lo sfratto per finita locazione e morosità

Il procedimento speciale di sfratto per finita locazione o per morosità, la richiesta di ingiunzione sui canoni, l'udienza per la convalida dello sfratto, l'opposizione allo sfratto e/o all'ingiunzione sui canoni, l'ordinanza di rilascio ed il mutamento del rito

 

ARTICOLO  657

 

Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione.

 

[I]. Il locatore o il concedente può intimare [660] al conduttore [1571 c.c.], all'affittuario coltivatore diretto [1647 ss. c.c.], al mezzadro [2141 cc] o al colono [2164 1 c.c.] licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali (1).

 

[II]. Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione [1596 2, 1597 1 c.c.].

 

(1) Comma così modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.

 

ARTICOLO  658

 

Intimazione di sfratto per morosità.

 

[I]. Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze [1587n. 2 c.c.], e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti (1).

 

[II]. Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell'articolo 639 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione [664, 666, 669].

 

(1) Comma così sostituito dall'art. 6 l. 30 luglio 1984, n. 399.

 

ARTICOLO  659

 

Rapporto di locazione d'opera.

 

[I]. Se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera [2094, 2222 c.c.], l'intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa [2118 ss., 2227 ss. c.c.].

 

ARTICOLO  660

 

Forma dell'intimazione.

 

[I]. Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto [141 1].

 

[II]. Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza [432 c.c.] o eleggere domicilio [471 c.c.] nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria.

 

[III]. La citazione per la convalida, redatta a norma dell'articolo 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'articolo 163, terzo comma, numero 7, deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663 (1).

 

[IV]. Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il giudice può, su istanza dell'intimante, con decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione (1).

 

[V]. Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza (1).

 

[VI]. Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell'intimato (1).

 

[VII]. Se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione [139].

 

(1) Commi inseriti dall'art. 8 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella l. 20 dicembre 1995, n. 534.

 

 

 

ARTICOLO  661

 

Giudice competente (1).

 

[I]. Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente [28] davanti al tribunale (2) del luogo in cui si trova la cosa locata.

 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6 l. 30 luglio 1984, n. 399.

 

(2) In questo articolo e negli artt. 6683, 669-quater3, 6781, 6932, 7521-2, 7691, 3, 8263, la parola « tribunale » è stata sostituita alla parola « pretore » dall'art. 106 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

 

ARTICOLO  662

 

Mancata comparizione del locatore.

 

[I]. Gli effetti dell'intimazione cessano, se il locatore non comparisce all'udienza fissata nell'atto di citazione.

 

ARTICOLO  663

 

Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato.

 

[I]. Se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione [657] l'apposizione su di essa della formula esecutiva [475]; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.

 

[II]. [Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data dell'apposizione] (1).

 

[III]. Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone [658 1], la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione [119, 478, 668 2; 86 att.].

 

(1) Comma inserito dall'art. 5 l. 22 dicembre 1973, n. 841. L'art. 24 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modif. in l. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto l'abrogazione della suddetta l. n. 841 a decorrere dal centoottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (25 giugno 2008).

 

ARTICOLO  664

 

Pagamento dei canoni.

 

[I]. Nel caso previsto nell'articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d'ingiunzione [641 1] per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione.

 

[II]. Il decreto è esteso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria.

 

[III]. Il decreto è immediatamente esecutivo [474 2 n. 1], ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente [645]. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.

 

ARTICOLO  665

 

Opposizione, provvedimenti del giudice.

 

[I]. Se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile [177 3 n. 2] di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto [667].

 

[II]. L'ordinanza è immediatamente esecutiva [474 2 n. 1], ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese [119, 478; 86 att.] (1).

 

(1) Seguiva un terzo comma soppresso dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.

 

ARTICOLO  666

 

Contestazione sull'ammontare dei canoni.

 

[I]. Se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.

 

[II]. Se il conduttore non ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell'articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni [641 1].

 

ARTICOLO  667

 

Mutamento del rito (1).

 

[I]. Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426.

 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 73 l. 26 novembre 1990, n. 353.

 

ARTICOLO  668

 

Opposizione dopo la convalida.

 

[I]. Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato [663], questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (1).

 

[II]. Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione [608 1], l'opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663, secondo comma (2), è liberata.

 

[III]. L'opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili (3).

 

[IV]. L'opposizione non sospende il processo esecutivo [623 ss.], ma il giudice, con ordinanza non impugnabile [177 3 n. 2], può disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all'opponente [119; 86 att.].

 

(1) La Corte cost., con sentenza 18 maggio 1972, n. 89, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore.

 

(2) Comma terzo a seguito dell'inserimento del comma 2 ex art. 5 l. 22 dicembre 1973, n. 841.

 

(3) Comma già sostituito dall'art. 10 l. 18 ottobre 1977, n. 793 e poi di nuovo così sostituito dall'art. 6 l. 30 luglio 1984, n. 399. V. sub art. 661.

 

 

 

ARTICOLO  669

 

Giudizio separato per il pagamento di canoni.

 

[I]. Se nel caso previsto nell'articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.

Argomenti correlati

il procedimento monitorio

il procedimento per convalida di sfratto

il procedimento sommario di cognizione

i procedimenti cautelari

 

 

RICHIEDI CONSULENZA