il pignoramento mobliare

Le fasi del pignoramento mobiliare, i compiti dell'ufficiale giudiziario, la ricerca delle cose da pignorare, i nuovi obblighi di comunicazione dei beni da pignorare del debitore esecutato, la custodia dei beni pignorati, intervento dei creditori, richiesta di assegnazione o vendita, udienza per la vendita, vendita con incanto senza incanto e a mezzo di commissionario, distribuzione e controversie in sede distributiva 

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ARTICOLO  513

Ricerca delle cose da pignorare.

[I]. L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo [474] e del precetto [480], può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro [165 att.].

[II]. Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.

[III]. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore [486], può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre (1).

[IV]. In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore [543 2 n. 2] consente di esibirgli.

(1) Comma così modificato dall'art. 92 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

ARTICOLO  514

Cose mobili assolutamente impignorabili.

[I]. Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge [15581 c.c.], non si possono pignorare:

1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto [831 2 c.c.];

2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato (1);

3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

4) [gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore] (2);

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

(1) Numero così sostituito dall'art. unico l. 8 maggio 1971, n. 302.

(2) L'art. 3 l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha abrogato il n. 4.

ARTICOLO  515

Cose mobili relativamente impignorabili (1).

[I]. Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo [817 1 c.c.], possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

[II]. Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.

[III]. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro (2).

(1) In questo articolo e negli artt. 5214, 5301, 3, 4, 5, 5313, 5321-2, 5331, 3, 5341-2, 5352, 5382, 541, 5421-2, 5521, 5531, 5541, 6092, 610, 6112, 6121-2, 613, 6141-2, le parole « giudice dell'esecuzione » sono state sostituite alla parola « pretore » dall'art. 93 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

(2) L'art. 4 l. 24 febbraio 2006, n. 52 ha aggiunto il terzo comma.

ARTICOLO  516

Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo.

[I]. I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo [820 2, 821 1 c.c.] non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia [531 1].

[II]. I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo [5312].

ARTICOLO  517

Scelta delle cose da pignorare (1).

[I]. Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.

[II]. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito [199 2 ss. c.c.] e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

(1) L'art. 5 l. 24 febbraio 2006, n. 52 ha così sostituito l'art. 517.

Si riporta il testo dell'articolo anteriore alla riforma

517. SCELTA DELLE COSE DA PIGNORARE. - [I]. Il pignoramento, quando non v'è pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.

[II]. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione.

ARTICOLO  518

Forma del pignoramento (1).

[I]. L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale [126] nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto [1612 att.]. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.

[II]. Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

[III]. Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

[IV]. Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

[V]. Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

[VI]. Il processo verbale, il titolo esecutivo [474] e il precetto [480] devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione [488 1]. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

[VII]. Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

(1) L'art. 6 l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha così sostituito l'art. 518.

Si riporta il testo dell'articolo anteriore alla riforma

518. FORMA DEL PIGNORAMENTO. - [I]. L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale, nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, determinandone approssimativamente il valore, con l'assistenza, quando occorre, di uno stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.

[II]. Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

[III]. Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

[IV]. Il processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere depositato in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.

ARTICOLO  519

Tempo del pignoramento.

[I]. Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi né fuori delle ore indicate nell'articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (1).

[II]. Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.

(1) Comma così modificato dall'art. 94 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

ARTICOLO  520

Custodia dei mobili pignorati.

[I]. L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito [1992 ss. c.c.] e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento [5172]. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina [166 att.] (1).

[II]. Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore [651 ss.; 1592 att.]; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 95 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

(2) L'art. 7 l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha così sostituito il secondo comma.

Si riporta il testo del secondo comma anteriore alla riforma.

[II]. Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode.

ARTICOLO  521

Nomina e obblighi del custode.

[I]. Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.

[II]. Il custode sottoscrive il processo verbale [126] dal quale risulta la sua nomina.

[III]. Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.

[IV]. Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione (1) e deve rendere il conto a norma dell'articolo 593.

[V]. Quando è depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano (2).

(1) V. sub art. 515.

(2) L'art. 8 l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha aggiunto il quinto comma.

ARTICOLO  522

Compenso del custode.

[I]. Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.

[II]. Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente.

ARTICOLO  523

Unione di pignoramenti.

[I]. L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale [493].

ARTICOLO  524

Pignoramento successivo (1).

[I]. L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati [4932], e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono [518].

[II]. Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento [488 1, 518], se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 525, primo comma (2), ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo 525 (3). In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo [550 3].

[III]. Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo [528] rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2) Le parole « nell'articolo 525, primo comma » sono state sostituite, in sede di conversione, alle parole « nell'articolo 525, secondo comma » dall'art. 23 lett. e) n. 10 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

(3) Le parole « nel secondo comma dell'articolo 525 » sono state sostituite, in sede di conversione, alle parole « nel terzo comma dell'articolo 525 » dall'art. 2 3 lett. e) n. 10 d.l. n. 35, cit., con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

ARTICOLO  525

Condizione e tempo dell'intervento (1) (2).

[I]. Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione [530]. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante [160 att.].

[II]. Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529 (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 48 l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) L'originario primo comma è stato abrogato, in sede di conversione, dall'art. 23lett. e) n. 11.1 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

(3) Comma da ultimo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 11.2 d.l. n. 35, cit., con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Precedentemente il comma era stato sostituito dall'art. 72 l. 26 novembre 1990, n. 353.

Si riporta il testo dell'articolo in vigore fino a tale data

525. CONDIZIONE E TEMPO DELL'INTERVENTO.[I]. Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.

[II]. Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione [530]. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante [160 att.].

[III]. Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi euro 5.164,57, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'articolo 529 [5305].

ARTICOLO  526

Facoltà dei creditori intervenuti (1).

[I]. I creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 (2) partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo [474], possono provocarne i singoli atti [500, 5291].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2) Le parole « a norma dell'articolo 525 » sono state sostituite, in sede di conversione, alle parole « a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente » dall'art. 23 lett. e) n. 12 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

ARTICOLO  527

[Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione] (1).

(1) Articolo abrogato, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 13 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

Si riporta il testo dell'articolo in vigore fino a tale data

527. (1) DIRITTO DEI CREDITORI INTERVENUTI ALLA DISTRIBUZIONE. - [I]. Ai creditori intervenuti a norma dell'articolo 525, secondo e terzo comma il creditore pignorante ha facoltà di indicare, alla udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere [5252], l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo [474] o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione.

[II]. Se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni loro fatte o non rispondono all'invito entro il termine di dieci giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione [541, 5422].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

ARTICOLO  528

Intervento tardivo (1).

[I]. I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza (2).

[II]. I creditori che hanno un diritto di prelazione [2741 c.c.] sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione [510 2].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2) Comma così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 14 d.l. 14 marzo2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

Si riporta il testo del comma in vigore fino a tale data

« I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 525, secondo comma, ovvero oltre la data di presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi prevista nell'articolo 525, terzo comma, ma prima del provvedimento di distribuzione [541], concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza ».

ARTICOLO  529

Istanza di assegnazione o di vendita.

[I]. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo [474] possono chiedere [497, 4983] la distribuzione del danaro [4943, 4951, 5172] e la vendita di tutti gli altri beni.

[II]. Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione [505 ss., 5323].

[III]. Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati [2762 2 c.c.].

ARTICOLO  530

Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita (1).

[I]. Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione (2) fissa l'udienza per l'audizione delle parti [485].

[II]. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione [505, 506 1] e circa il tempo e le modalità della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle [617 2].

[III]. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione (2) dispone con ordinanza [487] l'assegnazione o la vendita [2919 ss. c.c.].

[IV]. Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione (2) le decide con sentenza [618 2; 187 att.] e dispone con ordinanza l'assegnazione [162 att.] o la vendita [164 att.].

[V]. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma (3) dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione (2) provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma (3) dell'articolo 525.

[VI]. Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche (4).

[VII]. In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto (4).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 48 l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) V. sub art. 515.

(3) Le parole « secondo comma » sono state sostituite, in sede di conversione, alle parole « terzo comma » dall'art. 23 lett. e) n. 15 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

(4) Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 4, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv., con modif., dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24.

ARTICOLO  531

Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili.

[I]. La vendita di frutti pendenti [5161; 8202 c.c.] non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali.

[II]. La vendita dei bachi da seta non può essere fatta prima che siano in bozzoli [5162].

[III]. Delle cose indicate nell'articolo 515 il giudice dell'esecuzione (1) può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria.

ARTICOLO  532

Vendita a mezzo di commissionario (1).

[I]. Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario (2).

[II]. Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione (2).

[III]. Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato [5292].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2) Comma così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 16 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. L'art. 9 l. 24 febbraio 2006, n. 52, nel riformulare l'art. 2 3 lett. e) n. 16 d.l. n. 35 cit., ha inserito al primo comma le parole « o tramite commissionario ».

Si riporta il testo dell'articolo in vigore fino a tale data

532. VENDITA A MEZZO DI COMMISSIONARIO. - [I]. Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell'esecuzione può disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario [1731 c.c.], affinché proceda alla vendita [1592, 167 att.].

[II]. Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione [119; 86 att.].

[III]. Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato [5292].

ARTICOLO  533

Obblighi del commissionario (1).

[I]. Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo (2). Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo provvedimento.

[II]. Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinché siano venduti all'incanto [534].

[III]. Il compenso al commissionario [1733 c.c.] è stabilito dal giudice dell'esecuzione (2) con decreto.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2) Comma modificato, in sede di conversione, dall'art. 4, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv., con modif., dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, che ha sostituito il primo periodo che precedentemente recitava: «Il commissionario non può vendere se non per contanti».

 

ARTICOLO  534

Vendita all'incanto (1).

[I]. Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione (2), col provvedimento di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato [1591, 168 att.].

[II]. Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione (2) può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2) V. sub art. 515.

ARTICOLO  534  BIS

Delega delle operazioni di vendita (1).

[I]. Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.

(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 17d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 13 lett. f)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Precedentemente l'articolo era stato inserito dall'art. 4 l. 3 agosto 1998, n. 302 e modificato dall'art. 1 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Si riporta il testo dell'articolo in vigore fino a tale data

534-bis.DELEGA AL NOTAIO DELLE OPERAZIONI DI VENDITA CON INCANTO. - [I]. Il pretore, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.

ARTICOLO  534  TER

Ricorso al giudice dell'esecuzione (1).

[I]. Quando, nel corso delle operazioni di vendita (2), insorgono difficoltà il professionista (3) delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista (3) con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

[II]. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.

(1) Articolo inserito dall'art. 6 l. 3 agosto 1998, n. 302.

(2) Le parole « con incanto », che figuravano dopo la parola « vendita », sono state soppresse dall'art. 23 lett. e) n. 17-bisd.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, inserito dall'art. 13 lett. g)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

(3) La parola « professionista » è stata sostituita alla parola « notaio » dall'art. 2 3 lett.e) n. 17-bis d.l. n. 35, cit., inserito dall'art. 1 3 lett. g) l. n. 263, cit., con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

ARTICOLO  535

Prezzo base dell'incanto (1).

[I]. Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.

[II]. In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione (2), nel provvedimento di cui all'articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2) V. sub art. 515.

 

ARTICOLO  536

Trasporto e ricognizione delle cose da vendere.

[I]. Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e può richiedere l'intervento della forza pubblica.

[II]. In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode [520, 521], la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento [518 1].

ARTICOLO  537

Modo dell'incanto.

[I]. Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta [3231, 3781 c.c.; 3531, 354 c.p.].

[II]. Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo [163, 168 att.].

[III]. Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria [169 att.].

ARTICOLO  538

Nuovo incanto (1).

[I]. Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.

(1) L'art. 10 l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha così sostituito l'art. 538.

Si riporta il testo dell'articolo anteriore alla riforma

538. NUOVO INCANTO. - [I]. Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne dà notizia alle parti.

[II]. Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'articolo 535, secondo comma, il giudice dell'esecuzione ordina un nuovo incanto nel quale è ammessa qualsiasi offerta.

ARTICOLO  539

Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento.

[I]. Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

[II]. Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori [505 ss.].

 

ARTICOLO  540

Pagamento del prezzo e rivendita.

[I]. (1).

[II]. Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.

[III]. La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.

(1) Comma abrogato, in sede di conversione, dall'art. 4, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv., con modif., dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24. Il testo recitava: «La vendita all'incanto si fa per contanti».

ARTICOLO  540  BIS

Integrazione del pignoramento (1)

[I] Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.

(1) Articolo inserito dall'art. 48, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69.

 

ARTICOLO  541

Distribuzione amichevole.

[I]. Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata [509, 510] secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione (1), sentito il debitore [485], provvede in conformità.

(1) V. sub art. 515.

 

ARTICOLO  542

Distribuzione giudiziale.

[I]. Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il giudice dell'esecuzione (1) non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.

[II]. Il giudice dell'esecuzione (1), sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote [511 2, 512, 528].

(1) V. sub art. 515.

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