Cassa nazionale di previdenza e assistenza dottori commercialisti paradossi del D.Lgs. n. 42/2006

 

A distanza di 3 anni e 1/2 dall'approvazione della riforma previdenziale della cassa nazionale di previdenza e assistenza dottori commercialisti, anche in considerazione della progressiva modificazione dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici e delle relative modalità di calcolo, è opportuno fare il punto su requisiti d'accesso e modalità di calcolo delle pensioni di vecchiaia e di vecchiaia anticipata (ex pensione d'anzianità).
Nell'esaminare requisiti d'accesso ai suddetti trattamenti non potrà non essere affrontato anche il tema della totalizzazione che, a tutti gli effetti, ha introdotto dei requisiti generali (che si giustappongono a quelli previsti dai singoli ordinamenti previdenziali) per l'accesso al pensionamento.
Deve, preliminarmente, sottolinearsi che requisiti e modalità di calcolo di pensioni di vecchiaia e vecchiaia anticipata della cassa nazionale di previdenza e assistenza dottori commercialisti andranno a regime a decorrere dal 1 gennaio 2009.
La pensione di vecchiaia della cassa nazionale di previdenza e assistenza dottori commercialisti, a decorrere dal 1 gennaio 2009, si potrà conseguire, su domanda, con la concorrente presenza del requisito anagrafico di 68 anni ed il requisito contributivo di 33 anni (nel corso del 2008 i requisiti sono, invece, 67 anni d'età e 32 d'anzianità contributiva) mentre la pensione d'anzianità potrà essere conseguita alternativamente con il requisito contributivo di 40 anni a prescindere dal requisito anagrafico oppure con il concorrente requisito di 61 anni d'età anagrafica e di 38 anni d'anzianità contributiva.
Quanto alle modalità di calcolo del trattamento, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2003 daranno luogo ad una quota pensionistica calcolata con il metodo reddituale sulla base degli ultimi 25 redditi dichiarati prima del 01/01/2004 (prendendo a riferimento redditi convenzionali per il periodo precedente il 1987), laddove le anzianità successive daranno luogo ad una quota da calcolarsi secondo un sistema contributivo corretto (nel corso del 2008, invece, la quota reddituale sarà calcolata prendendo in considerazione la media degli ultimi 24 anni e redditi convenzionali per il periodo precedente il 1987).
E', a questo punto, necessario soggiungere che, per quanti utilizzeranno lo strumento della totalizzazione, sarà possibile il pensionamento di vecchiaia con la maturazione complessiva di venti anni d'anzianità contributiva e di 65 anni d'età anagrafica o di 40 anni d'anzianità contributiva complessiva a prescindere dall'anzianità anagrafica..
Al riguardo il D.Lgs. n. 42/2006 prevede che il calcolo della quota di pertinenza della Cassa Commercialisti avvenga con un metodo contributivo corretto, salvo che l'istante possa vantare l'anzianità contributiva minima prevista per il trattamento di vecchiaia nel qual caso il calcolo avverrà secondo le ordinarie norme vigenti.
In tal guisa si è creata una evidente disparità tra quei dottori commercialisti che abbiano maturato la loro intera anzianità assicurativa presso la cassa nazionale di previdenza e assistenza dottori commercialisti e quei dottori commercialisti che vantino un'anzianità assicurativa presso un altro ente di previdenza (anche minima - a seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge sul Welfare è, infatti, sufficiente un'anzianità assicurativa di tre anni) e che si avvalgano dell'istituto della totalizzazione.
Si ponga, ad esempio il caso di due commercialisti che abbiano, entrambi, un'anzianità contributiva complessiva di trenta anni ed un'età anagrafica di 65 anni dei quali, tuttavia, il primo abbia sempre svolto esclusivamente la professione di dottore commercialista e sia sempre stato iscritto alla cassa nazionale di previdenza e assistenza dottori commercialisti ed il secondo abbia, invece, precedentemente maturato tre anni d'anzianità contributiva presso l'Inps per un pregresso periodo d'attività di lavoro dipendente.
Orbene il primo dovrà attendere il compimento del 68° anno d'età per poter conseguire la pensione da parte della cassa nazionale di previdenza e assistenza dottori commercialisti, mentre il primo potrà conseguirla immediatamente, con un'anticipazione di ben tre anni, avvalendosi dell'istituto della totalizzazione, senza, peraltro, subire alcuna lesione sotto il profilo del calcolo che avverrà secondo le ordinarie regole vigenti in quanto l'anzianità contributiva minima per il trattamento di vecchiaia nella cassa nazionale di previdenza e assistenza dottori commercialisti è quella di venticinque anni associata all'età anagrafica di settanta anni.

 

 

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