Il ricorso al Cda della Cassa Commercialisti

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Il regolamento unitario di previdenza

Il ricorso amministrativo alla Cassa Commercialisti avverso provvedimenti che si assumano illegittimi e pregiudizievoli dei propri interessi è disciplinato da uno specifico regolamento.
In questo articolo ci occupiamo della fase amministrativa (cioè quella del ricorso al Cda della Cassa Commercialisti) rinviando, per tutto ciò che riguarda la successiva fase giudiziale, all'articolo di carattere generale presente su questo stesso sito che tratta i profili della procedibilità e della proponibilità della domanda giudiziale nonchè quello relativo all'individuazione del Giudice competente per territorio.

Con riferimento ai ricorsi amministrativi nei confronti della Cassa Commercialisti, è necessario raccordare le disposizioni del regolamento sui ricorsi con quanto previsto, in materia di attribuzioni degli Organi della Cassa, dallo Statuto.

A mente dell’art. 18 dello Statuto, il Cda della Cassa è competente in materia di iscrizioni, cancellazioni e in materia di restituzione dei contributi, potendo delegare i relativi provvedimenti al Direttore Generale.
L’art. 21 dello Statuto prevede, invece, che siano di competenza della Giunta Esecutiva i provvedimenti relativi alla liquidazione delle pensioni ed alla loro eventuale revoca.
Gli artt. 2 e 3 del regolamento sui ricorsi, che ne disciplinano termini e modalità di presentazione, prevedono un procedimento analogo per promuovere ricorso al Cda avverso i provvedimenti della Giunta Esecutiva ed avverso i provvedimenti del Direttore Generale nelle materie delegate dal Cda stesso.
E’, dunque, previsto che il ricorso al Cda della Cassa Commercialisti debba essere promosso entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento della Giunta Esecutiva o del Direttore Generale e debba essere deciso nel termine di 180 giorni.
In difetto di decisione nel termine di centottanta giorni il ricorso deve intendersi respinto.
I termini sono perentori ma s’applica la sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre.
E’ prevista la possibilità di promuovere ricorso al Cda della Cassa Commercialisti avverso l’iscrizione a ruolo per i casi di doppia iscrizione o di errore materiale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale. In tal caso il ricorso sospende la riscossione esattoriale per il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo.
A tal proposito, con riferimento alle problematiche riguardanti le richieste di contributi avanzate dalla cassa Commercialisti che si assumano illegittime, non è prevista espressamente una fase amministrativa, salva la possibilità di ricorrere al Cda avverso iscrizioni a ruolo per i casi di doppia iscrizione o di errore materiale.
A fronte di richieste di pagamento di contributi che si assumano illegittime è, pertanto, sufficiente inoltrare una lettera stragiudiziale di contestazione sul merito della pretesa attendendo l'eventuale successiva iscrizione a ruolo onde promuovere opposizione giudiziale nel termine di 40 giorni dalla notificazione della successiva cartella esattoriale.
Alternativamente si potrebbe seguire la via di agire giudizialmente con un'azione c.d. di accertamento negativo (ma il Giudice potrebbe ritenere l'azione carente della condizione dell'interesse ad agire )

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