei provvedimenti del giudice.

[I]. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.

[II]. Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo 186.

ARTICOLO  488

Fascicolo dell'esecuzione.

[I]. Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

[II]. Il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 91 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

ARTICOLO  489

Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni.

[I]. Le notificazioni [137 ss.] e le comunicazioni [1361] ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto [480 2]; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento [499].

[II]. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione [16, 26].

ARTICOLO  490

Pubblicità degli avvisi.

[I]. Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia [534 2, 570, 576 2, 584 3], un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

[II]. In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto (1) (2).

[III]. Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto (3) una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore (4).

(1) Comma così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 4.1 d.l 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80 con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

Si riporta il testo del comma, come introdotto dall'art. 2 3 lett. e) d.l. n. 35, cit.:

« In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso può essere inserito in appositi siti Internet ».

Si riporta altresì il testo originario del comma:

« In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso è inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario ».

(2) V. d.m. 31 ottobre 2006 recante « Individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile » (G.U. 22 dicembre 2006, n. 297).

(3) Le parole « almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto » sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 4.2 d.l. n. 35, cit., con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

(4) Comma sostituito dall'art. 5276l. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), e in seguito così modificato dall'art. 8046l. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), e successivamente dall'art. 1749 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004.

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