la prima udienza e la trattazione della causa civile

La nuova prima udienza di comparizione e trattazione della causa civile, i termini per memorie di precisazione e modificazione delle domande per repliche e per le richieste istruttorie, i provvedimenti del giudice in prima udienza, le modifiche del legislatore del 2009 sulle verifiche su rappresentanza assistenza e procura, la sanatoria delle decadenze sostanziali e processuali, il tentativo di conciliazione e la procura autenticata dal difensore

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la decisione della causa

estinzione del processo

la contumacia

costituzione e comparizione

 

ARTICOLO  180

Forma di trattazione (1).

[I]. La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale.

(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. c-bis) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore recitava: «Udienza di prima comparizione e forma della trattazione. [I] All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma. [II]. La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. [III]. Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza». Tale formulazione, precedentemente, era stata modificata dall'art. 14 l. 14 luglio 1950, n. 581; dall'art. 4 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella l. 20 dicembre 1995, n. 534 (che aveva modificato la rubrica); dal comma 1 dell'art. 4 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella l. 20 dicembre 1995, n. 534 (che aveva sostituito i commi 1 e 2).

ARTICOLO  181

Mancata comparizione delle parti (1).

[I]. Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo (2).

[II]. Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 15 l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con modif. dalla l. 6 agosto 2008, n. 133. Il testo precedente era il seguente: «Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo». A norma dell'art. 56 dello stesso decreto legge, la modifica si applica ai giudizi instaurati dalla sua entrata in vigore.

ARTICOLO  182

Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.

[I]. Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti [165, 166] e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi [316, 4211].

[II]. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 46, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza».

ARTICOLO  183

Prima comparizione delle parti e trattazione della causa (1).

[I]. All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102 INTEGRAZIONE CONTRADDITTORIO, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma RINNOVAZIONE NOTIFICAZIONE CITAZIONE O SUA INTEGRAZIONE, dall'articolo 167 INTEGRAZIONE DOMANDA RICONVENZIONALE, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 SANATORIA O RATIFICA PER DIFETTI DI RAPPRESENTANZA ASSISTENZA E PROCURA e dall'articolo 291 DICHIARAZIONE CONTUMACIA, primo comma.

[II]. Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

[III]. Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185 TENTATIVO CONCILIAZIONE SU RICHIESTA CONGIUNTA.

[IV]. Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

[V]. Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

[VI]. Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

[VII]. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.

[VIII]. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma

[IX]. Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.

[X]. L'ordinanza di cui al settimo comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.

(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. c-ter)d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 11 lett. a)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo in vigore recitava: «Prima udienza di trattazione [I]. Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. [II]. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. [III]. Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. [IV]. Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. [V]. Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Concede altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184.». Precedentemente l'articolo era stato sostituito dall'art. 16 l. 14 luglio 1950, n. 581 e successivamente dall'art. 17 l. 26 novembre 1990, n. 353 e modificato dall'art. 5 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella l. 20 dicembre 1995, n. 534.

ARTICOLO  185

Tentativo di conciliazione (1).

[I]. Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'art. 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sen

si del secondo comma dell'articolo 116 [183 3] (2).

[II]. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione [350 3].

[III]. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa [923, 126, 130; 88 att.]. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo [474 2].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857. L'art. 89 l. 26 novembre 1990, n. 353 ha abrogato l'originario comma 1, che così recitava: «Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza, deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la loro comparizione personale».

(2) Comma premesso dall'art. 23 lett. c-quater)d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, inserita dall'art. 12l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

 

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